CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 45066/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2019 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pisa in data 22 giugno 2017, in relazione al delitto di appropriazione indebita, aggravata ai sensi dell'art. 61 n.11 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ricorrente deducendo, con il primo motivo, violazione di legge in relazione agli articoli 61 n. 11, 124 e 646 cod. pen., 336 cod. proc. pen., in relazione al profilo della procedibilità del delitto contestato in quanto, essendo sopravvenuta la disciplina introdotta dal decreto legislativo 36/2018, non era stata verificata la presentazione della tempestiva querela in ordine al fatto di reato contestato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., e la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nonché vizio della motivazione; con l'atto di appello era stata richiesta la rinnovazione dell'istruttoria attraverso l'acquisizione della prova documentale, relativa alla destinazione degli assegni corrisposti per l'acquisto dell'imbarcazione, oggetto della contestata appropriazione, in favore di soggetto diverso dall'imputato, nonché mediante l'audizione nella qualità di teste di tale soggetto per chiarire le circostanze dell'avvenuto trasferimento del natante, mentre la Corte d'appello aveva ritenuto superflui i mezzi di prova in modo evidentemente illogico, attesa la decisività delle circostanze dedotte. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente, nel dedurre la tardività della querela sporta in ragione della sopravvenuta disciplina che ha modificato il regime di procedibilità per il delitto di appropriazione indebita (profilo non dedotto con l'atto di appello, ma proponibile in sede di legittimità, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento: Sez. 3, n. 24146 del 14/03/2019, M., Rv. 275981 - 01; Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318 - 0), non considera e trascura del tutto la circostanza - emergente dagli atti - dell'avvenuta costituzione di parte civile ad opera del querelante, in data anteriore alle modifiche introdotte dal d. Igs. 36/2018, costituzione mantenuta ferma anche nel giudizio di appello; si è, infatti, affermato che «in tema di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la persistente costituzione di parte civile, coltivata - nella specie, senza opposizione da parte della difesa dell'imputata - anche successivamente all'introduzione della procedibilità a querela da parte del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, determina la piena sussistenza dell'istanza di punizione e, conseguentemente, della condizione di procedibilità» (Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Mumlek, Rv. 276540 - 02). Pertanto, nessuna tardività della querela doveva essere rilevata dal giudice d'appello. 1.1. Il secondo motivo di ricorso è reiterativo e generico, nella misura in cui riproduce le deduzioni già formulate nel corso del giudizio di merito senza alcun confronto con le motivazioni delle sentenze sul punto. E' chiaro che rispetto al tema d'accusa - riguardante l'appropriazione del natante affidato dalla persona offesa all'imputato, con l'assunzione dell'obbligo del ricorrente di provvedere alla ricerca di un acquirente dell'imbarcazione - , l sopravvenuta circostanza della cessione del natante a terzi (con l'intervento di altri soggetti) non elide il carattere dell'illiceità della condotta dell'imputato, che era il soggetto cui era stata affidato il possesso del bene con lo specifico mandato di individuare un potenziale acquirente (mandato non eseguito e rimasto inadempiuto, avendo l'imputato eluso, con svariati pretesti, le richieste di restituzione del natante in difetto della vendita, altresì omettendo di trasferire il prezzo riscosso dalla cessione dell' imbarcazione). La Corte territoriale ha considerato e valutato la portata dei mezzi di prova indicati dal ricorrente con motivazione coerente con i risultati dell'istruttoria e priva di vizi logici (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230 - 0), stimando la superfluità dell'ipotizzata rinnovazione in quanto per i titoli di credito era stato lo stesso acquirente ad indicare nell'imputato il beneficiario, mentre per l'ipotizzato esame del soggetto che aveva concluso la vendita del bene si sarebbe trattato semmai di esaminare un soggetto indagabile per il medesimo reato. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/10/2021 e