CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02522/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al rigetto dell'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali - sono manifestamente infondate, oltre che reiterative di profili di censura già vagliati dai Giudici della sorveglianza. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Napoli nel rigettare la richiesta di affidamento, fa riferimento alla pessima condotta del detenuto e ai numerosi precedenti penali per ricettazione, rapina, furto tentato, ed estorsione in concorso da cui risulta gravato. Rileva, inoltre, che Tortora risulta imputato in due ulteriori procedimenti penali per i delitti di rissa, di minaccia aggravata e di porto d'armi commessi nel 2017, e per i delitti di atti persecutori e di porto d'armi commessi nel 2021. Sottolinea, poi, che l'attività di volontariato, eccessivamente generica, non è idonea al reinserimento sociale del condannato a e prevenire la commissione di nuovi reati, tenuto conto dell'epoca recente delle condotte e del lontano fine pena, previsto per il 2027. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.