CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo la Corpl di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, segnatamente, tra la condanna per il reato di cui agli artt. 416- bis cod. pen. e i reati giudicati con le sentenze della Corte di appello di bologna, irrevocabile il 20.11.2020 e della Corte di assise di appello di Bologna, irrevocabile 11.7.2015; rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale Gentile avrebbe commesso i reati giudicati con le sentenze della Corte bolognese nella prospettiva di un suo ingresso al sodalizio criminale, avvenuto nel 2010 e, dunque, ben quattro anni dopo i reati che si vorrebbero unificare ex art. 81 cod. pen.; ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell'istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (sul punto cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 1°, n. 16980 in data 27.03.2003, Rv. 223992, [OSCURATO:PERSONA]; ecc.) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l'unicità di disegno criminoso - serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l'unicità o pluralità delle originarie determinazioni - è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ribadito altresì che, con specifico riguardo alla continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, si è affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel più ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell'associazione stessa; rilevato che il Giudice dell'esecuzione si è attenuto a tali principi ed ha motivato, facendo riferimento a dati informativi certi estratti dalla fase di cognizione, in relazione a evidenti elementi della concreta fattispecie delittuosa che ne indica la matrice occasionale, tale dunque da non poter essere prevista, con la sufficiente specificità, al momento dell'ingresso al sodalizio da parte del condannato e che - a tale congrua motivazione - il ricorrente replica con argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell'azione criminale all'ingresso del clan, ribadiscono concetti non pertinenti all'istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tali condotte; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca