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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21328/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,in proprio e nella qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1190/9/18 della Commissione tribu taria regionale della Toscana,depositata il 15 giugno 2018; IRAP - RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Findomestic BancaS.p.A., nonché F indomestic [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] . e C redirama S.p.A., queste ultime successivamente incorporate nella medesima [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., presentavano distinte istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 della maggiore IRAP versata negli anni d’imposta dal 2005 al 2009.

Nelle istanze le società contribuentirappresentavano di aver applicato l’imposta sulla base imponibile senza aver dedotto il costo relativo alle quote delle eccedenze delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, iscritte in bilancio e riprese a tassazione nel periodo d’imposta dal 1998 al 2004, ai sensi dell’art. 106, comma 3, t.u.i.r., che dovevano essere ridotte in quote costanti nei sette o nove anni successivi alla svalutazione.

Contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso le società contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenzaindicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Rilevava, in particolare, la CTR che «le società ricorrenti hanno fornito in modo analitico e documentato nei ricorsi di primo grado gli indebiti versamenti effettuati allegando i modelli F24 con le relative dichiarazioni annuali e i prospetti dei crediti dai quali sono evidenziabili gli importi (dei sette/noni) che avrebbero dovuto essere deducibili», ritenendo quindi che, a fronte di tale prova documentale, spettava all’Agenzia delle entrate disconoscere in tutto o in parte gli importi dichiarati.Richiamava, inoltre, l’orientamento della Corte di cassazione riguardo alla valenza finanziaria e non fiscale del differimento della deduzione pluriennale dei c.d.

"noni pregressi" e, quindi, su lla non incidenza sulla competenza fiscale che rimane fissata nell'esercizio in cui il fatto che ha dato origine all’agevolazione si è realizzato ed è stato contabilmente rilevato , con conseguente irrilevanza di eventuali successive riprese di valore.

Avverso la sentenza dellaCTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria.

Considerato che:

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Deduce che, in relazione ai versamenti specificamente indicati in ricorso, relativi all’IRAP versata negli anni d’imposta 2006 e 2007, era maturato il termine di quarantotto mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di rimborso.

Rileva che l’intervenuta decadenza stabilita dalle leggi tributariein favore dell’Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Sostiene che,poiché nella sentenza impugnata era indicata la data di presentazione delle istanze di rimborso ed essendo il termine di scadenza per il pagamento degli acconti fatto notorio, sarebbepossibile il rilievo d’ufficio della decadenza anche in sede di legittimità.Precisa, inoltre, che il dies a quoper la presentazione dell’istanza di rimborso doveva essere individuato nel giorno della effettuazione dei singoli versamenti in acconto, posto che le società contribuenti già al momento della corresponsione degli acconti ritenevanoche questi non fossero dovuti.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Secondo l’orientamento di questa Corte la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termineprevisto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, né quella di presentazione dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, né essendo possibile ipotizzare un error in procedendodel giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 25014 del 2016;Cass. nn. 1159 e 4491 del 2012 ).

1.3. Nella specie, se dalla intestazione della sentenza impugnata (pag. 2) risultanol e dat e di presentazione delle istanze di rimborso, non emergono invece dalla decisione in parola le dat e dei versamenti degli accontiper i quali sarebbe maturata la decadenza a i sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; esse sono indicate nel ricorso per cassazionesenza tuttavia riprodurre o allegare i documenti attestanti il pagamento degli acconti in tali date, né specificamente segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, come richiesto da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 8950 del 2022 ai dell’autosufficienza del ricorso .

Resta così precluso al Collegio di verificare il rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento per la proposizione dell’istanza di rimborso previstodall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Va poi precisato che il termine di scadenza per il pagamento degli acconti non può all’evidenza costituire – come sostenuto dalla difesa erariale – fatto notorio , posto che tale nozione afferisce a fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con ungrado di certezza tale da apparire indubitabili ed incontestabili, mentre ciò che rileva nella specie non è il termine previsto dalla legge per il versamento degli acconti ma il momento dell’effettivo pagamento, circostanza che implica un accertamento in fatto precluso in sede di legittimità: nel giudizio di cassazione non si possono difatti prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(Cass. n. 25319 del 2017).

2. Con il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 6 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente affermato che parte contribuente aveva assolto all’onere probatorio mediante la produzione documentale, omettendo di considerare la vicendarelativa alla svalutazione dei crediti in maniera “dinamica”, in quanto, anche a voler ritenere il diritto alla deduzione delle quote già acquisito e cristallizzato, tale diritto era ab origine“condizionato” dalla successiva ripresa di valore di quegli stessi crediti, soggetta ad imposizione.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i n materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, con la conseguenza che la regola dell'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168 del 2004, conv. in l. n. 191 del 2004, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai consolidata in forza della normativa antecedente (Cass.n. 17246 del 2019, Cass.n. 26547 del 2016, Cass. n. 1111 del 2015; Cass n. 5403 del 2012 ).

Pertanto, al differimento della deduzione pluriennale dei "noni pregressi" va attribuita valenza esclusivamente finanziaria, costituendo una semplice modalità di deduzione non incidente sulla competenza fisca le, che resta fissata nell'esercizio in cui il fatto che ha dato origine alla agevolazione (perdita o svalutazione di crediti) si è realizzato ed è stato rilevato contabilmente.

2.3. La sentenza impugnata - nel ritenere idonea la documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare, in difetto di prova contraria da parte dell’Ufficio, gli indebiti versamenti oggetto di rimborso, richiamando nel contempo l’orientamento di questa Corte che àncora la deduzione all'esercizio in cui il fatto che ha dato origine alla svalutazione di crediti si è realizzato ed è stato rilevato contabilmente– si è uniformata ai principi di diritto sopra richiamati .

3. Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante,in proprio e nella qualità di incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 1190/9/18 della Commissione tribu taria regionale della Toscana,depositata il 15 giugno 2018; IRAP - RIMBORSOudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Findomestic BancaS.p.A., nonché F indomestic [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] . e C redirama S.p.A., queste ultime successivamente incorporate nella medesima [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., presentavano distinte istanze di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973 della maggiore IRAP versata negli anni d’imposta dal 2005 al 2009. Nelle istanze le società contribuentirappresentavano di aver applicato l’imposta sulla base imponibile senza aver dedotto il costo relativo alle quote delle eccedenze delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, iscritte in bilancio e riprese a tassazione nel periodo d’imposta dal 1998 al 2004, ai sensi dell’art. 106, comma 3, t.u.i.r., che dovevano essere ridotte in quote costanti nei sette o nove anni successivi alla svalutazione. Contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso le società contribuenti proponevano ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze che lo accoglieva. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenzaindicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Rilevava, in particolare, la CTR che «le società ricorrenti hanno fornito in modo analitico e documentato nei ricorsi di primo grado gli indebiti versamenti effettuati allegando i modelli F24 con le relative dichiarazioni annuali e i prospetti dei crediti dai quali sono evidenziabili gli importi (dei sette/noni) che avrebbero dovuto essere deducibili», ritenendo quindi che, a fronte di tale prova documentale, spettava all’Agenzia delle entrate disconoscere in tutto o in parte gli importi dichiarati.Richiamava, inoltre, l’orientamento della Corte di cassazione riguardo alla valenza finanziaria e non fiscale del differimento della deduzione pluriennale dei c.d. "noni pregressi" e, quindi, su lla non incidenza sulla competenza fiscale che rimane fissata nell'esercizio in cui il fatto che ha dato origine all’agevolazione si è realizzato ed è stato contabilmente rilevato , con conseguente irrilevanza di eventuali successive riprese di valore. Avverso la sentenza dellaCTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La società contribuente resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Deduce che, in relazione ai versamenti specificamente indicati in ricorso, relativi all’IRAP versata negli anni d’imposta 2006 e 2007, era maturato il termine di quarantotto mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di rimborso. Rileva che l’intervenuta decadenza stabilita dalle leggi tributariein favore dell’Amministrazione finanziaria attiene a situazione non disponibile ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Sostiene che,poiché nella sentenza impugnata era indicata la data di presentazione delle istanze di rimborso ed essendo il termine di scadenza per il pagamento degli acconti fatto notorio, sarebbepossibile il rilievo d’ufficio della decadenza anche in sede di legittimità.Precisa, inoltre, che il dies a quoper la presentazione dell’istanza di rimborso doveva essere individuato nel giorno della effettuazione dei singoli versamenti in acconto, posto che le società contribuenti già al momento della corresponsione degli acconti ritenevanoche questi non fossero dovuti. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo l’orientamento di questa Corte la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termineprevisto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, ancorché rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione, qualora dalla sentenza impugnata non risulti la data del versamento, né quella di presentazione dell'istanza per il relativo rimborso, non essendo consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto, né essendo possibile ipotizzare un error in procedendodel giudice di merito - consistente nel mancato esame del documento - poiché la stessa rilevabilità d'ufficio della decadenza va coordinata con il principio della domanda, che non può fondarsi, per la prima volta in quella sede, su un fatto mai dedotto in precedenza, implicante un diverso tema di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 25014 del 2016;Cass. nn. 1159 e 4491 del 2012 ). 1.3. Nella specie, se dalla intestazione della sentenza impugnata (pag. 2) risultanol e dat e di presentazione delle istanze di rimborso, non emergono invece dalla decisione in parola le dat e dei versamenti degli accontiper i quali sarebbe maturata la decadenza a i sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973; esse sono indicate nel ricorso per cassazionesenza tuttavia riprodurre o allegare i documenti attestanti il pagamento degli acconti in tali date, né specificamente segnalare la loro presenza negli atti del giudizio di merito, come richiesto da ultimo dalle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza n. 8950 del 2022 ai dell’autosufficienza del ricorso . Resta così precluso al Collegio di verificare il rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento per la proposizione dell’istanza di rimborso previstodall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973. Va poi precisato che il termine di scadenza per il pagamento degli acconti non può all’evidenza costituire – come sostenuto dalla difesa erariale – fatto notorio , posto che tale nozione afferisce a fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con ungrado di certezza tale da apparire indubitabili ed incontestabili, mentre ciò che rileva nella specie non è il termine previsto dalla legge per il versamento degli acconti ma il momento dell’effettivo pagamento, circostanza che implica un accertamento in fatto precluso in sede di legittimità: nel giudizio di cassazione non si possono difatti prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio(Cass. n. 25319 del 2017). 2. Con il secondo motivo si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto con gli artt. 6 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997. Sostiene la ricorrente che la CTR avrebbe erroneamente affermato che parte contribuente aveva assolto all’onere probatorio mediante la produzione documentale, omettendo di considerare la vicendarelativa alla svalutazione dei crediti in maniera “dinamica”, in quanto, anche a voler ritenere il diritto alla deduzione delle quote già acquisito e cristallizzato, tale diritto era ab origine“condizionato” dalla successiva ripresa di valore di quegli stessi crediti, soggetta ad imposizione. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, i n materia di IRAP relativa agli enti creditizi e bancari, la svalutazione dei crediti risultanti dal bilancio di esercizio determina immediatamente la decurtazione del valore fiscale dei ricavi, la cui deduzione viene solo rinviata, in parte, agli esercizi successivi, con la conseguenza che la regola dell'indeducibilità, introdotta dal d.l. n. 168 del 2004, conv. in l. n. 191 del 2004, non attinge le quote (cd. noni pregressi) di competenza degli esercizi anteriori, oggetto di una situazione giuridica sostanziale ormai consolidata in forza della normativa antecedente (Cass.n. 17246 del 2019, Cass.n. 26547 del 2016, Cass. n. 1111 del 2015; Cass n. 5403 del 2012 ). Pertanto, al differimento della deduzione pluriennale dei "noni pregressi" va attribuita valenza esclusivamente finanziaria, costituendo una semplice modalità di deduzione non incidente sulla competenza fisca le, che resta fissata nell'esercizio in cui il fatto che ha dato origine alla agevolazione (perdita o svalutazione di crediti) si è realizzato ed è stato rilevato contabilmente. 2.3. La sentenza impugnata - nel ritenere idonea la documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare, in difetto di prova contraria da parte dell’Ufficio, gli indebiti versamenti oggetto di rimborso, richiamando nel contempo l’orientamento di questa Corte che àncora la deduzione all'esercizio in cui il fatto che ha dato origine alla svalutazione di crediti si è realizzato ed è stato rilevato contabilmente– si è uniformata ai principi di diritto sopra richiamati . 3. Inconclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
Sentenza Cassazione n. 21328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris