CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 28561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1139/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE nonché AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrenti- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n.950/2024 depositata il 24/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 1139/2025 Numero sezionale 3366/2025 Numero di raccolta generale 28561/2025 Data pubblicazione 28/10/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 25/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1139/2025 Numero sezionale 3366/2025 Numero di raccolta generale 28561/2025 Data pubblicazione 28/10/2025