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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27318/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso, che deduce travisamento della deposizione tesimoniale del teste Giachetti e illogicità della motivazione posta a fondamento dell’attribuzione della responsabilità, è manifestamente infondato (nella parte in cui il teste ha dato atto del mancato collegamento di entrambi i contatori, coerentemente con le indicazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e indeducibile in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, afferente all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si dà conto della ritenuta gravità del fatto e abitualità della condotta); - che il terzo motivo di ricorso, afferente al giudizio di bilanciamento, è indeducibile in questa sede, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e in concreto la Corte ha anche evidenziato gli specifici indicatori fattuali che hanno giustificato la scelta effettuata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica; - che il primo motivo di ricorso, che deduce travisamento della deposizione tesimoniale del teste Giachetti e illogicità della motivazione posta a fondamento dell’attribuzione della responsabilità, è manifestamente infondato (nella parte in cui il teste ha dato atto del mancato collegamento di entrambi i contatori, coerentemente con le indicazioni contenute nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) e indeducibile in sede di legittimità in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità; - che il secondo motivo di ricorso, afferente all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, nella quale si dà conto della ritenuta gravità del fatto e abitualità della condotta); - che il terzo motivo di ricorso, afferente al giudizio di bilanciamento, è indeducibile in questa sede, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); e in concreto la Corte ha anche evidenziato gli specifici indicatori fattuali che hanno giustificato la scelta effettuata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso,
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