CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 31040/2022 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensore. avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo rho- tivo in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità pur l'intervenuta prescrizione del reato già all'atto della pronuncia oggi impugnata, con un secondo motivo quanto all'affermazione di responsabilità e con un terzo motivo quanto alla mancata concessone delle circostanze attenuanti generiche, alla man- cata sospensione condizionale della pena, messa alla prova e conversione della pena. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 23/5/2023 è stata poi presentata memoria scritta a firma deil'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrente che ha insistito per l'ammissibilità del proprio ricorso e la fondatezza dei motivi e in ogni caso ha eccepito la man- canza di querela e l'improcedibilità del reato ai sensi dell'art. 344bis co. 2 cod, proc. per.. 1 Quanto alle eccezioni sollevate coc i rnotivl aggiunti, eff=rambe manifcist mente infondate, va osservato che l'improcedibilità ex art. 344bs cod. 2 cod. proc. pen, si applica ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati -- e non è il caso che ci occupa- commessi a far data dal i gennaio 2020. Quanto alla mancanza di querela, in ragione de.:il'inammissibilità del ricorso ; non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, dei decreto legislativo che ha dato attuazione alla legge 134 dei 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a quercia di parte. C.2ià in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai:a cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che„ in terna di condizioni di procedibi:ià, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a quercia (in quei caso per effetto del dilgs. 10 apriie 2018, n. 36, ma E principio ha portaté-A generale:i ed ai pendenti in sede di legittimità, l'inarnmissibilità dei ncorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, cc. 2, del predetto decreto per :'eventuale esercizio dei diritto di querela (Sez. Un, n. 40150 de! 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551) non Ne-vango la proposizione o meno di quest'ultima. 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati ; in quanio ic- lutamente privi di specificità in tutte le :oro articoiazioni, in fatto e dei tutto asset- tivi. Ne deriva che preposto ricorso va dichiarato inammissibiie. il ricorrente, in concreto ; non si confronta adeguatamente con ia motivazione dela corte di app&:c,, che appare !ogica e cdngrucu, nonchà corretta in punto di diritiLo -e pertanto immune da vizi di 31040/2027 R.G. 3.1. Quanto a! primo profilo di doolienza, benché i fatti risalgano al 13/10/2011 gli stessi, infatti, al 22/9/2021, non erano prescritti. reato in contestazione è un tentato furto pluriaggravato ,vg-gra-TaU ed e stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica, per cu il termine massimo ci i pree scrizione è spirato i! 23/11/2022. Tuttavia, non può porsi in questa sede in quesLione della declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della rnanife sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza o questa Corte Suprema ha : infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità dei ricorso per cessazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente i! formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non ounibiiità a norma dell'art. 129 cod, proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un e n. 23428 dei 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. lin. n, 196(T1 del 28 12/2008; Niccoli„ Pv. 239400i in ultimn Sez. 2 o 28843 de! 8//2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 3.2. Quanto ai secondo motivo, in punto di responsabilità, lo stesso è costi- tuito da doglianze in punto di mero fatto, considerato che la Corte d'appeso, con motivazic.me prlva aporie logiche e corrette ln punte di dirittt). ha dato atto che l'imputato venne nell'immediatezza dei fatto riconosciuto dal testimone oculare. 3,3. Infine, ;n miazione_ al terzo motivo, lo stesso e del tutto generico, chia- mando in causa, especificamente, tutti i possibili aspetti del trattamento sanzlo- natorio. Peraltro, l'unica doglianza specifica proposta ai giudici dei gravarne dei merito era stata quella attinente alla mancata concessione delle circostanze otree nuanti generiche e su quella il giudice di prime cure le ha motivatamente negate (cfr. pag. 4) sul rilievo che mancano elementi concreti cui ricollegarle, non ba- stando in tal senso la situazione "personale e sociale" dell'imputato, mancarci° auals:as specificazione sul punto da parte dell'appellante e non potendo certo ri- colleparsi alla provenienza familiare una qualche scusante penalmente rilevante. Il provvedimento impugnato appare, perciò, collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'as- solvirnento c:ell'obbiigo della motivazione in ordine al diniego della concessione cielie attenuanti generiche, non è ece.ssario uno i giudice r_-,reindE. :n considera alone tutti oli elementi favorevoli o sfavorevoli ciedoct dalle parti ° ievan att ma è sufficiente che ecn: faccia riferimento a ae2iii ritenuti decisivi o comun- que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , (cosi Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013. Banic e altro ; Rv. 256172, fattispecie O CU Corte ha ritenuto giustificato il diniego dei:e attenuanti generiche motivato ceri N. 31040/2022 esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). In caso di diniego, soprattutto dopo !a specifica modifica dell'articolo 62bis c.p. operata con I di 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delle causa di inammissi- bilità ,Corte Cost. sen. n,. 186 del 13,6.2000) ; alla condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento consegue quella ai pagamento della san zione pecuniaria nella misura lndicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna i ricorrente al pagamento de ln spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.