CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18395/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FILIPPINE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 20/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 640 bis cod. pen. (capi A e C) e artt. 81 cpv. cod. pen. e 55 co. 9 D.Igs 231/2007 (capo B). Considerando che i motivi di ricorso - che contestano, l'uno, il vizio motivazionale per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine al mancato raggiungimento della prova (trattandosi di un quadro indiziario insufficiente) e, l'altro, la carenza della motivazione con riguardo all'ascrivibilità delle condotte precedenti all'ultima operazione bancomat alla prevenuta (implicitamente attribuendole anche le pregresse) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché pedissequamente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui la ricorrente oblitera totalmente il confronto: si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. e seguenti della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha dato congruamente conto della valutazione delle risultanze probatorie, circostanziando come una volta provato (per mezzo di dichiarazioni testimoniali e tramite accertamenti della PG) che l'imputata disponesse della carta della Lopez, sia al momento dei prelievi di luglio, sia in precedenza (e con autorizzazione della Lopez stessa prima che morisse), la possibilità di intervento di terzi, riproposta ancora dalla difesa in questa sede, deve ritenersi necessariamente ipotetica e posta su di un piano di astrattezza assoluta, inidoneo ad ingenerare un ragionevole dubbio in ordine all'attualità dei prelievi intermedi in capo a terzi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/04/2023