CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06519/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava quella resa a seguito del giudizio abbreviato in data 1 luglio 2020 e appellata da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo ad anni quattro di reclusione la pena allo stesso irrogata in primo grado, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio commesso il 12 agosto 2019 a Roma in danno di [OSCURATO:PERSONA], per avere, dopo una rissa all'interno di un sala Bingo, attinto quest'ultimo con diversi colpi di coltello in corrispondenza dell'emitorace, del fianco sinistro e di altre parti dl corpo, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze affidate a quattro motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen., per essere state ritenute utilizzabili a carico del ricorrente le dichiarazioni della persona offesa e di alcuni suoi connazionali, benché rese, senza l'osservanza delle regole previste dall'art. 64 cod. proc. pen., da persone che già risultavano raggiunte da concreti elementi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato di rissa commesso precedentemente all'interno del locale. La difesa in subordine chiedere di rimettere il ricorso alle Sezione Unite della Corte di cassazione affinché si pronunzino sulla questione dell'utilizzabilità o meno erga omnes delle dichiarazioni rese, senza le garanzie di cui al succitato articolo, da chi si trova, in base agli elementi già acquisiti prima dell'audizione, nella posizione sostanziale di indagato di reato connesso ovvero collegato. 2.2. Il secondo motivo lamenta vizi della motivazione con riguardo al giudizio di inattendibilità formulato in ordine alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], per non essere stati formulati contraddittori rilievi circa la credibilità smentiti dalle videoregistrazioni della dinamica di quanto avvenuto sui luoghi dei fatti. 2.3. Il terzo motivo si duole dell'omessa motivazione in punto di determinazione di una pena base fissata in misura ben superiore al minimo. 2.4. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 62-bis cod. pen., in ragione del diniego delle attenuanti generiche senza considerare il positivo comportamento processuale di Leti e le modalità dell'aggressione da lui subita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutte le doglianze risultano inammissibili per le ragioni che si illustrano.2. Quanto alle censure mosse con il primo motivo, va osservato che in tema di ricorso per cassazione è onere della parte che prospetta l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, a pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio probatorio valutato in sede di merito, sì da potersene inferire la decisività a supporto della statuizione emessa con il provvedimento impugnato (fra le atre, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). La difesa, riproponendo in questa sede la questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni non solo della persona persona, ma anche di tutte e quattro i suoi connazionali sentiti il 12 agosto 2019, non ha assolto all'onere di cui sopra. Anzitutto, il primo motivo, limitandosi a rappresentare le violazioni cui fa conseguire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni che menziona, manca del tutto di chiarirne la concreta sull'intero compendio probatorio oggetto di specifica valutazione in sede di merito poichè posto a supporto della decisione impugnata. A tal riguardo va evidenziato che la sentenza di appello e ancor più quella di primo grado danno conto che l'individuazione dell'imputato quale autore dell'accoltellamento risultava, altresì, dalle immagini delle videoregistrazioni, consentendo esse di seguire, dopo lo scontro all'interno del locale fra [OSCURATO:PERSONA] e Leti, la fuga all'esterno del primo inseguito dal secondo, il verificarsi dell'accoltellamento (con gli effetti comprovati dalla documentazione acquisita) pochi secondi dopo che Leti poteva ancora scorgersi immediatamente dietro alla vittima e, all'esito, il rientro nel marciapiede di Leti e la sua precipitosa fuga. In secondo luogo, deve osservarsi che gli stessi riferimenti nel ricorso alle dichiarazioni e alle ragioni per cui esse dovrebbero ritenersi inutilizzabili risultano aspecifici quando affermano l'originaria conoscenza da parte degli inquirenti dell'acquisizione per tutti i dichiaranti di concreti elementi di colpevolezza in ordine alla commissione del precedente reato di rissa nel locale, sulla base di una relazione di servizio allegata che però distingue le condotte riferibili ai predetti, dando atto in particolare che [OSCURATO:PERSONA] (uno dei dichiaranti di cui trattasi) non partecipava ai fatti, ma rimaneva in posizione defilata, limitandosi a guardare quanto avveniva. Sicché, secondo le stesse allegazioni, le prospettate condizioni aventi quale ricaduta l'inutilizzabilità non potrebbero mai riferirsi alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza prestarsi a escluderne l'idoneità a fondare la decisione unitamente alle risultanze dello videoregistrazione apprezzate nello stesso senso secondo la motivazione esposta in sede di merito. Di conseguenza il motivo del ricorso risulta inammissibile, da ciò derivando l'impossibilità di passare all'esame della questione in diritto che esso prospetta. 3. Alle stesse conclusioni deve giungersi con riguardo al secondo motivo.Infatti, i rilievi ivi esposti, nell'opporsi al motivato convincimento ribadito nella sentenza di appello in ordine alla non credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non fanno altro che svolgere apprezzamenti su alcune affermazioni del teste per sovrapporli a quelli di merito e introdurre altre valutazioni circa alcuni contenuti delle videoregistrazioni che semplicemente citano di volta in volta. Il percorso difensivo così seguito, per altro verso, neppure si confronta con le ulteriori spiegazioni motivazionali di merito che, oltre a fare riferimento alle immagini, rilevano come neppure Leti, nel suo interrogatorio, avesse mai citato la comparsa nella scena dei fatti di altre persone che, secondo l'assunto difensivo agganciato alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], avrebbero accoltellato la vittima. 4. Il terzo motivo risulta parimenti inammissibile poiché evoca ulteriori spiegazioni circa la determinazione della pena base con evidenza non dovute, essendo stata essa sensibilmente ridotta dalla Corte di appello e fissata in misura comunque ampiamente inferiore alla media edittale prevista per il reato di tentato omicidio, senza mancare di dare conto dell'apprezzamento delle modalità particolarmente cruente della condotta e delle sue concrete conseguenze lesive. 5. Le doglianze mosse nel quarto motivo si rivelano anch'esse inammissibili, giacché con riguardo alle attenuanti generiche mancano di confrontarsi con le precise motivazioni del loro diniego ed esprimono meri apprezzamenti che per di più si estendono a risvolti dei fatti (l'aggressione all'interno del locale) che risultano ampiamente considerati ai fini della riduzione della pena in appello. 6. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso