CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29054/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n. [OSCURATO:PERSONA] per l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza in data 4 dicembre2025, ha rigettato la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXX di applicazione dellamisura alternativa dell’affidamento in prova, di quello ai servizi sociali ai sensidell’art. 94 d.P.R. 309 del 1990, della detenzione domiciliare, nonché dellasemilibertà e ha disposto la prosecuzione dell’esecuzione della pena presso ildomicilio ex art. 1 l. 199 del 2010.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta pericolosità sociale delcondannato. Nel primo motivo di ricorso la difesa rileva che la conclusione resa intermini di pericolosità del ricorrente sarebbe errata in quanto è fondatasull’episodio avvenuto il 7 aprile 2025 che non è stato oggetto di alcunaccertamento in sede di merito, neanche incidentale.2.2. Vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata in ordine allostato di tossicodipendenza e al mancato riconoscimento del percorso di recuperoe di reinserimento del condannato.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’errataapplicazione del principio di proporzionalità. Nell’ultimo motivo la difesa rilevache la conclusione del Tribunale sarebbe manifestamente illogica in quanto ilgiudice della sorveglianza, pure indicato che il domicilio sarebbe idoneo, non hatenuto in adeguato conto dell’attestazione relativa all’avvio di un’attivitàlavorativa, della progressione trattamentale e della capacità di reinserimentosociale già così dimostrata.3. In data 9 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scrittecon le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso siadichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine alla conclusione resa in termini di pericolosità delricorrente, che sarebbe fondata sul solo episodio avvenuto il 7 aprile 2025 senzache questo sia stato oggetto di alcun accertamento, neanche incidentale, equanto all’errata applicazione del principio di proporzionalità in quanto laconclusione non terrebbe conto di tutti gli elementi acquisiti.Le doglianze sono fondate con riferimento al diniego dell’applicazione dellamisura dell’affidamento in prova al servizio sociale.2.1. La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è laforma di esecuzione della pena esterna al carcere che l’ordinamento prevede peri condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altreacquisizioni ed elementi di conoscenza, è possibile formulare una ragionevoleprognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura stessa.Ai fini di tale giudizio il Tribunale di sorveglianza è tenuto a fare riferimentoalle fonti di conoscenza che la dottrina e la giurisprudenza indicano nel reatocommesso, che è comunque il punto di partenza della valutazione, nei precedentipenali, nelle pendenze processuali, nelle informazioni di polizia ma anche, nellacondotta carceraria e nei risultati dell'indagine socio-familiare operata dallestrutture di osservazione, elementi questi particolarmente significativi a livelloprognostico in quanto in queste specifiche risultanze istruttorie si compendia unadelle fondamentali finalità della espiazione della sanzione penale, il cui rilievocostituzionale non può in questa sede rimanere nell'ombra (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01).Sotto tale profilo, pertanto, se nel giudizio prognostico concernente laconcessione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale devonoessere valutati i procedimenti penali passati ed eventualmente pendenti a caricodell'interessato deve comunque rilevarsi che non esiste una sorta di presunzionegenerale di inaffidabilità o di affidabilità di ciascuno al servizio sociale, ma, alcontrario il giudice deve procedere di volta in volta a una valutazione concretacirca l’esistenza degli elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmenteritenere che l'affidamento si riveli proficuo.Nella verifica, quindi, si deve tenere conto di tutti i fattori emersi quali iprecedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizisociali, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti del passato,l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamentoal contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna el'eventuale buona prospettiva risocializzante.Il giudice della sorveglianza, infatti, pur non potendo prescindere, nellavalutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dallatipologia e gravità dei reati commessi, deve, avere soprattutto riguardo alcomportamento e alla situazione del soggetto successivi ai fatti per cui è statainflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano omeno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e le condizioniche rendono possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativarichiesta in quanto l’analisi della condotta successivamente serbata dalcondannato e dei suoi comportamenti attuali è essenziale per valutare l'esistenzadi un effettivo processo di recupero sociale e l'assenza di pericolo di recidiva(sempre Sez. 1, n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 -01).Sotto tale profilo devono essere valutati e considerati tutti i comportamentie la decisione finale, che comunque deve fondarsi su una valutazionecomplessiva di pericolosità attuale, può essere determinata pure da un fattointegrante reato che sia ancora sub iudice (Sez. 7, n. 27546 del 10/07/2025, P.,n.m.; Sez. 1, n. 22012 del 30/04/2025, D., n.m.; Sez. 1, n. 2418 del30/10/2024, dep. 2025, Senneca, n.m.), purché il giudice della sorveglianzaabbia proceduto a una verifica incidentale di tale fatto nel contesto del controllocontinuativo che il Tribunale deve mantenere sullo svolgimento di una misuraalternativa in quanto - come da ultimo evidenziato anche da Corte cost. n. 24 del2025 - il magistrato di sorveglianza ha il potere di «valutare autonomamente leevidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da unadecisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condannadefinitiva» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01).In una corretta prospettiva interpretativa, inoltre, si deve ricordare che lamancata ammissione da parte del condannato della propria colpevolezza non puòindurre a una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati, siaperché nel processo penale l'imputato non ha obbligo di verità, sia perchél'assenza di confessione può essere dettata dai più svariati motivi senza che, soloper questo, essa sia sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolositàsociale o dell'intenzione di persistere nel crimine (Sez. 1, n. 18388 del20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306 – 01).Né, d’altro canto, è necessaria la prova che il soggetto abbia compiuto unacompleta revisione critica del passato e si sia quindi del tutto ravveduto, noncorrispondendo tale esigenza alla logica delle misure alternative, per la cuiconcessione il riferimento ai risultati raggiunti nel trattamento di rieducazionenon postula che il processo rieducativo si sia già realizzato e che possa quindiformularsi un giudizio di non pericolosità, essendo sufficiente un giudizioprognostico sulla possibilità di far fronte alla residua pericolosità con glistrumenti propri dell'ordinamento penitenziario (Sez. 1, Sentenza n. 9591 del29/11/2000, dep. 2001, Pilo, Rv. 218235 – 01; Sez. 1, n. 3026 del 18/05/1995,Litizia, Rv. 202131 – 01).Come di recente evidenziato si deve pertanto ribadire che «ai fini delgiudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzatol'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, diper sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali lagravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o lamancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova cheil soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato,essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emergache un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (Sez. 1, n. 7873 del18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 – 01; Sez. 1, n.773 del 3dicembre 2013, Naretto, Rv. 258402).Sul punto, d’altro canto, si deve anche in conclusione ricordare chel'apprezzamento in ordine all’idoneità o meno della misura – frutto di un giudizioprognostico complessivo anche in ordine alla scelta ritenuta congrua al casoconcreto - rientra nella discrezionalità del giudice di merito (Sez. 1, n. 16822 del20/12/2022, dep. 2023, Pattaro, Rv. 284500 – 01; Sez. 1, n. 16442 del10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235 - 01) le cui conclusioni, se sorrette damotivazione adeguata e rispondente a canoni logici, non sono censurabili in sededi legittimità (tra le tante, da ultimo, Sez. 1, n. 11964 del 12/03/2026, D.G.,n.m.; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375 - 01).2.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è conformato ai principi indicatiquanto al diniego di applicazione della misura dell’affidamento in prova alservizio sociale.Il provvedimento impugnato, infatti, con il mero riferimento alla relazionedella Polizia di Stato del 16 luglio 2025, non ha dato conto di avere proceduto auna effettiva e concreta valutazione di quanto accaduto e, soprattutto, di come,quanto e in che termini tale evento specifico incide nel giudizio complessivo sullapersonalità dell’interessato e, quindi, sulla prognosi circa la pericolosità dellostesso.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alle censure sollevatenel secondo motivo quanto al rigetto della richiesta di applicazionedell’affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 D.P.R. 309 del 1990.Il diniego dell’istanza sul punto, infatti, non è fondata esclusivamente sullarisalenza nel tempo del certificato del Sert ma, anche, con riferimento allapericolosità sociale dell’interessato in ordine alla quale, come evidenziato nelpunto precedente, la motivazione resa dal Tribunale risulta carente.4. Le carenze di motivazione rilevate impongono l’annullamento delprovvedimento impugnato relativamente alla misura dell’affidamento in prova alservizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Palermo. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’affidamento inprova al servizio sociale con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diSorveglianza di Palermo.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.