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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 216/1983

ECLI:IT:COST:1983:216
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1.1. - Con ricorso, depositato il 23 settembre 1980 nella cancelleria della Pretura di Cassano d'Adda, [OSCURATO:PERSONA], premesso che aveva dato in locazione sotto la data del 1 luglio 1977 - per la durata di un anno e per il canone annuo di lire 1.800.000 - a [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento sito a Cassano d'Adda, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che, a seguito della entrata in vigore della l. 27 luglio 1978, n. 392, il canone era stato ridotto a lire 1.581.178 escluso l'aggiornamento ISTAT, che tra i contraenti era sorta contestazione sul se l'aggiornamento dovesse calcolarsi a far tempo dal 1 novembre 1978 ovvero dal 1 agosto 1979 e sul se il contratto fosse soggetto oppur no a proroga legale, chiese che fosse fissata l'udienza di conciliazione e di comparizione delle parti di cui all'art. 44 comma secondo l. 392/1978. [OSCURATO:PERSONA] - letta la domanda di conciliazione e visto l'art. 44 comma secondo l. 392/1978-convocò avanti a sé le parti per l'udienza del 24 ottobre 1980 con decreto 23 settembre 1980 e ordinò al cancelliere di effettuarne la comunicazione alle parti.

1.2. - Con ordinanza emessa alla presenza del solo Tresoldi il 24 ottobre 1980, comunicata il successivo 21 novembre e notificata il 21 gennaio 1981, pubblicata nella G. U. n. 111 del 22 aprile 1981 e iscritta al n. 76 R.O. 1981, il Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978, n. 392 ("Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata") facendo seguire ai tre ordini di motivi riflettenti la proposta questione un quarto ordine di argomentazioni intese a negare fondamento alla sentenza 17/1980 con la quale la Corte costituzionale ebbe a negare la legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità al giudice investito del ricorso per tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 l. 392/1978.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 maggio 1981 con il quale l'Avvocato generale dello Stato ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione.

2.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. :

3. - La questione è inammissibile perché il giudice, investito del tentativo di conciliazione ex art. 44 l. 392/1978, non è chiamato ad adottare alcun provvedimento seppure di natura volontaria o camerale, né avanti al medesimo propone la parte alcuna domanda di merito la cui discussione sia sospesa in attesa dell'esito del tentativo.

Né a infirmare la motivazione svolta nella sent. 17/1980 della Corte giova l'argomento testuale, ricavato dalla rubrica e dal comma secondo dell'art. 43, non solo perché il comma primo statuisce che "la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente", ma anche, e soprattutto, perché la qualifica di "improcedibilità", adottata nel comma secondo dell'art. 43, è suggerita dalla direttiva della economia dei giudizi - ben presente al legislatore -, intesa a non porre nel nulla atti e attività processuali compiuti prima del momento in cui il giudice - investito della domanda spiegata senza provocare il tentativo di conciliazione - avverta tale carenza e sospenda il procedimento giurisdizionale.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissihile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., con ordinanza 24 ottobre 1980 del Pretore di Cassano d'Adda (n. 76 RO. 1981).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l luglio 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1.1. - Con ricorso, depositato il 23 settembre 1980 nella cancelleria della Pretura di Cassano d'Adda, [OSCURATO:PERSONA], premesso che aveva dato in locazione sotto la data del 1 luglio 1977 - per la durata di un anno e per il canone annuo di lire 1.800.000 - a [OSCURATO:PERSONA] l'appartamento sito a Cassano d'Adda, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che, a seguito della entrata in vigore della l. 27 luglio 1978, n. 392, il canone era stato ridotto a lire 1.581.178 escluso l'aggiornamento ISTAT, che tra i contraenti era sorta contestazione sul se l'aggiornamento dovesse calcolarsi a far tempo dal 1 novembre 1978 ovvero dal 1 agosto 1979 e sul se il contratto fosse soggetto oppur no a proroga legale, chiese che fosse fissata l'udienza di conciliazione e di comparizione delle parti di cui all'art. 44 comma secondo l. 392/1978. [OSCURATO:PERSONA] - letta la domanda di conciliazione e visto l'art. 44 comma secondo l. 392/1978-convocò avanti a sé le parti per l'udienza del 24 ottobre 1980 con decreto 23 settembre 1980 e ordinò al cancelliere di effettuarne la comunicazione alle parti. 1.2. - Con ordinanza emessa alla presenza del solo Tresoldi il 24 ottobre 1980, comunicata il successivo 21 novembre e notificata il 21 gennaio 1981, pubblicata nella G. U. n. 111 del 22 aprile 1981 e iscritta al n. 76 R.O. 1981, il Pretore ha sollevato d'ufficio e giudicato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978, n. 392 ("Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata") facendo seguire ai tre ordini di motivi riflettenti la proposta questione un quarto ordine di argomentazioni intese a negare fondamento alla sentenza 17/1980 con la quale la Corte costituzionale ebbe a negare la legittimazione a sollevare incidenti di costituzionalità al giudice investito del ricorso per tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 l. 392/1978. 2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 12 maggio 1981 con il quale l'Avvocato generale dello Stato ha concluso per l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della questione. 2.2. - Nell'adunanza del 22 giugno 1983 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. : 3. - La questione è inammissibile perché il giudice, investito del tentativo di conciliazione ex art. 44 l. 392/1978, non è chiamato ad adottare alcun provvedimento seppure di natura volontaria o camerale, né avanti al medesimo propone la parte alcuna domanda di merito la cui discussione sia sospesa in attesa dell'esito del tentativo. Né a infirmare la motivazione svolta nella sent. 17/1980 della Corte giova l'argomento testuale, ricavato dalla rubrica e dal comma secondo dell'art. 43, non solo perché il comma primo statuisce che "la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non può essere proposta se non è preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente", ma anche, e soprattutto, perché la qualifica di "improcedibilità", adottata nel comma secondo dell'art. 43, è suggerita dalla direttiva della economia dei giudizi - ben presente al legislatore -, intesa a non porre nel nulla atti e attività processuali compiuti prima del momento in cui il giudice - investito della domanda spiegata senza provocare il tentativo di conciliazione - avverta tale carenza e sospenda il procedimento giurisdizionale. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissihile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 24 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma secondo Cost., con ordinanza 24 ottobre 1980 del Pretore di Cassano d'Adda (n. 76 RO. 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il l luglio 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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