CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2026
Cassazione n. 18589/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Sassari.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianzadi Nuoro dichiarava inammissibile l’istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 23giugno 2020 al 23 giugno 2025.Invero, detto Magistrato, pur dando atto che nell’istanza si era specificato che larichiesta di liberazione anticipata trovava giustificazione ed interesse nella volontà diaccedere al lavoro esterno – secondo la previsione dell’art. 69-bis, comma terzo, l. 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), prima dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza del29 dicembre 2025 n. 201 – , osservava come la pena già espiata, superiore ai cinque anni,consentisse l’accesso al beneficio e come, pertanto, la domanda, argomentata conriferimento all’accesso a detto beneficio, fosse carente di un interesse specifico.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,[OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Osserva la difesa che l’interesse alla riduzione della pena sussisteva in quanto, a frontedi una pena minore, maggiore è la probabilità di ammissione al lavoro esterno; e che,comunque, il ricorrente non aveva ancora scontato un terzo della pena. E insiste, pertanto,per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, osservato che il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal presuppostoche al beneficio del lavoro esterno possono accedere anche i condannati per reati di cuiall’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. pen., una volta espiata la quota di un terzo dellapena o comunque almeno cinque anni di detenzione, rileva che alla data di inoltrodell’istanza di liberazione anticipata (7.7.2025), il detenuto aveva già espiato una penasuperiore ai cinque anni essendo ristretto dal 23 giugno 2020, per cui, anche senza laliberazione anticipata, ben avrebbe potuto accedere alla misura richiesta.Il ricorso insiste sulla circostanza che, al momento della presentazione della richiesta,non era stato scontato un terzo della pena, senza confrontarsi con il rilievo che, comunque,erano stati scontati cinque anni di detenzione (altro presupposto per l’ammissione al lavoroesterno: vedi art. 21, comma 1, Ord. pen.), e deduce, nei termini di cui sopra, un interesse difatto, del tutto irrilevante.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]