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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20655/2026

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del Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 27dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune diCosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 116-628 cod.pen.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendodue motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce la mancata traduzione del provvedimentogenetico.

Al contrario di quanto indicato dagli operanti, il ricorrente non comprenderebbe lalingua italiana e la mancanza di mediazione linguistica avrebbe compromesso la possibilitàdi esaminare il contenuto del provvedimento e di confrontarsi con il difensore.2.2.

Il secondo motivo è diretto a censurare la ribadita sussistenza della gravitàindiziaria, sottolineando la discordanza tra la descrizione fornita dalla persona offesa (cheparlava di un minorenne) e le caratteristiche fisiche dell’indagato (classe 1991), la genericitàdel riferimento all’abbigliamento e l’irritualità dell’individuazione fotografica, in assenza dialbum predisposto ad hoc.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

La conoscenza della lingua italiana emerge dagli atti (verbale di notificadell’ordinanza cautelare in data 29 dicembre 2025) ed è stata contestata unicamente dalleaffermazioni del difensore, sulla sola scorta della cittadinanza straniera, senza allegareoggettivi riscontri nelle emergenze procedimentali (ad esempio, in sede di interrogatorio digaranzia).

Difetta, dunque, il presupposto concreto per l’applicazione delle garanzieprocedurali di cui all’art. 143 cod. proc. pen.3.2.

Il secondo motivo non è consentito, sollecitando un’impossibile rivalutazione dellapiattaforma investigativa, ed è manifestamente infondato in punto di diritto.Da un lato, i giudici del merito cautelare hanno congruamente illustrato l’attendibilitàdella persona offesa, la nitidezza dei filmati di sorveglianza, la certa individuazionedell’indagato (restando marginale e soggettiva l’ipotesi sull’età anagrafica), la compatibilitàdel vestiario indossato e la pregressa conoscenza da parte delle Forze dell’Ordine (p. 3).Dall’altro, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui,in assenza di profili di inattendibilità del dichiarante, l’individuazione fotografica effettuatadinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dalle modalità esecutive (anche noncollimanti con quanto previsto per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc.pen.), quale manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, ben può essere posta afondamento di una misura cautelare, secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 2, n.23917 del 13/05/2025, Marigliano, non mass.; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli,Rv. 279437-01; Sez. 5, Sentenza n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023-01;Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511-01).4.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente (Cortecost., 13 giugno 2000, n. 186).Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Tribunale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermatol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 27dicembre 2025, che aveva disposto la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune diCosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 116-628 cod.pen.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendodue motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si eccepisce la mancata traduzione del provvedimentogenetico. Al contrario di quanto indicato dagli operanti, il ricorrente non comprenderebbe lalingua italiana e la mancanza di mediazione linguistica avrebbe compromesso la possibilitàdi esaminare il contenuto del provvedimento e di confrontarsi con il difensore.2.2. Il secondo motivo è diretto a censurare la ribadita sussistenza della gravitàindiziaria, sottolineando la discordanza tra la descrizione fornita dalla persona offesa (cheparlava di un minorenne) e le caratteristiche fisiche dell’indagato (classe 1991), la genericitàdel riferimento all’abbigliamento e l’irritualità dell’individuazione fotografica, in assenza dialbum predisposto ad hoc.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. La conoscenza della lingua italiana emerge dagli atti (verbale di notificadell’ordinanza cautelare in data 29 dicembre 2025) ed è stata contestata unicamente dalleaffermazioni del difensore, sulla sola scorta della cittadinanza straniera, senza allegareoggettivi riscontri nelle emergenze procedimentali (ad esempio, in sede di interrogatorio digaranzia). Difetta, dunque, il presupposto concreto per l’applicazione delle garanzieprocedurali di cui all’art. 143 cod. proc. pen.3.2. Il secondo motivo non è consentito, sollecitando un’impossibile rivalutazione dellapiattaforma investigativa, ed è manifestamente infondato in punto di diritto.Da un lato, i giudici del merito cautelare hanno congruamente illustrato l’attendibilitàdella persona offesa, la nitidezza dei filmati di sorveglianza, la certa individuazionedell’indagato (restando marginale e soggettiva l’ipotesi sull’età anagrafica), la compatibilitàdel vestiario indossato e la pregressa conoscenza da parte delle Forze dell’Ordine (p. 3).Dall’altro, è stata correttamente richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui,in assenza di profili di inattendibilità del dichiarante, l’individuazione fotografica effettuatadinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dalle modalità esecutive (anche noncollimanti con quanto previsto per la formale ricognizione a norma dell’art. 213 cod. proc.pen.), quale manifestazione riproduttiva di una percezione visiva, ben può essere posta afondamento di una misura cautelare, secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 2, n.23917 del 13/05/2025, Marigliano, non mass.; Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli,Rv. 279437-01; Sez. 5, Sentenza n. 6456 del 01/10/2015, dep. 2016, Verde, Rv. 266023-01;Sez. 2, n. 5043 del 15/01/2004, Acanfora, Rv. 227511-01).4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, della sommaindicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente (Cortecost., 13 giugno 2000, n. 186).Non conseguendo dall’adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà delricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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