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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 08599/2022

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la seguente ORDINANZA Compensi professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25933/’17) proposto da: U.P 28/10/2021forensi AVV. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 60E15 H501H), rappresentato e difeso, in C.C.24/7/2020 virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v.

Parigi, n. 11; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura della Regione, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6592/2016 (pubblicata il 4 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380- bis.

1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8927/2007 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 pagare, in favore della avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 163.919,13, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale relativo all’attività difensiva espletata per conto di essa Regione in apposito giudizio celebratosi dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ricorso contro la stessa proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .

L’ente opponente lamentava che, malgrado avesse concordato con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che il conferimento dell’incarico difensivo doveva intendersi subordinato all’accettazione delle tariffe minime professionali previste per le cause di valore indeterminabile, il professionista legale, dopo aver svolto il suddetto incarico, chiedeva, poi, con il ricorso monitorio, che gli venisse riconosciuto il compenso nella indicata misura computato sulla scorta del valore della controversia, da ritenersi, in base alla domanda, determinato.

Nella costituzione dell’opposto avv. [OSCURATO:PERSONA], l’adito Tribunale, con sentenza n. 5304/2010, in accoglimento parziale della formulata opposizione, previamente revocato il decreto ingiuntivo, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del suddetto avvocato e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di euro 75.984,93, oltre accessori di legge ed interessi legali a far data dal 18 maggio 2005.

2. Pronunciando sull’appello formulato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], resistito dall’appellato (che, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6592/2016 (pubblicata il 4 novembre 2016), accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che la causa incardinata presso il TAR [OSCURATO:PERSONA], oggetto della causa, era di valore indeterminabile e, quindi, che la parcella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere riliquidata sulla base dei minimi delle tariffe all’epoca vigenti stabiliti per le cause di valore indeterminabile; rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellato alla rifusione delle spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado rilevava che – sulla base della normativa di riferimento “ratione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 temporis” applicabile – il Tribunale non aveva considerato che le cause aventi ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo avrebbero dovuto ritenersi di valore indeterminabile, poiché la relativa “causa petendi” risultava costituita dalla dedotta illegittimità dell’atto, mentre la richiesta della sua eliminazione configurava l’effettivo “petitum”, che non poteva considerarsi suscettibile di valutazione economica ai sensi degli artt. 7 e segg. c.p.c., ragion per cui il compenso riconoscibile all’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto basarsi su tale criterio, al quale, peraltro, era stato condizionato il conferimento dell’incarico allo stesso professionista da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA].

3. Contro la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata Regione [OSCURATO:PERSONA].

La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 6 della tariffa professionale temporalmente applicabile e dell’art. 10 c.p.c., sul presupposto che, nella vicenda processuale in questione, il valore della causa presupposta (in relazione alla quale era stata espletata l’attività difensiva da parte di esso ricorrente) tenutasi dinanzi al TAR era da ritenersi determinato perché, oltre alla domanda di annullamento dell’atto amministrativo, era stato espressamente chiesto anche il risarcimento del danno, appositamente quantificato, il che comportava che la controversia aveva un valore determinabile, in rapporto al quale, quindi, avrebbero dovuto essere riconosciuti i compensi professionali in applicazione della corrispondente tariffa forense.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 per violazione e falsa applicazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui, richiamando detta legge e facendo riferimento alla categoria dell’interesse legittimo non risarcibile, non l’aveva ritenuta applicabile nel caso di specie, pur essendo in vigore al momento dell’introduzione della causa amministrativa, nel 2004, dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA].

3. Rileva, in via preliminare, il collegio l’opportunità di chiarire che le argomentazioni relative al rigetto dell’appello incidentale emergenti dal ricorso non integrano gli estremi della formulazione di un apposito motivo con la denuncia di specifiche violazioni, venendo solo riproposte le censure addotte a sostegno dello stesso gravame incidentale, respinto con la sentenza di secondo grado per effetto dell’accoglimento assorbente del primo motivo dell’appello principale formulato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

Da tanto consegue che i motivi effettivamente avanzati sono due.

