CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 13592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o,ritenutoche l’unico motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione, in tutte le sueforme, in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato inpresenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, come quella del giudice adito, ilquale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio affermato da questa Corte,secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dellaconcessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3,n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899);ritenuto che la corte d’appello ha adeguatamente motivato con riferimento allasussistenza di elementi ostativi all’applicazione delle attenuanti generiche (si vedano pagine5-6 della sentenza impugnata con riferimento alla gravità della condotta e all’impossibilità divalutare positivamente il comportamento processuale del ricorrente, oltre che alla mancanzadi segnali di resipiscenza, provata, altresì, dalla revoca della sospensione con messa allaprova);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.