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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 43936/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 37/2022 in data 11/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/02/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro ex art 321 cod. proc. pen. emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato di autoriciclaggio ed avente ad oggetto il complesso turistico ricettivo denominato [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] frazione [OSCURATO:PERSONA], censito catastalmente al foglio 160, part. 5281, sub. 49, cat.

D/2.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: nullità del decreto di sequestro originario per mancata specificazione del fatto contestato in relazione ad una imputazione che individuasse i termini della condotta addebitata, innanzitutto in relazione alla descrizione del delitto presupposto.

Secondo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 648 ter. 1, 646 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.; assenza assoluta di motivazione sui profili riguardanti l'integrazione del delitto di autoriciclaggio; irrilevanza delle condotte ai fini dell'individuazione del delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., sia per ragioni temporali che di struttura della fattispecie concreta.

Le condotte di appropriazione indebita, rispetto alle quali sarebbe stato successivamente commesso l'autoriciclaggio, sono tutte collocate in epoca anteriore all'i gennaio 2015: dunque, a parte l'intervenuta prescrizione delle eventuali appropriazioni indebite rappresentanti i reati presupposto, non vi è dubbio che gli incrementi patrimoniali, derivanti dalle ritenute azioni illecite, si collochino tutte in un momento in cui non era ancora vigente la disposizione di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen.

In sostanza, perché possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen. è necessario che sia realizzato, nel periodo di vigenza della norma, sia il delitto presupposto che il reimpiego delle somme ad esso riconducibili: ove così non fosse, gli effetti della nuova disposizione verrebbero necessariamente ad estendersi anche, quanto a conseguenze, a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa disposizione.

In ogni caso, il trasferimento dei 100.000 euro dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." al Mennillo non può essere qualificato come atto di appropriazione indebita, dal momento che, in ordine ad essi, il tracciamento del bonifico e l'individuazione del destinatario non realizzava alcuna ipotesi di decremento patrimoniale, risultando di contro, una specifica causale ("restituzione caparra compromesso del 06/02/2014").

L'operazione posta in essere dal Mennillo presenta profili negoziali assolutamente legittimi per cui non si comprende quali dovrebbero essere gli elementi strutturanti del delitto di appropriazione indebita ovvero la illecita disposizione dei beni: di questi ultimi il ricorrente dispose in virtù del contratto preliminare del 08/09/2014; le somme stesse furono correttamente veicolate alla "[OSCURATO:PERSONA]", che in virtù del citato preliminare acquisiva la anticipata disponibilità del compendio immobiliare trasferito, poi, in data 22/10/2014 in quel 100% del capitale sociale oggetto del preliminare medesimo.

Si è in presenza, cioè, di un'ordinaria operazione immobiliare con cui il venditore - disinteressato ormai della gestione di un cespite - lo cede ad un acquirente che gli consente un immediato realizzo economico, ritenuto opportuno sulla scorta della non ritenuta remuneratività del bene stesso che con quella operazione si dismette.

Terzo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 quater cod. pen.; difetto di pertinenza tra ipotesi di reato e beni sottoposti a sequestro.

Il profitto illecito derivante dall'autoriciclaggio, confluito nella società, non può che essere commisurato ai limiti del reimpiego che di esso è stato fatto.

L'estensione automaticamente operata del sequestro dalla somma oggetto del ritenuto autoriciclaggio all'intero compendio aziendale è il frutto di una interpretazione dell'art. 648 quater cod. pen. contraria allo stesso dettato della citata disposizione.

Ed infatti, la norma consente la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di autoriciclaggio: prodotto o profitto che, nel caso di specie, è rappresentato esclusivamente dalla somma di 181.700 euro, oggetto delle condotte decorrenti dall'i gennaio 2015. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per un preliminare ed assorbente motivo.

2. Come è noto, l'art. 322 cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione.

Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse.

Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735).

Sotto tale profilo, quindi, l'indagato, ovvero un terzo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (cfr., Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463).

3. Nel caso di specie, tale interesse concreto ed attuale non sussiste poiché l'unico soggetto giuridico, legittimato ad ottenere la restituzione del compendio in sequestro è la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (e, al più, pro quota i soggetti privati che, nelle more, sono divenuti proprietari di taluni bungalow - n. 31, secondo la prospettazione del ricorrente - costituenti parte del compendio sequestrato) ma non certamente uno dei soci che, d'altro canto, non è neanche legittimato ad ottenere direttamente la restituzione della parte di bene corrispondente al valore per equivalente delle quote di sua proprietà: il ricorso, infatti, risulta essere stato proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica e non quale legale rappresentante di persona giuridica (v. intestazione atto di ricorso) ed anche la nomina a favore del difensore risulta provenire dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, le circostanze - peraltro nemmeno dedotte in ricorso - che il legale rappresentante pro tempore non abbia presentato una istanza di sequestro e che, in astratto, la società, in ragione dell'inerzia del suo organo rappresentativo, possa subire un danno dal mancato dissequestro, non sono infatti rilevanti quanto alla sussistenza della legittimazione ad impugnare in capo al socio che, in virtù di tale qualità, ha comunque il potere di sollecitare gli organi della società ad agire nell'interesse della stessa.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 37/2022 in data 11/02/2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/02/2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro ex art 321 cod. proc. pen. emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato di autoriciclaggio ed avente ad oggetto il complesso turistico ricettivo denominato [OSCURATO:PERSONA] sito in [OSCURATO:PERSONA] frazione [OSCURATO:PERSONA], censito catastalmente al foglio 160, part. 5281, sub. 49, cat. D/2. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: nullità del decreto di sequestro originario per mancata specificazione del fatto contestato in relazione ad una imputazione che individuasse i termini della condotta addebitata, innanzitutto in relazione alla descrizione del delitto presupposto. Secondo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 648 ter. 1, 646 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.; assenza assoluta di motivazione sui profili riguardanti l'integrazione del delitto di autoriciclaggio; irrilevanza delle condotte ai fini dell'individuazione del delitto di cui all'art. 648 ter.1 cod. pen., sia per ragioni temporali che di struttura della fattispecie concreta. Le condotte di appropriazione indebita, rispetto alle quali sarebbe stato successivamente commesso l'autoriciclaggio, sono tutte collocate in epoca anteriore all'i gennaio 2015: dunque, a parte l'intervenuta prescrizione delle eventuali appropriazioni indebite rappresentanti i reati presupposto, non vi è dubbio che gli incrementi patrimoniali, derivanti dalle ritenute azioni illecite, si collochino tutte in un momento in cui non era ancora vigente la disposizione di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen. In sostanza, perché possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 648 ter. 1 cod. pen. è necessario che sia realizzato, nel periodo di vigenza della norma, sia il delitto presupposto che il reimpiego delle somme ad esso riconducibili: ove così non fosse, gli effetti della nuova disposizione verrebbero necessariamente ad estendersi anche, quanto a conseguenze, a fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa disposizione. In ogni caso, il trasferimento dei 100.000 euro dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." al Mennillo non può essere qualificato come atto di appropriazione indebita, dal momento che, in ordine ad essi, il tracciamento del bonifico e l'individuazione del destinatario non realizzava alcuna ipotesi di decremento patrimoniale, risultando di contro, una specifica causale ("restituzione caparra compromesso del 06/02/2014"). L'operazione posta in essere dal Mennillo presenta profili negoziali assolutamente legittimi per cui non si comprende quali dovrebbero essere gli elementi strutturanti del delitto di appropriazione indebita ovvero la illecita disposizione dei beni: di questi ultimi il ricorrente dispose in virtù del contratto preliminare del 08/09/2014; le somme stesse furono correttamente veicolate alla "[OSCURATO:PERSONA]", che in virtù del citato preliminare acquisiva la anticipata disponibilità del compendio immobiliare trasferito, poi, in data 22/10/2014 in quel 100% del capitale sociale oggetto del preliminare medesimo. Si è in presenza, cioè, di un'ordinaria operazione immobiliare con cui il venditore - disinteressato ormai della gestione di un cespite - lo cede ad un acquirente che gli consente un immediato realizzo economico, ritenuto opportuno sulla scorta della non ritenuta remuneratività del bene stesso che con quella operazione si dismette. Terzo motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 quater cod. pen.; difetto di pertinenza tra ipotesi di reato e beni sottoposti a sequestro. Il profitto illecito derivante dall'autoriciclaggio, confluito nella società, non può che essere commisurato ai limiti del reimpiego che di esso è stato fatto. L'estensione automaticamente operata del sequestro dalla somma oggetto del ritenuto autoriciclaggio all'intero compendio aziendale è il frutto di una interpretazione dell'art. 648 quater cod. pen. contraria allo stesso dettato della citata disposizione. Ed infatti, la norma consente la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del delitto di autoriciclaggio: prodotto o profitto che, nel caso di specie, è rappresentato esclusivamente dalla somma di 181.700 euro, oggetto delle condotte decorrenti dall'i gennaio 2015. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per un preliminare ed assorbente motivo. 2. Come è noto, l'art. 322 cod. proc. pen., attribuisce la legittimazione alla proposizione dell'impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all'imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, ai fini della proposizione dell'impugnazione, è necessario avervi interesse. Al pari delle altre impugnazioni, pertanto, anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735). Sotto tale profilo, quindi, l'indagato, ovvero un terzo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (cfr., Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 2, n. 50315 del 16/09/2015, Mokchane, Rv. 265463). 3. Nel caso di specie, tale interesse concreto ed attuale non sussiste poiché l'unico soggetto giuridico, legittimato ad ottenere la restituzione del compendio in sequestro è la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. (e, al più, pro quota i soggetti privati che, nelle more, sono divenuti proprietari di taluni bungalow - n. 31, secondo la prospettazione del ricorrente - costituenti parte del compendio sequestrato) ma non certamente uno dei soci che, d'altro canto, non è neanche legittimato ad ottenere direttamente la restituzione della parte di bene corrispondente al valore per equivalente delle quote di sua proprietà: il ricorso, infatti, risulta essere stato proposto dal difensore nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] quale persona fisica e non quale legale rappresentante di persona giuridica (v. intestazione atto di ricorso) ed anche la nomina a favore del difensore risulta provenire dalla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, le circostanze - peraltro nemmeno dedotte in ricorso - che il legale rappresentante pro tempore non abbia presentato una istanza di sequestro e che, in astratto, la società, in ragione dell'inerzia del suo organo rappresentativo, possa subire un danno dal mancato dissequestro, non sono infatti rilevanti quanto alla sussistenza della legittimazione ad impugnare in capo al socio che, in virtù di tale qualità, ha comunque il potere di sollecitare gli organi della società ad agire nell'interesse della stessa. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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