4. Ciò premesso, rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, rigettato per le ragioni che seguono.

Occorre, infatti, osservare che, alla stregua del contenuto delle conclusioni della parte ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] (intrapreso nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), la domanda era stata, in effetti, strutturata nel senso di ottenere la dichiarazione di annullamento, per quanto di ragione, della contestata procedura di gara con l’eliminazione degli atti amministrativi ritenuti viziati riguardanti la prospettata esclusione dalla gara di alcuni concorrenti illegittimamente ammessi e disporre l’annullamento dei correlati provvedimenti di aggiudicazione con la connessa declaratoria del diritto della società ricorrente di essere ritenuta aggiudicataria di uno dei lotti oggetto di gara (ed aggiudicati invece illegittimamente), con la specificazione che, ove non fosse F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 stato possibile il risarcimento in forma specifica, si invocava la condanna della suddetta Regione al risarcimento dei danni per equivalente da quantificarsi in misura non inferiore: a) alle spese sostenute per la presentazione dell’offerta, pari ad euro 1.500.000,00; b) al mancato guadagno nella misura pari al 10% del valore del lotto non aggiudicato; c) alla perdita di “chances” in misura corrispondente al 3% del valore dello stesso lotto.

E’, perciò, evidente – come ha correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza la Corte di appello laziale– che la domanda risarcitoria economica non aveva una propria autonomia e la sua valutabilità – correlata ad un “petitum” alternativo ma condizionato (siccome subordinato all’accertamento dell’impossibilità del risarcimento in forma specifica con la dichiarazione dell’aggiudicazione in favore della ricorrente contro la Regione [OSCURATO:PERSONA]) – sarebbe stata, per l’appunto, solo eventuale e residuale rispetto alla domanda di annullamento degli atti amministrativi come in precedenza indicati.

A tal proposito va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 1754/2013 e, da ultimo, Cass. n. 15061/2018) è univoca nel ritenere che ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto (come, nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la "causa petendi" della domanda sia l'illegittimità dell'atto stesso e il "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (quindi, anche se dedotti in via eventualmente alternativa – come verificatosi nel caso di specie – rispetto alla mancata possibilità di ottenere l’invocato risarcimento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 in forma specifica con la dichiarazione dell’aggiudicazione per effetto dell’annullamento degli atti amministrativi impugnati).

Ha osservato, infatti, esattamente la Corte territoriale che l’accoglimento del ricorso proposto avanti al TAR con il conseguente annullamento degli atti impugnati non avrebbe determinato, nella specifica fattispecie e per come la domanda era stata formulata, automaticamente il risarcimento del danno in forma pecuniaria, considerato il potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso (ovvero di ripristinare la legittimità della procedura di gara e, nella sussistenza dei relativi presupposti, disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente del lotto richiesto), sulla scorta delle statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento e dei criteri in essa indicati per il corretto riesercizio della potestà amministrativa.

Sulla scorta di tale ricostruzione si deve concludere nel senso che la Corte di appello ha legittimamente ritenuto – in punto di diritto - che la causa introdotta con il ricorso dinanzi al TAR fosse da ritenersi di valore non determinato bensì indeterminabile (in applicazione dell’art.10 c.p.c.), con la conseguente necessità di liquidare i compensi dovuti in base ai relativi parametri tariffari forensi.

4. Il secondo ed ultimo motivo si profila inammissibile perché riguarda un aspetto che non ha costituito la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, che, correttamente, è stata basata sull’applicabilità dell’art. 6 della tabella professionale di cui al D.M. n. 585/1994 (“ratione temporis” vigente all’atto delle prestazioni professionali che rilevano in questa sede) e dell’art. 10 c.p.c., ai fini della valutazione come indeterminabile del valore della causa intentata dinanzi al TAR.

Il riferimento alla legge n. 205/2000 e al d. lgs. n. 104/2010 è rivolto, ma in modo del tutto generale e sganciato dalla suddetta esclusiva F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 ragione fondante dell’accoglimento dell’appello, agli ulteriori poteri che il giudice amministrativo può, sulla base di tali normative, esercitare in caso di annullamento di gare di appalto e delle relative aggiudicazioni.

