CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 07239/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Nei confronti di: Ministero Economia eFinanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato l'istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 cod. proc. pen. daPalena [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari ( dal 16 ottobre 2018 al 14 settembre 2020), disposta dal Gip presso il Tribunale di Bari in relazione al reato di detenzione di una pistol a non meglio individuat a , in concorso con tale [OSCURATO:PERSONA], al quale era ascritto altresì di averla portat a in luogo pubblico con relativo munizionamento,appartenente al [OSCURATO:PERSONA] e materialmente occultat a e custodita dal [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa del clan [OSCURATO:PERSONA],per il quale era stato successivamente assolto con formula di merito. 2.Avverso l'ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità e contraddittorietàdella motivazione. 3. Ad avviso del ricorrente , la C orte distrettuale ha attribuito rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. Riferisce il ricorrente che l ’ ordinanza impugnata ha errato nel formulare il giudizio sulla sussistenza della condotta ostativa, dolosa o gravemente colposa, essendo lo stesso basato sul richiamo sostanzialmente integrale dell’ordinanza cautelare, senza tenere conto che la sentenza assolutoria aveva neutralizzato gli elementi indiziari richiamati. 4.Il ricorrente richiama, in particolare, la conversazione del 5 gennaio 2018, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],addotta dal giudice della cautela a sostegno del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il [OSCURATO:PERSONA] sotto la sua abitazione per consegnargli in custodia la pistola ricevuta da tale Stefano in Cerignola. Tali contenuti erano stati richiamati solo dal giudice del riesame, ma erano stat i superatidal giudice dell’assoluzione, che aveva ritenuto del tutto insufficiente il dato della breve sosta dell’auto del [OSCURATO:PERSONA] sotto l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] a provare la consegna della pistola, posto che prima lo stesso si era fermato presso tale Villarusso. 5. Il ricorrente svolge, in secondo luogo, analoga critica a lla valutazione che il giudice della riparazione ha compiuto quanto al carattere asseritamente criptico dellaconversazione intercors a con il [OSCURATO:PERSONA] il 17 gennaio 2018 , laddove i giudici dell'imputazione hanno escluso l’esistenzadi un accordo telefonico tra i medesimi edavente ad oggetto la pulizia dell’arma e la sua custodia , escludendo il carattere criptico di quelle conversazioni.[OSCURATO:PERSONA], la conversazione poteva in effetti spiegarsi con l’intenzione del ricorrente di acquistare dal [OSCURATO:PERSONA] una SMART incidentata per la propria figlia,una volta che il [OSCURATO:PERSONA] l’avesse rimessa a nuovo e ripulita, essendo in possesso di una idropulitrice. Del resto, non vi erano state altre conversazioni che avevano rilevato la natura illecita della collaborazione tra i due, relativa all’import export di mozzarelle, già ritenuta vera dagli investigatori. 6. Il terzo rilievo attiene alla affermazione della Corte di appello secondo la quale la condotta gravemente colposa dell'istante sarebbe consistita anche nel non fornire alcuna spiegazione logica dei fatti o chiarimenti in ordine alla propria posizione, in sede di interrogatorio di garanzia, avendo il medesimo fornito le spiegazioni poi valorizzate dalla sentenzaassolutoria solo nel corso dell’esame in sede di rito abbreviato.Osserva l'esponente che si tratta di una legittima strategia difensiva, di per sé certamente inidonea a costituire colpa grave. L’ordinanza impugnatasarebbe quindi manifestamente illogica e contraddittoria. 7.Il P.G. ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in relazione alla condotta colposa di aver consigliato al [OSCURATO:PERSONA] di non parlare in macchina, con ciò inducendo in errore il giudice della cautela al momento di interpretare la conversazione criptica. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato e va quindi rigettato. 2.Non coglie nel segno la denuncia di una errata applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen., giacché l’ordinanza impugnata non ha erra t o nell ’ applicare la regola di giudizio finalizzata a lla identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e dellaconseguente impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l'instaurazione e il mantenimento della limitazione della libertà personale. 3. Nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da (anche non esclusivo) presupposto dell'errore del giudice della cautela, la Corte di appello, seppur dedicandosi a una non necessaria riproduzione dei contenuti dettagliati dell’ordinanza cautelare (dalla pagina 5 alla pagina 8 dell’ordinanza impugnata), ha comunque individuato il comportamento dell'istante quale emergente dalla ricostruzione della vicenda validata dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione. 4.Alle pagin e 10 e 11 , il prov v edimento impugnato ha indicato l ’ esistenza di comportamenti extraprocessuali e processuali, integranti la colpa grave , consistente nella conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 17 dicembre 2017, che aveva messo in evidenza la relazione tra i due che andava oltre la mera collaborazione la mera collaborazione avente ad oggetto l’attività commerciale dell’import export di mozzarelle. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era stato messo a conoscenza dei timori di [OSCURATO:PERSONA] di essere arrestato, connessi al fatto di essere costantemente monitorato attraverso telecamere installate in ogni dovee di sentirsi perciò una “bomba atomica”della quale si aspettava la deflagrazione. Secondo l’ordinanza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle ragioni che stavano a base dei timori del [OSCURATO:PERSONA]; infatti, lo stesso gli aveva rilevato che ogni giorno istruiva tale [OSCURATO:PERSONA],affinché non raccontasse di aver saputo proprio dal [OSCURATO:PERSONA] il fatto chelo stesso aveva svolto l ’ attività di staffetta nell ’ agguato del 9 agosto 2017 utilizzando una automobile [OSCURATO:PERSONA], di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole, come si evinceva dai contenuti della conversazione del 12 dicembre 2017che dimostrava il grado di elevata confidenza esistente con il Caterina, nel corso della quale il primo canzonava il secondo dicendogli che avrebbe fatto installare una telecamera anche presso la scuola ove lavorava.Anche la sorpresa manifestata dal [OSCURATO:PERSONA] nel constatare che il Cater i no parlasse in macchina, nonostante le pre ssanti attività di controllo, allorch é il [OSCURATO:PERSONA] sipresentò il 17 dicembre 2018 ad un incontro a bordo della stessa [OSCURATO:PERSONA]. Si è trattato, secondo la Corte d ’ appello, di condotta consapevolmente sinergica rispetto ai propositi criminali del [OSCURATO:PERSONA]. 5.Il provvedimento impugnato ha poi ravvisato una condotta ostativa anche nel comportamento processuale, caratterizzato dall ’ aver sottaciuto circostanze dirimenti o idonee a scalfire il quadro indiziario, posto che solo dinanzi al GUP erano stati resi i possibili chiarimenti(rapporto di import export per il commercio di mozzarelle e le trattative relative all’acquistodi una SMART). L ’ applicazi o ne è corretta perché conf o rme all ’ insegnamento di legittimità secon do cui la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti(Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014,Rv. 259213). 6.Si tratta di una condotta che non lede in alcun modo il diritto dell ’ indagato di tacere, ormai positivizzato, dal momento che il parametro per giudicare sul carattere colposo della condotta processuale in esame va ricondotto alla individuazione di condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l'intervento dell'autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità "ex ante", formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì al parametro della comune esperienza.Ritardare , dunque, la c hiarificazione sul senso di proprie condotteoggettivamente ambigue e di portata indiziante, non può che connotarsi come condotta concausale nella determinazione dell’errore del giudice della cautela. 7.Il giudice della riparazione ha mostrato di svolgere una interpretazione corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell'istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell'assoluzione (pena l'automatica ricorrenza del diritto all'indennizzo), e non già ad una valutazione ex ante delle circostanze note al giudice della cautela al momento di adozione dell'ordinanza restrittiva. 8.Risulta, dunque, correttamente applicato l’insegnamento della giurisprudenza di l egittim ità , maturato in contesti applicativi relativi alle frequentazioni consapevoli con ambienti malavitosi, secondo il quale il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" -e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 259082 ; Sez. 4 , n. 27458 del 05/02/2019 , Rv. 276458 –01). 9.Alla luce di quanto sin qui rappresentato, è evidente l’infondatezza del secondo motivo, posto che la motivazione del provvedimento impugnato non soffre di alcuna illogicità o contraddizione, avendo adeguatamente dato conto de lle circostanze alle quali è stato attribuito il rilievo ostativo richiesto dall’art. 314 cod.proc.pen. 10. Per quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M R