Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 27 marzo 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:263
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0034_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑34/22) (
1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Esenzione fiscale riservata agli interessi versati dalle banche che soddisfano determinati requisiti di legge – Discriminazione indiretta – Istituti di credito stabiliti in Belgio e istituti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»
1.
Questioni pregiudiziali – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura
(Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 99)
(v. punti 20, 23, 24)
2.
Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione dei capitali – Disposizioni del Trattato – Esame di un provvedimento nazionale che si ricollega a queste due libertà fondamentali – Criteri di determinazione delle norme applicabili
(Art. 56 e 63 TFUE)
(v. punto 25)
3.
Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Normativa tributaria – Misura applicabile indistintamente a tutti i servizi – Normativa nazionale che riserva un’esenzione fiscale applicabile ai redditi da depositi a risparmio presso fornitori di servizi bancari che soddisfino condizioni proprie unicamente del mercato nazionale – Inammissibilità
(Art. 56 TFUE; accordo SEE, art. 36)
(v. punti 29‑41 e dispositivo)
4.
Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Questioni sollevate senza precisazioni sufficienti sul contesto normativo nonché sulle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali – Irricevibilità manifesta
[Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2, e 94, b) e c)]
(v. punti 43‑45)
[OSCURATO:PERSONA] 56 TFUE e l’articolo 36 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale che istituisce un regime di esenzione fiscale che, pur essendo applicabile indistintamente ai redditi derivanti dai depositi a risparmio detenuti presso istituti di credito nazionali e stranieri, subordini l’esenzione dei redditi derivanti da depositi di risparmio detenuti presso istituti di credito stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo al soddisfacimento di requisiti che devono essere analoghi a quelli previsti da tale normativa nazionale, i quali sono di fatto specifici del mercato nazionale.
(
1
)
GU C 213 del 30.5.2022
.