5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio in favore della Regione controricorrente, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Compensi professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 25933/’17) proposto da: U.P 28/10/2021forensi AVV. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 60E15 H501H), rappresentato e difeso, in C.C.24/7/2020 virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Parigi, n. 11; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro- tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura della Regione, in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 27; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6592/2016 (pubblicata il 4 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell’art. 380- bis. 1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Regione [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8927/2007 emesso dal Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 pagare, in favore della avv. [OSCURATO:PERSONA], la somma di euro 163.919,13, oltre interessi e spese, a titolo di compenso professionale relativo all’attività difensiva espletata per conto di essa Regione in apposito giudizio celebratosi dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] a seguito di ricorso contro la stessa proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . L’ente opponente lamentava che, malgrado avesse concordato con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che il conferimento dell’incarico difensivo doveva intendersi subordinato all’accettazione delle tariffe minime professionali previste per le cause di valore indeterminabile, il professionista legale, dopo aver svolto il suddetto incarico, chiedeva, poi, con il ricorso monitorio, che gli venisse riconosciuto il compenso nella indicata misura computato sulla scorta del valore della controversia, da ritenersi, in base alla domanda, determinato. Nella costituzione dell’opposto avv. [OSCURATO:PERSONA], l’adito Tribunale, con sentenza n. 5304/2010, in accoglimento parziale della formulata opposizione, previamente revocato il decreto ingiuntivo, condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del suddetto avvocato e per il titolo dedotto in giudizio, della somma di euro 75.984,93, oltre accessori di legge ed interessi legali a far data dal 18 maggio 2005. 2. Pronunciando sull’appello formulato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], resistito dall’appellato (che, a sua volta, avanzava appello incidentale), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6592/2016 (pubblicata il 4 novembre 2016), accoglieva il gravame principale e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava che la causa incardinata presso il TAR [OSCURATO:PERSONA], oggetto della causa, era di valore indeterminabile e, quindi, che la parcella dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere riliquidata sulla base dei minimi delle tariffe all’epoca vigenti stabiliti per le cause di valore indeterminabile; rigettava l’appello incidentale e condannava l’appellato alla rifusione delle spese giudiziali. A fondamento dell’adottata pronuncia il giudice di secondo grado rilevava che – sulla base della normativa di riferimento “ratione F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 temporis” applicabile – il Tribunale non aveva considerato che le cause aventi ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo avrebbero dovuto ritenersi di valore indeterminabile, poiché la relativa “causa petendi” risultava costituita dalla dedotta illegittimità dell’atto, mentre la richiesta della sua eliminazione configurava l’effettivo “petitum”, che non poteva considerarsi suscettibile di valutazione economica ai sensi degli artt. 7 e segg. c.p.c., ragion per cui il compenso riconoscibile all’avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto basarsi su tale criterio, al quale, peraltro, era stato condizionato il conferimento dell’incarico allo stesso professionista da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 3. Contro la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a due motivi, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dall’intimata Regione [OSCURATO:PERSONA]. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza per violazione dell’art. 6 della tariffa professionale temporalmente applicabile e dell’art. 10 c.p.c., sul presupposto che, nella vicenda processuale in questione, il valore della causa presupposta (in relazione alla quale era stata espletata l’attività difensiva da parte di esso ricorrente) tenutasi dinanzi al TAR era da ritenersi determinato perché, oltre alla domanda di annullamento dell’atto amministrativo, era stato espressamente chiesto anche il risarcimento del danno, appositamente quantificato, il che comportava che la controversia aveva un valore determinabile, in rapporto al quale, quindi, avrebbero dovuto essere riconosciuti i compensi professionali in applicazione della corrispondente tariffa forense. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la nullità dell’impugnata sentenza F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 per violazione e falsa applicazione della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui, richiamando detta legge e facendo riferimento alla categoria dell’interesse legittimo non risarcibile, non l’aveva ritenuta applicabile nel caso di specie, pur essendo in vigore al momento dell’introduzione della causa amministrativa, nel 2004, dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA]. 3. Rileva, in via preliminare, il collegio l’opportunità di chiarire che le argomentazioni relative al rigetto dell’appello incidentale emergenti dal ricorso non integrano gli estremi della formulazione di un apposito motivo con la denuncia di specifiche violazioni, venendo solo riproposte le censure addotte a sostegno dello stesso gravame incidentale, respinto con la sentenza di secondo grado per effetto dell’accoglimento assorbente del primo motivo dell’appello principale formulato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Da tanto consegue che i motivi effettivamente avanzati sono due. 4. Ciò premesso, rileva il collegio che il primo motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, rigettato per le ragioni che seguono. Occorre, infatti, osservare che, alla stregua del contenuto delle conclusioni della parte ricorrente nel giudizio instaurato dinanzi al TAR [OSCURATO:PERSONA] (intrapreso nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] patrocinata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]), la domanda era stata, in effetti, strutturata nel senso di ottenere la dichiarazione di annullamento, per quanto di ragione, della contestata procedura di gara con l’eliminazione degli atti amministrativi ritenuti viziati riguardanti la prospettata esclusione dalla gara di alcuni concorrenti illegittimamente ammessi e disporre l’annullamento dei correlati provvedimenti di aggiudicazione con la connessa declaratoria del diritto della società ricorrente di essere ritenuta aggiudicataria di uno dei lotti oggetto di gara (ed aggiudicati invece illegittimamente), con la specificazione che, ove non fosse F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 stato possibile il risarcimento in forma specifica, si invocava la condanna della suddetta Regione al risarcimento dei danni per equivalente da quantificarsi in misura non inferiore: a) alle spese sostenute per la presentazione dell’offerta, pari ad euro 1.500.000,00; b) al mancato guadagno nella misura pari al 10% del valore del lotto non aggiudicato; c) alla perdita di “chances” in misura corrispondente al 3% del valore dello stesso lotto. E’, perciò, evidente – come ha correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza la Corte di appello laziale– che la domanda risarcitoria economica non aveva una propria autonomia e la sua valutabilità – correlata ad un “petitum” alternativo ma condizionato (siccome subordinato all’accertamento dell’impossibilità del risarcimento in forma specifica con la dichiarazione dell’aggiudicazione in favore della ricorrente contro la Regione [OSCURATO:PERSONA]) – sarebbe stata, per l’appunto, solo eventuale e residuale rispetto alla domanda di annullamento degli atti amministrativi come in precedenza indicati. A tal proposito va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., per tutte, Cass. n. 1754/2013 e, da ultimo, Cass. n. 15061/2018) è univoca nel ritenere che ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base all'art. 6 della tariffa forense approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile "ratione temporis"), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l'annullamento di un atto (come, nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la "causa petendi" della domanda sia l'illegittimità dell'atto stesso e il "petitum" la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (quindi, anche se dedotti in via eventualmente alternativa – come verificatosi nel caso di specie – rispetto alla mancata possibilità di ottenere l’invocato risarcimento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 in forma specifica con la dichiarazione dell’aggiudicazione per effetto dell’annullamento degli atti amministrativi impugnati). Ha osservato, infatti, esattamente la Corte territoriale che l’accoglimento del ricorso proposto avanti al TAR con il conseguente annullamento degli atti impugnati non avrebbe determinato, nella specifica fattispecie e per come la domanda era stata formulata, automaticamente il risarcimento del danno in forma pecuniaria, considerato il potere discrezionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] di riesaminare il rapporto controverso (ovvero di ripristinare la legittimità della procedura di gara e, nella sussistenza dei relativi presupposti, disporre l’aggiudicazione in favore della ricorrente del lotto richiesto), sulla scorta delle statuizioni contenute nella stessa sentenza di annullamento e dei criteri in essa indicati per il corretto riesercizio della potestà amministrativa. Sulla scorta di tale ricostruzione si deve concludere nel senso che la Corte di appello ha legittimamente ritenuto – in punto di diritto - che la causa introdotta con il ricorso dinanzi al TAR fosse da ritenersi di valore non determinato bensì indeterminabile (in applicazione dell’art.10 c.p.c.), con la conseguente necessità di liquidare i compensi dovuti in base ai relativi parametri tariffari forensi. 4. Il secondo ed ultimo motivo si profila inammissibile perché riguarda un aspetto che non ha costituito la “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, che, correttamente, è stata basata sull’applicabilità dell’art. 6 della tabella professionale di cui al D.M. n. 585/1994 (“ratione temporis” vigente all’atto delle prestazioni professionali che rilevano in questa sede) e dell’art. 10 c.p.c., ai fini della valutazione come indeterminabile del valore della causa intentata dinanzi al TAR. Il riferimento alla legge n. 205/2000 e al d. lgs. n. 104/2010 è rivolto, ma in modo del tutto generale e sganciato dalla suddetta esclusiva F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 25933/2017 Numero sezionale 385/2022 Numero di raccolta generale 8599/2022 Data pubblicazione 16/03/2022 ragione fondante dell’accoglimento dell’appello, agli ulteriori poteri che il giudice amministrativo può, sulla base di tali normative, esercitare in caso di annullamento di gare di appalto e delle relative aggiudicazioni. 5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio in favore della Regione controricorrente, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello stesso ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 23 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f
Decreto Cassazione n. 08599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris