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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22919/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 640 co. 2 n. 2 bis c.p.; con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, ha confermato integralmente la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 23 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, cod. pen. 2.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, tutti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa, deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale.

Si censura, in particolare, l'assenza di una piena prova a carico e l'insufficienza e la non univocità degli elementi indiziari, relativi a una cosiddetta "truffa dello specchietto", in difetto della possibilità di addebitare con certezza a [OSCURATO:PERSONA] le condotte di artifici e raggiri e anche di affermarne la presenza in loco al momento dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo, ci si duole dell'immotivata applicazione dell'aggravante della minorata difesa, ritenuta sussistente sulla sola base dell'avanzata età della persona offesa.

2.3. Con il terzo motivo, si censura l'acquisizione del verbale di riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della non ripetibilità dell'atto istruttorio (presupposto in ordine al quale mancherebbe una compiuta illustrazione dei motivi giustificativi).

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2.1 Il primo motivo si basa su una serrata critica all'impianto motivazionale della sentenza di appello, basata, nell'ipotesi difensiva, su elementi indiziari labili e non decisivi, tali da non poter condurre a un giudizio di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Si tende dunque - non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproducendo analoghe questioni già devolute in appello e ivi puntualmente esaminate e disattese - a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Nel caso in esame, la Corte milanese, richiamando il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dal contenuto della denuncia-querela della persona offesa, dall'album fotografico con oltre cinquanta effigi riprodotte utilizzato positivamente per il riconoscimento dell'imputato da parte della medesima persona offesa, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza (che hanno fotografato la targa di una delle vetture utilizzate per la messa in scena truffaldina), dalle deposizioni degli operanti (in merito alla disponibilità della vettura, formalmente intestata a una parente, in capo all'odierno ricorrente e ai precedenti specifici di quest'ultimo per reati di analoga indole, nonché alle consuete modalità di realizzazione della "truffa dello specchietto").

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Esula infatti dai poteri della Suprema Corte ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074.

Più di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, ha precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante -, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento).

2.2. Quanto alle censure relative alla asserita insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. e alla acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni della persona offesa, occorre rilevare come entrambe le doglianze, a tacer d'altro, non risultino - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotte come motivo di appello.

Invero, si osserva in proposito come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01).

La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 640 co. 2 n. 2 bis c.p.; con declaratoria di inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 6 aprile 2022, ha confermato integralmente la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 23 settembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2 -bis, cod. pen. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo tre motivi di ricorso, tutti ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa, deduce vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità penale. Si censura, in particolare, l'assenza di una piena prova a carico e l'insufficienza e la non univocità degli elementi indiziari, relativi a una cosiddetta "truffa dello specchietto", in difetto della possibilità di addebitare con certezza a [OSCURATO:PERSONA] le condotte di artifici e raggiri e anche di affermarne la presenza in loco al momento dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, ci si duole dell'immotivata applicazione dell'aggravante della minorata difesa, ritenuta sussistente sulla sola base dell'avanzata età della persona offesa. 2.3. Con il terzo motivo, si censura l'acquisizione del verbale di riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sull'erroneo presupposto della non ripetibilità dell'atto istruttorio (presupposto in ordine al quale mancherebbe una compiuta illustrazione dei motivi giustificativi). 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2.1 Il primo motivo si basa su una serrata critica all'impianto motivazionale della sentenza di appello, basata, nell'ipotesi difensiva, su elementi indiziari labili e non decisivi, tali da non poter condurre a un giudizio di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Si tende dunque - non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, riproducendo analoghe questioni già devolute in appello e ivi puntualmente esaminate e disattese - a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Nel caso in esame, la Corte milanese, richiamando il percorso argomentativo della sentenza di primo grado, ha ineccepibilmente osservato che la prova della responsabilità dell'imputato si desumeva dal contenuto della denuncia-querela della persona offesa, dall'album fotografico con oltre cinquanta effigi riprodotte utilizzato positivamente per il riconoscimento dell'imputato da parte della medesima persona offesa, dalle immagini delle telecamere di sorveglianza (che hanno fotografato la targa di una delle vetture utilizzate per la messa in scena truffaldina), dalle deposizioni degli operanti (in merito alla disponibilità della vettura, formalmente intestata a una parente, in capo all'odierno ricorrente e ai precedenti specifici di quest'ultimo per reati di analoga indole, nonché alle consuete modalità di realizzazione della "truffa dello specchietto"). Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito, attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede, poiché il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Suprema Corte ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074. Più di recente, Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, ha precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà - intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante -, su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento). 2.2. Quanto alle censure relative alla asserita insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod. pen. e alla acquisizione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni della persona offesa, occorre rilevare come entrambe le doglianze, a tacer d'altro, non risultino - come può agevolmente evincersi dall'atto di gravame - previamente a suo tempo dedotte come motivo di appello. Invero, si osserva in proposito come, in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui, a pena di inammissibilità, non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova il proprio fondamento nella necessità di evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (cfr. Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01). La chiara ratio della norma processuale la pone dunque, con ogni evidenza, come un rimedio contro il rischio di un annullamento del provvedimento impugnato da parte della Corte di cassazione, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 3. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile. In considerazione di tale declaratoria, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, apparendo evidente che ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces
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