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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 19582/2022

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ente: C2Cce ORDINANZA sul ricorso 24917/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della società estinta B.R.B. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1273/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. al decreto che le aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., poi fallita, la somma di C. 211.862,00 quale corrispettivo dei lavori di ultimazione di tre immobili che quest'ultima, quand'era in bonis, aveva eseguito su incarico conferito dalla società opponente quale proprietaria degli stessi.

1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha osservato, per un verso, che, come emerge dal rogito di compravendita dei tre immobili tra la compratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le parti avevano dato atto che le opere di completamento degli stessi erano a cura e spese della compratrice e, per altro verso, che i lavori di completamento di tali immobili, come si evince dal relativo verbale di presa d'atto, sono stati poi effettivamente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] su incarico verbale della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale (una volta escluso che la venditrice aveva assunta alcuna obbligazione in tal senso) non ha mai chiarito a chi avrebbe conferito il relativo incarico. 1.3.

In tal senso, in effetti, ha osservato la corte, depongono gli elementi di prova acquisti in giudizio, e cioè: - "la fattura relativa all'impianto del cantiere", non disconosciuta dalla B.R.B. e dalla stessa emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] "dimostrando di ben sapere chi avrebbe operato in loco"; - "la richiesta di consegna degli immobili finiti", che la [OSCURATO:SOCIETA] ha rivolto anche alla [OSCURATO:PERSONA], così "implicitamente riconoscendo che li detenesse ... in forza di un titolo idoneo"; - il pagamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito ai fornitori del cantiere; - il verbale di constatazione del completamento degli immobili, pacificamente sottoscritto da un Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 incaricato di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA].

1.4. La corte, infine, per ciò che riguarda l'entità del credito, ha ritenuto che, in ragione dell'entità delle opere di completamento dei tre palazzi, così come emerse in giudizio, la somma esposta in fattura doveva essere ritenuta congrua, tanto più che l'opponente non aveva ribadito l'eccezione sollevata in sede cautelare per cui l'importo dei lavori avrebbe dovuto essere limitato alla somma di C. 37.651,93 per ciascun immobile.

1.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci cella società estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 23/9/2021, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 24/6/2021.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello, a fronte della notifica dell'atto d'appello solo alla società B.R.B. e non anche alla società [OSCURATO:PERSONA], disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima pur essendo stata parte del giudizio di primo grado.

2.2. Il motivo è inammissibile.

L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause tra loro inscindibili ovvero dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 8790 del 2019).

2.3. Nel caso in esame, al contrario, una volta escluso, in fatto, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venditrice degli immobili, sia stata parte del contratto d'appalto, intercorso soltanto tra l'acquirente e l'esecutrice dei lavori di completamento degli stessi, risulta oltremodo evidente che la stessa non può ritenersi litisconsorte necessaria del giudizio avente ad oggetto il pagamento del relativo compenso non solo (com'è ovvio) sul piano sostanziale, ma anche, in difetto di una specifica illustrazione delle ragioni fattuali per le quali la causa nei confronti della stessa debba ritenersi inscindibile o dipendente da quella tra le parti (riconosciute tali) del contratto d'appalto, sul piano processuale.

2.4. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che la società opposta non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, non avendo dimostrato né il Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 conferimento dell'incarico, né dell'esecuzione dei lavori, né del relativo ammontare.

2.5. Il motivo è infondato.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è, invece, sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè solo per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -da Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente: C2Cce ORDINANZA sul ricorso 24917/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci della società estinta B.R.B. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 1273/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. al decreto che le aveva ingiunto di pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C., poi fallita, la somma di C. 211.862,00 quale corrispettivo dei lavori di ultimazione di tre immobili che quest'ultima, quand'era in bonis, aveva eseguito su incarico conferito dalla società opponente quale proprietaria degli stessi. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha osservato, per un verso, che, come emerge dal rogito di compravendita dei tre immobili tra la compratrice [OSCURATO:SOCIETA]. e la venditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le parti avevano dato atto che le opere di completamento degli stessi erano a cura e spese della compratrice e, per altro verso, che i lavori di completamento di tali immobili, come si evince dal relativo verbale di presa d'atto, sono stati poi effettivamente eseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA] su incarico verbale della [OSCURATO:SOCIETA]., la quale (una volta escluso che la venditrice aveva assunta alcuna obbligazione in tal senso) non ha mai chiarito a chi avrebbe conferito il relativo incarico. 1.3. In tal senso, in effetti, ha osservato la corte, depongono gli elementi di prova acquisti in giudizio, e cioè: - "la fattura relativa all'impianto del cantiere", non disconosciuta dalla B.R.B. e dalla stessa emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] "dimostrando di ben sapere chi avrebbe operato in loco"; - "la richiesta di consegna degli immobili finiti", che la [OSCURATO:SOCIETA] ha rivolto anche alla [OSCURATO:PERSONA], così "implicitamente riconoscendo che li detenesse ... in forza di un titolo idoneo"; - il pagamento che la [OSCURATO:PERSONA] ha eseguito ai fornitori del cantiere; - il verbale di constatazione del completamento degli immobili, pacificamente sottoscritto da un Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 incaricato di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4. La corte, infine, per ciò che riguarda l'entità del credito, ha ritenuto che, in ragione dell'entità delle opere di completamento dei tre palazzi, così come emerse in giudizio, la somma esposta in fattura doveva essere ritenuta congrua, tanto più che l'opponente non aveva ribadito l'eccezione sollevata in sede cautelare per cui l'importo dei lavori avrebbe dovuto essere limitato alla somma di C. 37.651,93 per ciascun immobile. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex soci cella società estinta [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 23/9/2021, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 24/6/2021. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata per non avere la corte d'appello, a fronte della notifica dell'atto d'appello solo alla società B.R.B. e non anche alla società [OSCURATO:PERSONA], disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima pur essendo stata parte del giudizio di primo grado. 2.2. Il motivo è inammissibile. L'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause tra loro inscindibili ovvero dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26433 del 2017; Cass. n. 8790 del 2019). 2.3. Nel caso in esame, al contrario, una volta escluso, in fatto, che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., venditrice degli immobili, sia stata parte del contratto d'appalto, intercorso soltanto tra l'acquirente e l'esecutrice dei lavori di completamento degli stessi, risulta oltremodo evidente che la stessa non può ritenersi litisconsorte necessaria del giudizio avente ad oggetto il pagamento del relativo compenso non solo (com'è ovvio) sul piano sostanziale, ma anche, in difetto di una specifica illustrazione delle ragioni fattuali per le quali la causa nei confronti della stessa debba ritenersi inscindibile o dipendente da quella tra le parti (riconosciute tali) del contratto d'appalto, sul piano processuale. 2.4. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha omesso di considerare che la società opposta non ha assolto all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, non avendo dimostrato né il Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 conferimento dell'incarico, né dell'esecuzione dei lavori, né del relativo ammontare. 2.5. Il motivo è infondato. La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., in effetti, si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è, invece, sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c., e cioè solo per l'omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti del giudizio (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 3. Il ricorso, quindi, dev'essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in C. 4.700,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -da Ric. 2021 n. 24917, Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] DEP
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