CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 22137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Napoli, in funzione ex art. 324 cod. proc. pen. di giudice delriesame, con ordinanza emessa in data 10 novembre 2025, ha rigettato il riesame propostoavverso il decreto emesso dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli il 22ottobre 2025 di sequestro preventivo delle somme di 536 dollari ed euro 12.399,89 dispostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini, tra gli altri e per quanto rileva ai finidell’attuale ricorso, in relazione al reato di cui art. 73 D.P.R. 309 del 1990.2. Il giudice del riesame, nello specifico, dichiarata l’inammissibilità del riesameavverso il primo decreto emesso il 17 ottobre poi sostituito da quello del 22 ottobre, pureesclusa la configurabilità dei presupposti di cui all’art. 240 cod. pen., ha confermato ildecreto di convalida.Nello specifico il giudice ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la confisca dicui all’art. 240-bis cod. pen., cioè la sproporzione e il periculum in mora, e ha quindiapplicato quanto disposto dagli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen., ciòevidenziando che la richiesta del pubblico ministero si riferiva al sequestro delle somme siaquale profitto del reato che ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., norma che risultavaespressamente citata nell’intestazione e nel corpo dell’atto.3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’indagato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge in relazione al principio della domanda cautelare in quantol’affermazione per cui il pubblico ministero aveva richiesto il sequestro anche per l’ipotesi dicui all’art. 240-bis cod. pen. sarebbe errata perché nell’atto la norma era solo citata e nonc’era nessun ulteriore elemento in ordine alla sussistenza dei presupposti richiesti dallastessa.3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod.proc. pen. con riferimento al travisamento del decreto impugnato nel quale la giustificazionecirca il requisito della sproporzione sarebbe apparente.3.3. Violazione di legge in relazione all’art. 240-bis cod. pen. poiché il Tribunale, alfine di verificare il requisito della sproporzione, avrebbe fatto riferimento al momento delsequestro e non a quello in cui è stata conseguita la somma e, inoltre, la conclusione sifonderebbe sull’inversione dell’onere della prova.4. In data 3 marzo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione al principiodella domanda cautelare evidenziando che il pubblico ministero avrebbe chiesto la convalidadel sequestro, previa riqualificazione dello stesso in preventivo, solo ex art. 240 cod. pen. enon ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.La doglianza è infondata.La richiesta di convalida presentata dal pubblico ministero in data 16 ottobre 2025era espressamente finalizzata a ottenere anche, o in via alternativa, il sequestro ai fini dellac.d. confisca allargata di cui all’art. 240-bis cod. pen.Nell’atto del pubblico ministero, infatti, come correttamente indicato nellamotivazione del provvedimento impugnato, oltre che la specifica indicazione della norma, viè anche il riferimento, seppure in termini concisi, ai presupposti da questa richiesti, cioè lasproporzione tra la somma rinvenuta e la capacità di reddito (rilevata evidenziando lamancanza di attività lavorativa) e la necessità di disporre l’apprensione della somma al finedi evitare il pericolo di dispersione della stessa.3. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt.309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen. con riferimento al travisamento del decretoimpugnato nel quale la giustificazione circa il requisito della sproporzione sarebbeapparente.La doglianza non è consentita.3.1. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestropreventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge e in tale nozione si devonocomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosìradicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindiinidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. Un., n. 5876 del28/01/2004, Bevilacqua, Rv 226710 - 01; Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv239692 - 01; Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv 260314 - 01; Sez. 1, n. 6821del 31/01/2012, Chiesi, Rv 252430 - 01) in quanto solo in tale caso, atteso l'obbligo dimotivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene a mancare un elemento essenzialedell'atto (cfr. Sez. 3, n. 28241 del 18/2/2015, Baronio, Rv 264011 e, in termini analoghi, Sez.3, n. 38850 del 4/12/2017, dep. 2018, Castiglia, Rv 273812 - 01).3.2. La motivazione del provvedimento oggetto di impugnazione, quello emesso dalgiudice per le indagini preliminari in data 22 ottobre 2025, con i riferimenti alle modalità dirinvenimento e alla collocazione del denaro, ha dato sufficiente atto della sussistenza deipresupposti richiesti dalla norma.Sotto tale profilo, pertanto, la motivazione dell’ordinanza emessa dal giudice per leindagini preliminari, seppure carente, era comunque idonea a evidenziare le ragioni poste afondamento della decisione per cui il Tribunale ha correttamente esercitato il proprio poteredi integrarla e questa, contenuta nelle pagine 5 e 6 del provvedimento ora impugnato, con glispecifici riferimenti alla totale mancanza di redditi leciti e alla derivazione illecita della sommarinvenuta, non è né apparente né inesistente per cui non è rilevabile alcuna violazione dilegge e la censura sul punto, tesa a criticare il percorso giustificativo del giudice del riesame,non è pertanto consentita.4. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 240-biscod. pen. poiché il Tribunale, al fine di verificare il requisito della sproporzione, avrebbe fattoriferimento al momento del sequestro e non a quello in cui è stata conseguita la somma e,inoltre, la conclusione si fonderebbe sull’inversione dell’onere della prova.La doglianza non è consentita.Anche in questo caso, infatti, la motivazione del provvedimento impugnato, che pureha preso le mosse dalle modalità di conservazione della somma accertate al momento delsequestro, ha fatto coerentemente riferimento alla situazione lavorativa del ricorrente e,quindi, alla sua capacità di produrre reddito, che è un dato di carattere generale la cuiefficacia rappresentativa non può ritenersi circoscritta al momento del solo sequestro.A fronte di tale elemento, di per sé significativo della fondatezza della richiesta intermini di mancanza di proporzione tra quanto rinvenuto e i redditi leciti accertati,l’argomento secondo cui il ricorrente non ha fornito una diversa giustificazione circa laprovenienza della somma di denaro non è frutto di una inversione dell’onere della provaquanto, piuttosto, rende conto che l’indagato ha omesso di adempiere all’onere diallegazione che incombe sullo stesso.In ciò dovendo ribadirsi la giurisprudenza di legittimità sul punto per cui «in tema disequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, dall'accertatasproporzione tra guadagni (desumibili dal reddito dichiarato ai fini delle imposte) epatrimonio scatta una presunzione "iuris tantum" d'illecita accumulazione patrimoniale, chepuò essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dallequali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistatocon proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendoal patrimonio legittimamente accumulato» (Sez. 4, n. 51331 del 13/09/2018, S., Rv. 274052– 01; Sez. 2, n. 29554 del 17/06/2015, Fedele, Rv. 264147 – 01; Sez. 6, n. 45700 del20/11/2012, Di, Rv. 253816 – 01 e, recentemente, Sez. 3, n. 795 del 21/10/2021, dep. 2022,Sabatini, Rv. 282634 – 01 per cui l’onere del giudice di verificare la proporzionalità delvincolo delle somme nella disponibilità dell'indagato in funzione del quantum necessario asoddisfare le esigenze minime di vita dipende, è in qualche modo direttamenteproporzionale, alla consistenza delle allegazioni sottoposte al suo vaglio dalla difesa).5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]