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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 25/1972

ECLI:IT:COST:1972:25
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: A seguito della sentenza 27 giugno 1945 della Corte d'assise di Cuneo, che lo aveva condannato alla pena di morte (poi commutata in trenta anni di reclusione, venti dei quali condonati) per i delitti di bande armata, omicidio e collaborazionismo, [OSCURATO:PERSONA], operaio delle Ferrovie dello Stato, fu destituito dal servizio e privato del diritto a pensione ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b, del t.u. 22 aprile 1909, n. 229, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915.

Dopo aver ottenuto la riabilitazione, con sentenza 25 giugno 1960 della Corte d'appello di Torino, il Cappai presentò all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l.l. n. 915 del 1945 modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32, la domanda per ottenere la pensione, ma il Ministro per i trasporti, su parere vincolante negativo della Commissione per i destituiti dell'Amministrazione ferroviaria, respinse tale domanda con decreto 20 dicembre 1960, n. 2469.

Avverso tale provvedimento l'interessato propose ricorso alla Corte dei conti chiedendo, tra l'altro, che l'invocato trattamento pensionistico venisse concesso a decorrere dal 17 novembre 1960, data nella quale era stato espresso il parere sulla domanda amministrativa da parte della Commissione per i destituiti.

La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, su richiesta del pubblico ministero, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e dopo averne ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32).

La causa, in mancanza di costituzione di parti, viene direttamente portata e decisa in camera di consiglio. : Le questioni proposte dalla Corte dei conti circa la legittimità costituzionale delle su citate norme, poi abrogate, che dispongono la perdita del diritto a pensione del personale destituito delle Ferrovie dello Stato, sono fondate.

Quelle norme contrastano, infatti, secondo il giudice a quo sostiene, con l'art. 36 della Costituzione che, garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa, che è appunto la pensione; e contrastano anche con l'art. 3 della Costituzione, dopo che la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, per l'avvenire, tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate, che prevedevano perdita o riduzione della pensione dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare.

Le questioni proposte sono identiche a quelle decise dalla Corte in numerose sentenze (nn. 78 del 1967, 112 e 113 del 1968, 144 e 147 del 1971) in giudizi nei quali erano state denunciate per incostituzionalità norme analoghe a quelle ora impugnate; sì che ulteriori approfondimenti non appaiono pertanto necessari.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: A seguito della sentenza 27 giugno 1945 della Corte d'assise di Cuneo, che lo aveva condannato alla pena di morte (poi commutata in trenta anni di reclusione, venti dei quali condonati) per i delitti di bande armata, omicidio e collaborazionismo, [OSCURATO:PERSONA], operaio delle Ferrovie dello Stato, fu destituito dal servizio e privato del diritto a pensione ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. b, del t.u. 22 aprile 1909, n. 229, nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915. Dopo aver ottenuto la riabilitazione, con sentenza 25 giugno 1960 della Corte d'appello di Torino, il Cappai presentò all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del d.l.l. n. 915 del 1945 modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32, la domanda per ottenere la pensione, ma il Ministro per i trasporti, su parere vincolante negativo della Commissione per i destituiti dell'Amministrazione ferroviaria, respinse tale domanda con decreto 20 dicembre 1960, n. 2469. Avverso tale provvedimento l'interessato propose ricorso alla Corte dei conti chiedendo, tra l'altro, che l'invocato trattamento pensionistico venisse concesso a decorrere dal 17 novembre 1960, data nella quale era stato espresso il parere sulla domanda amministrativa da parte della Commissione per i destituiti. La terza sezione giurisdizionale della Corte dei conti, su richiesta del pubblico ministero, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, e dopo averne ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lett. b, del t.u. approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.l.l. 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32). La causa, in mancanza di costituzione di parti, viene direttamente portata e decisa in camera di consiglio. : Le questioni proposte dalla Corte dei conti circa la legittimità costituzionale delle su citate norme, poi abrogate, che dispongono la perdita del diritto a pensione del personale destituito delle Ferrovie dello Stato, sono fondate. Quelle norme contrastano, infatti, secondo il giudice a quo sostiene, con l'art. 36 della Costituzione che, garantendo al lavoratore il diritto alla retribuzione, gli assicura anche, ed incondizionatamente, quella parte differita di essa, che è appunto la pensione; e contrastano anche con l'art. 3 della Costituzione, dopo che la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato, per l'avvenire, tutte le disposizioni del genere di quelle impugnate, che prevedevano perdita o riduzione della pensione dei dipendenti pubblici a seguito di condanna penale o di procedimento disciplinare. Le questioni proposte sono identiche a quelle decise dalla Corte in numerose sentenze (nn. 78 del 1967, 112 e 113 del 1968, 144 e 147 del 1971) in giudizi nei quali erano state denunciate per incostituzionalità norme analoghe a quelle ora impugnate; sì che ulteriori approfondimenti non appaiono pertanto necessari. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma primo, lettera b, del testo unico approvato con r.d. 22 aprile 1909, n. 229 (nel testo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915), e dell'art. 2 di tale decreto (nel testo modificato dall'art. 2 della legge 2 marzo 1954, n. 32), aventi per oggetto norme sulle pensioni per il personale destituito delle Ferrovie dello Stato. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1972. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 25/1972 — Fons Iuris — Fons Iuris