Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 13592/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o,ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la corte d’appello ha adeguatamente motivato con riferimento allasussistenza di elementi ostativi all’applicazione delle attenuanti generiche (si vedano pagine5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla gravità della condotta e all’impossibilità divalutare positivamente il comportamento processuale del ricorrente, oltre che alla mancanzadi segnali di resipiscenza, provata, altresì, dalla revoca della sospensione con messa allaprova);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o,ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la corte d’appello ha adeguatamente motivato con riferimento allasussistenza di elementi ostativi all’applicazione delle attenuanti generiche (si vedano pagine5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla gravità della condotta e all’impossibilità divalutare positivamente il comportamento processuale del ricorrente, oltre che alla mancanzadi segnali di resipiscenza, provata, altresì, dalla revoca della sospensione con messa allaprova);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 13592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris