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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 26393/2026

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tempore [OSCURATO:PERSONA] ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria con motivi nuovi datata 30/6/2026 (trasmessa per viatelematica in data 1/7/2026) a firma del difensore della società ricorrente che hainsistito per l’annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 24 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali dellaIsola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) disposto in via d’urgenza condecreto del Pubblico Ministero 26 marzo 2026 poi convalidato con decreto in data1 aprile 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesimacittà.Il predetto provvedimento cautelare di natura reale è, in sintesi, statofondato sull’ipotesi accusatoria secondo la quale le quote della società sarebberodi derivazione illecita e dunque suscettibili di confisca quale prodotto o profittodel reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. in contestazione a tale [OSCURATO:PERSONA] da ordinanza cautelare personale precedentemente emessa (capo 26di detta ordinanza).2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dellaIS.V.EC., deducendo:2.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa sulla qualificazione giuridica delle quote socialisequestrate come prodotto o profitto del reato di reimpiego ex art. 648-ter, cod.pen., sul conseguente nesso di pertinenzialità diretta tra le quote ed il reatocontestato al capo 26 e sulla mancata dimostrazione che le quote costituiscono ladiretta trasformazione dell’originario profitto illecito.Premette, al riguardo, la difesa del ricorrente che il G.i.p. non haqualificato il sequestro come “impeditivo” ai sensi dell'articolo 321, comma 1,cod. proc. pen. ed ha, invece, disposto il sequestro in via diretta o perequivalente (formula che evoca il sequestro finalizzato alla confisca ai sensidell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen.) con l'ulteriore decisiva notazione cheil richiamo normativo alla futura confisca e la contestuale assenza di qualsiasiindicazione del quantum necessaria per il sequestro per equivalente rendonopalese che l'unica qualificazione è possibile è quella del sequestro finalizzato allaconfisca diretta del prodotto o del profitto del reato ai sensi dell'articolo 648-quater, comma 1, cod. pen.Osserva, poi, che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata ha inveceriqualificato il sequestro come “impeditivo” come espediente argomentativofinalizzato a sottrarsi dai presupposti sulla confisca diretta e ciò nonostante che ildato normativo sia insuperabile perché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.rapportato all’art. 648-ter cod. pen. consente solo la confisca diretta del“prodotto” o del “profitto” del reato mentre nel caso in esame non vi sarebbealcun nesso pertinenziale tra le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il reato in contestazioneall’indagato.

Ciò in quanto, evidenzia la difesa:a) le quote sono state costituite e assegnate ai soci [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA] in epoca ampiamente antecedente ai fatti contestati;b) dette quote non sono profitto del reato che sarebbe invece solocostituito dal vantaggio patrimoniale conseguito dall'autore dello stesso mentrenessun passaggio di quote si è verificato in cambio dei capitali asseritamenteilleciti;c) dette quote non costituiscono la diretta trasformazione dell'originarioprovento del reato in quanto non vi è alcuna traccia, né nel decreto genetico, nénell'ordinanza impugnata, di un percorso argomentativo che dimostri comel’asserito profitto illecito - circa 200.000 euro - si sia trasformato nelle quotesociali della [OSCURATO:SOCIETA].A ciò si aggiunge, prosegue la difesa, che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avuto una nascitalecita e uno sviluppo altrettanto lecito, che i redditi dei soci erano congrui eproporzionati rispetto all'acquisto delle quote, che la vicenda relativa alcensurato aumento di capitale è spiegabile e lecita, che nessun capitale illecito èmai transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. né si è mai potuto confondere con quello dellasocietà e che le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. non sono pertanto il profitto o il prodotto delreato di cui al capo 26 della rubrica delle imputazioni.2.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa in ordine alla sequestrabilità di quote socialiappartenenti a soggetti terzi non indagati e non qualificati come prestanome, inassenza di qualsiasi motivazione sull’interposizione fittizia nella titolarità dellequote e sulla loro effettiva disponibilità in capo all’indagato.Rileva la difesa del ricorrente che le quote sociali sono formalmenteintestate a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] e che nessuno dei duesoggetti risulta indagato nel presente procedimento.Il soggetto sottoposto ad indagini è, infatti, [OSCURATO:PERSONA] e l’ordinanzaimpugnata è assente di motivazione circa l’esistenza di un collegamento di dettequote con l’indagato e non indica gli elementi che consentirebbero di ritenere laloro effettiva ed attuale disponibilità da parte di quest’ultimo.L’apparenza della motivazione sul punto da parte del Tribunale sarebberavvisabile, da un lato, nel fatto che la stessa confonde due piani giuridici distinti– la gestione di fatto della società operata da [OSCURATO:PERSONA] e la titolaritàdelle quote sociali – e, dall’altro, che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con ildato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono stati qualificaticome “prestanome” dell’indagato.A ciò si aggiunge che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con larelazione tecnico-contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] con la quale si è dimostrato chei redditi dei soci erano congrui e proporzionati rispetto all’acquisto delle quotesocietarie, che nessun capitale illecito è mai transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. e che dettasocietà non appartiene di certo alla camorra.2.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa in ordine al periculum in mora con particolareriguardo alla mancata esplicitazione delle ragioni per cui l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca sarebbe necessaria prima della definizione delgiudizio in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite “Ellade” especificamente declinati nella sentenza n. 8114/2025 della Sezione Secondapenale della Corte, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame.Secondo la difesa della ricorrente l’ordinanza impugnata nonspiegherebbe le ragioni per cui l'ablazione provvisoria delle quote debba essereanticipata rispetto alla sentenza di condanna.

Il tribunale ha argomentatodiffusamente sul sospetto che anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe riconducibileal [OSCURATO:PERSONA] e che le operazioni di fitto d'azienda siano un espediente elusivo,ma anche a voler condividere tale sospetto, secondo la difesa, da esso nondiscende automaticamente la necessità di sequestrare oggi le quote della iIS.V.EC. anziché attenderne la definizione del giudizio.

Inoltre, la motivazione delTribunale è incentrata esclusivamente sul rischio di aggravamento e protrazionedelle conseguenze del reato e cioè su un periculum di tipo impeditivo e non giàsul periculum specifico del sequestro finalizzato alla confisca che deve inveceessere rapportato alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.A ciò si aggiunge che la motivazione ha omesso di considerare circostanzefattuali decisive quali:a) il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. è fallita;b) il contenuto della relazione tecnico contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] cheha dimostrato che nessun capitale illecito è mai transitato nella società;c) il fatto che attualmente la società non è più operativa, o comunquelavora sotto un controllo terzo;d) la circostanza che la stessa esigenza di prevenire ulteriori operazionielusive potrebbe essere soddisfatta con misure meno invasive del sequestrodell'intero capitale sociale come il sequestro dei crediti derivanti dai canoni dilocazione o il rafforzamento dei poteri dell'amministratore giudiziario giànominato.2.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma1, e 275 cod. proc. pen. (richiamato quoad principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità) per motivazione meramente apparente o comunqueomessa sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro di quote socialiintestate a soggetti terzi, non indagati e non prestanome, in assenza dellaspecifica indicazione dell’esigenza di prevenzione posta a fondamento delsequestro rispetto alle finalità di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.Sul presupposto che, sulla base della giurisprudenza richiamata nelricorso, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sono applicabilianche alle misure cautelari reali, rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanzaimpugnata non contiene alcuna valutazione relativa a detti principi, non contienela specifica indicazione dell’esigenza di prevenzione posta a fondamento delsequestro delle quote in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e nonha considerato che una volta disposto il sequestro del compendio aziendale (onel caso di specie una volta che la società è fallita e il ramo di azienda è statoceduto) il vincolo sulle quote appare societarie appare privo di giustificazionerispetto alle specifiche finalità di prevenzione poiché il pericolo di reiterazione ègià neutralizzato dal venir meno dell’operatività sociale.2.5.

Violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.per motivazione meramente apparente da omesso esame della relazione tecnicocontabile di parte ritualmente depositata, nonché da omesso confronto con lespecifiche deduzioni difensive articolate nelle note scritte.La difesa della ricorrente richiama elementi già sopra espressi circa lanascita della [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eventi relativi alle quote ed al capitale della stessa erileva che l’ordinanza impugnata non richiama mai la relazione della dr.ssaOrecchio che costituiva il fulcro della strategia difensiva, limitandosi a costruirel’intero apparato motivazionale sugli atti di indagine, ignorando in toto ilcontenuto della consulenza di parte e non confrontandosi con le note difensivedepositate in data 21 aprile 2026 che contenevano articolate censure su:a) periculum in mora;b) motivazione per relationem insufficiente sul fumus commissi delicti;c) indeterminatezza della misura cautelare;d) insussistenza nel merito dei presupposti del sequestro.3.

Con memoria datata 30 giugno 2026 (trasmessa telematicamente indata 1 luglio 2026) il difensore della ricorrente ha presentato i seguenti motivinuovi di seguito testualmente indicati:3.1.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen., 253 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. —Motivazione meramente apparente, contraddittoria e giuridicamente erroneasulla qualificazione giuridica del sequestro.

Indeterminatezza assoluta del titolocautelare («in via diretta o per equivalente»).

Confusione tra la nozione di«corpo del reato» e quella di «prodotto o profitto del reato».

Erroneariqualificazione del sequestro come «impeditivo» da parte del Tribunale delriesame in contrasto con il tenore testuale del decreto genetico.Il motivo sostanzialmente sviluppa ulteriormente il primo motivo delricorso genetico.3.2.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. — Motivazionemeramente apparente — e comunque omessa — in ordine all'interposizionefittizia nella titolarità delle quote e sulla loro effettiva disponibilità in capoall'indagato.

Inosservanza dell'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità per il superamento della presunzione di corrispondenza traintestazione formale e titolarità effettiva.

Totale assenza di motivazione neldecreto genetico.La difesa della ricorrente, con detto motivo che anche in questo casosostanzialmente sviluppa ulteriormente il secondo motivo di ricorso ribadisce cheil decreto genetico non contiene alcuna motivazione sulla titolarità delle quote esull'interposizione fittizia e, in particolare, non rispetterebbe l’onere probatorio intema di interposizione fittizia secondo la giurisprudenza più recente.3.3.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321,commi 1 e 2, cod. proc. pen. — Motivazione meramente apparente — ecomunque omessa — in ordine al periculum in mora.

Giustapposizione confusa dipericulum impeditivo e periculum confiscatorio nel decreto genetico.

Violazionedei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36959/2021 (Ellade).Violazione dei principi affermati da Cass. pen., Sez.

II, n. 8114/2025 infattispecie sovrapponibile.La difesa della ricorrente con tale motivo ribadisce e sviluppa gliargomenti già esposti nel terzo motivo del ricorso originario.3.4.

Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. (richiamato quoad principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità).

Motivazione meramente apparente —e comunque omessa — sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro diquote sociali intestate a soggetti terzi non indagati e non qualificati comeprestanome.

Violazione dei principi affermati da Cass. pen., Sez.

VI, n.13167/2022.La difesa della ricorrente con tale motivo ribadisce e sviluppa gliargomenti già esposti nel terzo motivo del ricorso originario.3.5.

Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.— Motivazione meramente apparente da omesso esame della relazione tecnico-contabile di parte ritualmente depositata.

Assoluta inconferenza dell'assunto delProcuratore Generale circa la pretesa natura meramente «formale» dellarelazione [OSCURATO:PERSONA].

Dimostrazione analitica del contenuto sostanziale dellarelazione e della sua idoneità a smentire — sul piano tecnico-documentale — ipresupposti del sequestro.In questo motivo la difesa – anche replicando alla requisitoria scritta delProcuratore generale e sviluppando sul punto l’originario quinto motivo di ricorso– evidenzia che la relazione tecnico-contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] siarticola in nove quesiti tecnico-peritali, ciascuno dei quali è affrontato conmetodo rigorosamente documentale, ricostruendo dati contabili, bancari, fiscali enegoziali tratti da fonti ufficiali (bilanci, libri giornale, estratti conto, certificazioniuniche, atti societari, visure camerali) e non si limita affatto ad «analizzare dellesituazioni formali».

Al contrario, la relazione penetra la sostanza economica dellavicenda [OSCURATO:SOCIETA]., dimostrando — punto per punto — l'infondatezza dellaprospettazione accusatoria.In particolare, sottolinea la difesa che sulla base del contenuto di dettarelazione sarebbe stato dimostrato che:a) le quote oggetto di sequestro non possono essere qualificate comeprofitto o prodotto del reato;b) la società è nata e si è sviluppata in modo lecito e altrettanto è a dirsidelle dinamiche dell’aumento di capitale e di un versamento intervenuto il 15febbraio 2023;c) l’analisi compiuta dalla P.G. che ha condotto le indagini non sarebbecorretta e gli elementi evidenziati dalla stessa non sarebbero idonei a dimostrarein termini tecnico-contabili la sussistenza di apporti occulti, di reimpieghi illeciti odi flussi finanziari esterni riferibili con certezza ai [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:SOCIETA]d) non vi sarebbe periculum in mora;e) l’esame dei libri contabili della società non ha rilevato alcunaimmissione di capitali di provenienza illecita;f) non è corretto affermare, come ha sostenuto il Procuratore generale,che le emergenze delle intercettazioni avrebbero un valore preponderanterispetto alle prove documentali;g) l’omesso esame della relazione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] integra,comunque, una violazione di legge per motivazione apparente.3.6.

Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. —Illegittimità della motivazione per relationem del decreto genetico all'ordinanzacautelare personale, in difetto di autonoma valutazione degli elementi specificiche dovrebbero fondare il sequestro delle quote della [OSCURATO:SOCIETA].

Inadeguatezza delrinvio per relationem rispetto all'esigenza di giustificazione propria del sequestropreventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Osserva il Collegio in via preliminare ed assorbente che parte ricorrentenon ha indicato quale è l’interesse della società ricorrente a dolersi del sequestrodelle quote societarie di proprietà di singoli soci.Legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento disequestro delle quote societarie sarebbero stati semmai, quali terzi non indagati,i titolari delle quote stesse - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ma dicerto non la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA].Sebbene quanto appena osservato sia già di per sé risolutivo ai fine delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, occorre poi anche evidenziare, per solodovere di completezza, che la difesa della ricorrente in un passaggio del ricorso(pag. 11) ha testualmente evidenziato (ancorché genericamente e senzadocumentarlo in ordine alle modalità ed ai tempi) che la [OSCURATO:SOCIETA].

“è fallita comerappresentato dalla difesa e non contestato dal P.M.”, situazione poi ribadita nei“motivi nuovi” (pag. 9) e già addotta anche innanzi al Tribunale del riesame (v.pag. 2 dell’ordinanza impugnata) il che ex sé priverebbe di legittimazione adagire il “legale rappresentante pro-tempore” della stessa non essendo neppurestato spiegato e documentato (come sarebbe stato onere difensivo provvederenon avendo questa Corte di legittimità accesso diretto agli atti) quale ruolo allostato rivestirebbe [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della (eventuale) procedurafallimentare.3.

Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della societàricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) alversamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.4.

La declaratoria di inammissibilità genetica del ricorso preclude l’esamedelle questioni di fatto e diritto con esso proposte.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore [OSCURATO:PERSONA] ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensidell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria con motivi nuovi datata 30/6/2026 (trasmessa per viatelematica in data 1/7/2026) a firma del difensore della società ricorrente che hainsistito per l’annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 24 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Napoli ha confermato il sequestro preventivo delle quote sociali dellaIsola [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (di seguito [OSCURATO:SOCIETA].) disposto in via d’urgenza condecreto del Pubblico Ministero 26 marzo 2026 poi convalidato con decreto in data1 aprile 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesimacittà.Il predetto provvedimento cautelare di natura reale è, in sintesi, statofondato sull’ipotesi accusatoria secondo la quale le quote della società sarebberodi derivazione illecita e dunque suscettibili di confisca quale prodotto o profittodel reato di cui all’art. 648-ter cod. pen. in contestazione a tale [OSCURATO:PERSONA] da ordinanza cautelare personale precedentemente emessa (capo 26di detta ordinanza).2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dellaIS.V.EC., deducendo:2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa sulla qualificazione giuridica delle quote socialisequestrate come prodotto o profitto del reato di reimpiego ex art. 648-ter, cod.pen., sul conseguente nesso di pertinenzialità diretta tra le quote ed il reatocontestato al capo 26 e sulla mancata dimostrazione che le quote costituiscono ladiretta trasformazione dell’originario profitto illecito.Premette, al riguardo, la difesa del ricorrente che il G.i.p. non haqualificato il sequestro come “impeditivo” ai sensi dell'articolo 321, comma 1,cod. proc. pen. ed ha, invece, disposto il sequestro in via diretta o perequivalente (formula che evoca il sequestro finalizzato alla confisca ai sensidell'articolo 321, comma 2, cod. proc. pen.) con l'ulteriore decisiva notazione cheil richiamo normativo alla futura confisca e la contestuale assenza di qualsiasiindicazione del quantum necessaria per il sequestro per equivalente rendonopalese che l'unica qualificazione è possibile è quella del sequestro finalizzato allaconfisca diretta del prodotto o del profitto del reato ai sensi dell'articolo 648-quater, comma 1, cod. pen.Osserva, poi, che il Tribunale, nell’ordinanza impugnata ha inveceriqualificato il sequestro come “impeditivo” come espediente argomentativofinalizzato a sottrarsi dai presupposti sulla confisca diretta e ciò nonostante che ildato normativo sia insuperabile perché l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.rapportato all’art. 648-ter cod. pen. consente solo la confisca diretta del“prodotto” o del “profitto” del reato mentre nel caso in esame non vi sarebbealcun nesso pertinenziale tra le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. ed il reato in contestazioneall’indagato. Ciò in quanto, evidenzia la difesa:a) le quote sono state costituite e assegnate ai soci [OSCURATO:PERSONA] eRaffaele [OSCURATO:PERSONA] in epoca ampiamente antecedente ai fatti contestati;b) dette quote non sono profitto del reato che sarebbe invece solocostituito dal vantaggio patrimoniale conseguito dall'autore dello stesso mentrenessun passaggio di quote si è verificato in cambio dei capitali asseritamenteilleciti;c) dette quote non costituiscono la diretta trasformazione dell'originarioprovento del reato in quanto non vi è alcuna traccia, né nel decreto genetico, nénell'ordinanza impugnata, di un percorso argomentativo che dimostri comel’asserito profitto illecito - circa 200.000 euro - si sia trasformato nelle quotesociali della [OSCURATO:SOCIETA].A ciò si aggiunge, prosegue la difesa, che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha avuto una nascitalecita e uno sviluppo altrettanto lecito, che i redditi dei soci erano congrui eproporzionati rispetto all'acquisto delle quote, che la vicenda relativa alcensurato aumento di capitale è spiegabile e lecita, che nessun capitale illecito èmai transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. né si è mai potuto confondere con quello dellasocietà e che le quote della [OSCURATO:SOCIETA]. non sono pertanto il profitto o il prodotto delreato di cui al capo 26 della rubrica delle imputazioni.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa in ordine alla sequestrabilità di quote socialiappartenenti a soggetti terzi non indagati e non qualificati come prestanome, inassenza di qualsiasi motivazione sull’interposizione fittizia nella titolarità dellequote e sulla loro effettiva disponibilità in capo all’indagato.Rileva la difesa del ricorrente che le quote sociali sono formalmenteintestate a [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] e che nessuno dei duesoggetti risulta indagato nel presente procedimento.Il soggetto sottoposto ad indagini è, infatti, [OSCURATO:PERSONA] e l’ordinanzaimpugnata è assente di motivazione circa l’esistenza di un collegamento di dettequote con l’indagato e non indica gli elementi che consentirebbero di ritenere laloro effettiva ed attuale disponibilità da parte di quest’ultimo.L’apparenza della motivazione sul punto da parte del Tribunale sarebberavvisabile, da un lato, nel fatto che la stessa confonde due piani giuridici distinti– la gestione di fatto della società operata da [OSCURATO:PERSONA] e la titolaritàdelle quote sociali – e, dall’altro, che il Tribunale ha omesso di confrontarsi con ildato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono stati qualificaticome “prestanome” dell’indagato.A ciò si aggiunge che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con larelazione tecnico-contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] con la quale si è dimostrato chei redditi dei soci erano congrui e proporzionati rispetto all’acquisto delle quotesocietarie, che nessun capitale illecito è mai transitato nella [OSCURATO:SOCIETA]. e che dettasocietà non appartiene di certo alla camorra.2.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma2 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. per motivazione meramenteapparente o comunque omessa in ordine al periculum in mora con particolareriguardo alla mancata esplicitazione delle ragioni per cui l’anticipazionedell’effetto ablativo della confisca sarebbe necessaria prima della definizione delgiudizio in violazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite “Ellade” especificamente declinati nella sentenza n. 8114/2025 della Sezione Secondapenale della Corte, in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame.Secondo la difesa della ricorrente l’ordinanza impugnata nonspiegherebbe le ragioni per cui l'ablazione provvisoria delle quote debba essereanticipata rispetto alla sentenza di condanna. Il tribunale ha argomentatodiffusamente sul sospetto che anche la società [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe riconducibileal [OSCURATO:PERSONA] e che le operazioni di fitto d'azienda siano un espediente elusivo,ma anche a voler condividere tale sospetto, secondo la difesa, da esso nondiscende automaticamente la necessità di sequestrare oggi le quote della iIS.V.EC. anziché attenderne la definizione del giudizio. Inoltre, la motivazione delTribunale è incentrata esclusivamente sul rischio di aggravamento e protrazionedelle conseguenze del reato e cioè su un periculum di tipo impeditivo e non giàsul periculum specifico del sequestro finalizzato alla confisca che deve inveceessere rapportato alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effettoablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.A ciò si aggiunge che la motivazione ha omesso di considerare circostanzefattuali decisive quali:a) il fatto che la [OSCURATO:SOCIETA]. è fallita;b) il contenuto della relazione tecnico contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] cheha dimostrato che nessun capitale illecito è mai transitato nella società;c) il fatto che attualmente la società non è più operativa, o comunquelavora sotto un controllo terzo;d) la circostanza che la stessa esigenza di prevenire ulteriori operazionielusive potrebbe essere soddisfatta con misure meno invasive del sequestrodell'intero capitale sociale come il sequestro dei crediti derivanti dai canoni dilocazione o il rafforzamento dei poteri dell'amministratore giudiziario giànominato.2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, comma1, e 275 cod. proc. pen. (richiamato quoad principi di proporzionalità,adeguatezza e gradualità) per motivazione meramente apparente o comunqueomessa sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro di quote socialiintestate a soggetti terzi, non indagati e non prestanome, in assenza dellaspecifica indicazione dell’esigenza di prevenzione posta a fondamento delsequestro rispetto alle finalità di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen.Sul presupposto che, sulla base della giurisprudenza richiamata nelricorso, i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità sono applicabilianche alle misure cautelari reali, rileva la difesa del ricorrente che l’ordinanzaimpugnata non contiene alcuna valutazione relativa a detti principi, non contienela specifica indicazione dell’esigenza di prevenzione posta a fondamento delsequestro delle quote in relazione all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. e nonha considerato che una volta disposto il sequestro del compendio aziendale (onel caso di specie una volta che la società è fallita e il ramo di azienda è statoceduto) il vincolo sulle quote appare societarie appare privo di giustificazionerispetto alle specifiche finalità di prevenzione poiché il pericolo di reiterazione ègià neutralizzato dal venir meno dell’operatività sociale.2.5. Violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.per motivazione meramente apparente da omesso esame della relazione tecnicocontabile di parte ritualmente depositata, nonché da omesso confronto con lespecifiche deduzioni difensive articolate nelle note scritte.La difesa della ricorrente richiama elementi già sopra espressi circa lanascita della [OSCURATO:SOCIETA]. e gli eventi relativi alle quote ed al capitale della stessa erileva che l’ordinanza impugnata non richiama mai la relazione della dr.ssaOrecchio che costituiva il fulcro della strategia difensiva, limitandosi a costruirel’intero apparato motivazionale sugli atti di indagine, ignorando in toto ilcontenuto della consulenza di parte e non confrontandosi con le note difensivedepositate in data 21 aprile 2026 che contenevano articolate censure su:a) periculum in mora;b) motivazione per relationem insufficiente sul fumus commissi delicti;c) indeterminatezza della misura cautelare;d) insussistenza nel merito dei presupposti del sequestro.3. Con memoria datata 30 giugno 2026 (trasmessa telematicamente indata 1 luglio 2026) il difensore della ricorrente ha presentato i seguenti motivinuovi di seguito testualmente indicati:3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen., 253 cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. —Motivazione meramente apparente, contraddittoria e giuridicamente erroneasulla qualificazione giuridica del sequestro. Indeterminatezza assoluta del titolocautelare («in via diretta o per equivalente»). Confusione tra la nozione di«corpo del reato» e quella di «prodotto o profitto del reato». Erroneariqualificazione del sequestro come «impeditivo» da parte del Tribunale delriesame in contrasto con il tenore testuale del decreto genetico.Il motivo sostanzialmente sviluppa ulteriormente il primo motivo delricorso genetico.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen. e 648-quater, comma 1, cod. pen. — Motivazionemeramente apparente — e comunque omessa — in ordine all'interposizionefittizia nella titolarità delle quote e sulla loro effettiva disponibilità in capoall'indagato. Inosservanza dell'onere probatorio richiesto dalla giurisprudenza dilegittimità per il superamento della presunzione di corrispondenza traintestazione formale e titolarità effettiva. Totale assenza di motivazione neldecreto genetico.La difesa della ricorrente, con detto motivo che anche in questo casosostanzialmente sviluppa ulteriormente il secondo motivo di ricorso ribadisce cheil decreto genetico non contiene alcuna motivazione sulla titolarità delle quote esull'interposizione fittizia e, in particolare, non rispetterebbe l’onere probatorio intema di interposizione fittizia secondo la giurisprudenza più recente.3.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, e 321,commi 1 e 2, cod. proc. pen. — Motivazione meramente apparente — ecomunque omessa — in ordine al periculum in mora. Giustapposizione confusa dipericulum impeditivo e periculum confiscatorio nel decreto genetico. Violazionedei principi affermati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 36959/2021 (Ellade).Violazione dei principi affermati da Cass. pen., Sez. II, n. 8114/2025 infattispecie sovrapponibile.La difesa della ricorrente con tale motivo ribadisce e sviluppa gliargomenti già esposti nel terzo motivo del ricorso originario.3.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, commi1 e 2, cod. proc. pen. e 275 cod. proc. pen. (richiamato quoad principi diproporzionalità, adeguatezza e gradualità). Motivazione meramente apparente —e comunque omessa — sulla proporzionalità e adeguatezza del sequestro diquote sociali intestate a soggetti terzi non indagati e non qualificati comeprestanome. Violazione dei principi affermati da Cass. pen., Sez. VI, n.13167/2022.La difesa della ricorrente con tale motivo ribadisce e sviluppa gliargomenti già esposti nel terzo motivo del ricorso originario.3.5. Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.— Motivazione meramente apparente da omesso esame della relazione tecnico-contabile di parte ritualmente depositata. Assoluta inconferenza dell'assunto delProcuratore Generale circa la pretesa natura meramente «formale» dellarelazione [OSCURATO:PERSONA]. Dimostrazione analitica del contenuto sostanziale dellarelazione e della sua idoneità a smentire — sul piano tecnico-documentale — ipresupposti del sequestro.In questo motivo la difesa – anche replicando alla requisitoria scritta delProcuratore generale e sviluppando sul punto l’originario quinto motivo di ricorso– evidenzia che la relazione tecnico-contabile della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] siarticola in nove quesiti tecnico-peritali, ciascuno dei quali è affrontato conmetodo rigorosamente documentale, ricostruendo dati contabili, bancari, fiscali enegoziali tratti da fonti ufficiali (bilanci, libri giornale, estratti conto, certificazioniuniche, atti societari, visure camerali) e non si limita affatto ad «analizzare dellesituazioni formali». Al contrario, la relazione penetra la sostanza economica dellavicenda [OSCURATO:SOCIETA]., dimostrando — punto per punto — l'infondatezza dellaprospettazione accusatoria.In particolare, sottolinea la difesa che sulla base del contenuto di dettarelazione sarebbe stato dimostrato che:a) le quote oggetto di sequestro non possono essere qualificate comeprofitto o prodotto del reato;b) la società è nata e si è sviluppata in modo lecito e altrettanto è a dirsidelle dinamiche dell’aumento di capitale e di un versamento intervenuto il 15febbraio 2023;c) l’analisi compiuta dalla P.G. che ha condotto le indagini non sarebbecorretta e gli elementi evidenziati dalla stessa non sarebbero idonei a dimostrarein termini tecnico-contabili la sussistenza di apporti occulti, di reimpieghi illeciti odi flussi finanziari esterni riferibili con certezza ai [OSCURATO:PERSONA] o alla [OSCURATO:SOCIETA]d) non vi sarebbe periculum in mora;e) l’esame dei libri contabili della società non ha rilevato alcunaimmissione di capitali di provenienza illecita;f) non è corretto affermare, come ha sostenuto il Procuratore generale,che le emergenze delle intercettazioni avrebbero un valore preponderanterispetto alle prove documentali;g) l’omesso esame della relazione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] integra,comunque, una violazione di legge per motivazione apparente.3.6. Violazione di legge in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. —Illegittimità della motivazione per relationem del decreto genetico all'ordinanzacautelare personale, in difetto di autonoma valutazione degli elementi specificiche dovrebbero fondare il sequestro delle quote della [OSCURATO:SOCIETA]. Inadeguatezza delrinvio per relationem rispetto all'esigenza di giustificazione propria del sequestropreventivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Osserva il Collegio in via preliminare ed assorbente che parte ricorrentenon ha indicato quale è l’interesse della società ricorrente a dolersi del sequestrodelle quote societarie di proprietà di singoli soci.Legittimati a proporre impugnazione avverso il provvedimento disequestro delle quote societarie sarebbero stati semmai, quali terzi non indagati,i titolari delle quote stesse - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – ma dicerto non la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legalerappresentante pro-tempore [OSCURATO:PERSONA].Sebbene quanto appena osservato sia già di per sé risolutivo ai fine delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, occorre poi anche evidenziare, per solodovere di completezza, che la difesa della ricorrente in un passaggio del ricorso(pag. 11) ha testualmente evidenziato (ancorché genericamente e senzadocumentarlo in ordine alle modalità ed ai tempi) che la [OSCURATO:SOCIETA]. “è fallita comerappresentato dalla difesa e non contestato dal P.M.”, situazione poi ribadita nei“motivi nuovi” (pag. 9) e già addotta anche innanzi al Tribunale del riesame (v.pag. 2 dell’ordinanza impugnata) il che ex sé priverebbe di legittimazione adagire il “legale rappresentante pro-tempore” della stessa non essendo neppurestato spiegato e documentato (come sarebbe stato onere difensivo provvederenon avendo questa Corte di legittimità accesso diretto agli atti) quale ruolo allostato rivestirebbe [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della (eventuale) procedurafallimentare.3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della societàricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) alversamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.4. La declaratoria di inammissibilità genetica del ricorso preclude l’esamedelle questioni di fatto e diritto con esso proposte. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 26393/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris