Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 18306/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 gennaio 2022, ha proposto istanza in principalità "di restituzione nei termini nella rifissazione dell'udienza in camera di consiglio" e in subordine "nella notifica della sentenza ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione".

Il difensore a tal fine ha spiegato che:- - Il 27 dicembre 2021 la cancelleria gli aveva notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello avanti alla corte in camera di consiglio per l'udienza del 21 gennaio 2022 ore 9.45: nel decreto era indicato che l'udienza si sarebbe tenuta in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23 bis Legge n. 176/2020 nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale fosse stato prorogato oltre il 31 dicembre 2021 e salvo richiesta di discussione orale e/o di partecipazione dell'imputato, ovvero salvo cessazione del periodo emergenziale; il periodo emergenziale con d.l. del 24 dicembre 2021 n. 221 era stato prorogato sino al 31.3.2022; - l'imputato non aveva chiesto la partecipazione all'udienza, né le parti avevano richiesto la trattazione orale nei 15 giorni antecedenti l'udienza fissata, sicché l'udienza avrebbe dovuto svolgersi senza la partecipazione delle stesse: per tale ragione il difensore non aveva presenziato all'udienza del 21 gennaio 2022.

La sentenza emessa a tale udienza avrebbe dovuto essere notificata alle parti e dalla notifica della sentenza avrebbe dovuto essere calcolai:o il termine per l'impugnazione - Il difensore, avuto accesso al fascicolo il 13 ottobre 2022, aveva preso cognizione del fatto che l'udienza era stata celebrata in presenza e che la sentenza n. 344 emessa in data 21 gennaio 2022 e depositata ('1.3.2022 non era stata notificata alle parti.

2. La corte di Appello di Roma con ordinanza del 4 novembre 2022 ha dichiarato inammissibile l' istanza di "restituzione in termini, in principalità, nella rifissazione dell'udienza in camera di consiglio" e ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla istanza formulata in via subordinata di restituzione nel termine per proporre impugnazione

3. In data 13.3.2023 il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia alla istanza di restituzione in termini.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Al riguardo si osserva che la rinuncia al ricorso, non indicando alcuna ragione giustificatrice, è del tutto immotivata, sicchè non può trovare applicazione il principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez.

U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Deciso in Roma il 12 aprile 2023.

Il Consigliere I Il P1sidente [OSCURATO:PERSONA] el

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza della Corte di Appello di Torino del 21 gennaio 2022, ha proposto istanza in principalità "di restituzione nei termini nella rifissazione dell'udienza in camera di consiglio" e in subordine "nella notifica della sentenza ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione". Il difensore a tal fine ha spiegato che:- - Il 27 dicembre 2021 la cancelleria gli aveva notificato il decreto di citazione per il giudizio di appello avanti alla corte in camera di consiglio per l'udienza del 21 gennaio 2022 ore 9.45: nel decreto era indicato che l'udienza si sarebbe tenuta in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti ai sensi dell'art. 23 bis Legge n. 176/2020 nell'ipotesi in cui il periodo emergenziale fosse stato prorogato oltre il 31 dicembre 2021 e salvo richiesta di discussione orale e/o di partecipazione dell'imputato, ovvero salvo cessazione del periodo emergenziale; il periodo emergenziale con d.l. del 24 dicembre 2021 n. 221 era stato prorogato sino al 31.3.2022; - l'imputato non aveva chiesto la partecipazione all'udienza, né le parti avevano richiesto la trattazione orale nei 15 giorni antecedenti l'udienza fissata, sicché l'udienza avrebbe dovuto svolgersi senza la partecipazione delle stesse: per tale ragione il difensore non aveva presenziato all'udienza del 21 gennaio 2022. La sentenza emessa a tale udienza avrebbe dovuto essere notificata alle parti e dalla notifica della sentenza avrebbe dovuto essere calcolai:o il termine per l'impugnazione - Il difensore, avuto accesso al fascicolo il 13 ottobre 2022, aveva preso cognizione del fatto che l'udienza era stata celebrata in presenza e che la sentenza n. 344 emessa in data 21 gennaio 2022 e depositata ('1.3.2022 non era stata notificata alle parti. 2. La corte di Appello di Roma con ordinanza del 4 novembre 2022 ha dichiarato inammissibile l' istanza di "restituzione in termini, in principalità, nella rifissazione dell'udienza in camera di consiglio" e ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla istanza formulata in via subordinata di restituzione nel termine per proporre impugnazione 3. In data 13.3.2023 il difensore munito di procura speciale ha depositato atto di rinuncia alla istanza di restituzione in termini. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Al riguardo si osserva che la rinuncia al ricorso, non indicando alcuna ragione giustificatrice, è del tutto immotivata, sicchè non può trovare applicazione il principio consolidato, enunciato anche dalle Sezioni Unite, secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente non segue alcuna condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma in favore della cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione determinato da causa non imputabile al ricorrente non configura un'ipotesi di soccombenza di quest'ultimo (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01, nonché, in precedenza, tra le altre, Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01 e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 12 aprile 2023. Il Consigliere I Il P1sidente [OSCURATO:PERSONA] el
Decreto Cassazione n. 18306/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris