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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12456/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 6.500 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 56 panetti, del peso di kg 5,600 occultati all'interno di una pertinenza della sua abitazione oltre che materiale atto al confezionamento delle dosi.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.

Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art.1, comma 51,

I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in Caso contrario, Una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez.

Un. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

Un. 27 dicembre 1995, Serafino).

D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa.

Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. 2Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di TERAMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Teramo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, la pena finale di anni 3 di reclusione ed euro 6.500 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 390 del 9 ottobre 1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in 56 panetti, del peso di kg 5,600 occultati all'interno di una pertinenza della sua abitazione oltre che materiale atto al confezionamento delle dosi. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo il vizio di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. Per i ricorsi presentati dal 3 agosto 2017 (cfr. art.1, comma 51, I. n. 103 del 23 giugno 2017), il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza impugnata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in Caso contrario, Una motivazione consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art. 129 (Sez. Un. 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. Un. 27 dicembre 1995, Serafino). D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. 2Nel caso di specie il giudice ha dato conto delle univoche risultanze investigative, che la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. L'inammissibilità va, dunque, pronunciata senza formalità e cioè de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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