CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28538/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: BONAFFINI Filippo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza emessa in data 6/6/2022 dalla Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti; meramente reiterativi delle doglianze avanzate con i motivi di gravame spesi nel merito. 1. Le censure (motivi primo e secondo), per le denunziate violazioni di legge e per i dedotti vizi della motivazione, con riferimento alla stimata responsabilità dell'imputato per il contestato concorso del beneficiario della fittizia e fraudolenta intestazione di quote sociali nella titolarità effettiva del genitore, postulano una alternativa rilettura delle fonti di prova dichiarativa e documentale non percorribile nella sede di legittimità ed ipotizzano un travisamento della prova che non risponde al testo della motivazione ed alla logica e congruente argomentazione della decisione assunta nel merito; la richiesta valutazione risulta quindi estranea al sindacato di legittimità, per quanto già adeguatamente apprezzato, con corretti argomenti giuridici, sostenuti da logica ineccepibile. 1.1. Occorre ancora una volta ribadire, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), che, il giudice della legittimità non può certo sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici del merito, dovendo invece limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. Il deficit di adeguatezza delle dette considerazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cd. travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in ricorso -in maniera specifica ed inequivoca- le prove che si pretendono travisate. Nella fattispecie la Corte di merito ha dato ampiamente conto della affidabilità soggettiva delle vittime di estorsione e della obiettiva attendibilità del narrato; dando altresì conto della solidissima convergenza della prova dichiarativa sul nucleo centrale dimostrativo della incriminazione, così adeguandosi al costante insegnamento tematico di questa Corte (Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, Rv. 275312). 2. Con il primo motivo di ricorso si contesta violazione della legge penale incriminatrice, la inosservanza della norma processuale e la mancanza, contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, con riguardo all'integrazione del reato ascritto al ricorrente per supposta carenza dell'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dalla norma al concorrente che riceve il bene o valore da sottrarre alla scure della prevenzione, ma anche degli altri requisiti richiesti dalla stessa (elevato pericolo dell'avvio del provvedimento di prevenzione e pericolosità generica o qualificata del soggetto attivo) asseritamente mancanti. Tale motivo è inammissibile poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte dei giudici di merito: difatti, la sentenza oggetto •di impugnazione è stata emessa in piena "conformità verticale", con, la conseguenza che le.due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi (Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01); in altri e più chiari termini, la Corte territoriale non ha omesso di valutare le questioni poste dalla difesa, semplicemente aderendo acriticamente alla motivazione del primo giudice (sì come prospettato dalla ricostruzione difensiva), addivenendo, per contro, ad un autonomo giudizio di valutazione delle risultanze probatorie, esente da vizi logici e giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto. 2.1. Sul punto, si vedano, in particolare, le pag. da 5 a 8 della sentenza impugnata, ove i giudici del gravame hanno dato ampiamente conto della autonoma valutazione del compendio probatorio a carico del Bonaffini (figlio del dante causa), riportandosi agli elementi correttamente esaminati dall'organo giudicante di primo grado, comprovanti - contrariamente alle asserzioni della difesa - che l'imputato, ben edotto delle vicende giudiziarie che avevano interessato il genitore, si prestava a ricevere la intestazione delle quote sociali delle quali si spogliava repentinamente il genitore, che tuttavia restava dominus assoluto delle vicende societarie ed immobiliari; sicché, anche il finanziamento ricevuto per l'acquisto sempre in ambito familiare (la nonna, suocera del prevenuto), ha comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - il carattere fittizio del trasferimento di quote societarie effettuato dal genitore del ricorrente, finalizzato al solo scopo di sottrarre le consistenze patrimoniali al provvedimento di prevenzione di prossima applicazione, così integrando il dolo specifico e tutti gli altri elementi richiesti per la sussunzione del reato ascrittogli (si veda, in punto di compatibilità tra cessione intrafamiliare e presunzione di fittizietà della detta intestazione, Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 270087). 3. Con il secondo motivo si censura la decisione di appello che non ha ritenuto di accedere alla richiesta delle circostanze attenuanti innominate. Anche sul punto il ricorso difetta della necessaria specificità. La Corte di merito ha infatti argomentato la negativa risposta al motivo di gravame valorizzando la carenza di qualsivoglia positivo elemento di valutazione in tal senso, il che risponde alla griglia normativa che regola l'accesso alla invocata generica attenuazione (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - in ragione del grado di colpa nel determinare la inammissibilità del ricorso (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. 5. La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera