CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023
Cassazione n. 11239/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22779/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso l’indirizzo PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2116/2018 pubblicata il22/01/2019, R.G. n. 570/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaELENA BOGHETICH. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n.2116 pubblicata il 22.1.2019, la Corte di Appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la legittimità del licenziamento intimato, il 19.10.2015, da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti dell’Ing. [OSCURATO:PERSONA] per mancato superamento della prova. 2. La Corte territoriale - richiamati gli orientame nti giurisprudenziali di legittimità secondo cui è sufficiente che, nell’ambito del patto di prova, ove si tratti di lavoro intellettuale, le mansioni siano determinabili, posto che si tratta di compiti che risultano meno suscettibili di descrizione analitica -ha ritenuto che il tipo di attività affidato al lavoratore (“direttore commerciale”) nonché il livello dirigenziale riconosciuto e le declaratorie contrattuali di riferimento (c.c.n.l. Industria) delineavano sufficientemente i compiti da svolgere, considerato, altresì, che il Varesi aveva già svolto medesime mansioni in precedenti aziende, e rilevato che nel corso delle trattative che avevano preceduto l’assunzione le parti avevano precisato che il ruolo di Responsabile commerciale avrebbe richiesto lo sviluppo della politica commerciale, dovendo la società meglio definire “la propria strategia sia in termini di ricerca partner che di strategia vendita per tipologia di prodotti”. 3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con tre motivi, cui ha resistito la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, la violazione dell’art. 132 cod.proc.civ., avendo, la Corte territoriale tratto conseguenze incomprensibili rispetto alle premesse, di carattere giurisprudenziale, risultando incongruo il richiamo della necessità di specifica indicazione, nel patto di prova, delle mansioni e la conclusione del rispetto di tali massime nel caso di specie; ulteriori incongruenze derivano dalla inconciliabilità tra le esigenze della società (che non aveva ben chiari i compiti da affidare al lavoratore) e l’accertata specificità del patto di prova nonché l’irrilevanza del precedente svolgimento delle medesime mansioni. 2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, vizio di nullità della sentenza per avere, la Corte territoriale, svolto un nuovo giudizio rispetto a quello di primo grado, discostandosi totalmente dalla sua funzione naturale che è quella di “mero controllo sul giudizio di primo grado” e ciò a fronte di un’ampia illustrazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, delle ragioni a sostegno della declaratoria di illegittimità del patto di prova, ragioni supportate da un’approfondita istruttoria (cfr. in particolare le deposizioni dei testimoni Pitacco e [OSCURATO:PERSONA]). 3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo ossia la precedente esperienza lavorativa di Varesi quale Responsabile commerciale (Quadro e on dirigente) di altra società. 4. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili. 5. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. 6. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass.n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). 7. Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4 cod.proc.civ. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia, mentre, qualora si assuma che una tale pronuncia comporti la mancata valorizzazione di fatti che si ritengano essere stati affermati dalla parte con modalità sufficientemente specifiche, può ammettersi censura, da articolare nel rigoroso rispetto dei criteri di cui agli artt. 366 e 369 cod.proc.civ., ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., qualora uno o più dei predetti fatti integrino direttamente elementi costitutivi della fattispecie astratta e dunque per violazione della norma sostanziale, oppure ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame di una o più di tali circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell'accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 26764 del 2019). 8. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa del Varesi, rilevando che – in conformità all’orientamento giurisprudenziale consolidato – le mansioni oggetto del patto di prova potevano dedursi sia dal ruolo di direttore dell’ufficio commerciale indicato nel patto sia, per relationem, dal c.c.n.l. con riguardo alla declaratoria concernente la qualifica di dirigente, dovendo, altresì, considerare che per i compiti squisitamente intellettuali era sufficiente la determinabilità delle mansioni, considerata l’ampia discrezionalità di cui un lavoratore con un grado elevato di professionalità poteva godere, e considerato che il Varesi aveva già svolto attività di Responsabile commerciale in precedente azienda. 9. La rigorosa struttura argomentativa della pronuncia impugnata non può dirsi né mancante né inintelligibile, risultando altresì valutata la qualifica di dirigente, la cui pregressa mancata attribuzione non integra elemento di carattere decisivo secondo parametri di elevata probabilità logica. 10. Con particolare riguardo al secondo motivo, ribadito che nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum judicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae"; cfr. Cass. Sez. U. n. 3033 del 2013) e pur soprassedendo sulla violazione del principio di autosufficienza e specificità del motivo, il resoconto, da parte della sentenza impugnata, del motivo di appello proposto dalla società dimostra il rispetto, da parte della Corte territoriale, del tema ad essa devoluto (concernente la legittimità del patto di prova alla luce dei criteri dettati dall’art. 2096 cod.civ.), non potendosi ravvisare alcuna violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" 11.In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese dilite sono liquidate come da dispositivo sulla base del criterio dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello