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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 28226/2023

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 1580/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo 3, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro ASP Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38 , presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 913/2016, pubblicata il 3 novembre 2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione diinammissibilità di quello incidentale; udito il P.M. in udienza, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione posta dall’ordinanza di rimessione n. 5222 del 20 febbraio 2023 della III sezione civile; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale in prima istanza, in subordine il rinvio della causa a nuovo ruolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA]), per l’ASP Palermo, che ha nno domandato il rigetto del ricorso principale, e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l’AUSL n. 6 di Palermo e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che: ricopriva presso il Dipartimento di Neurologia del [OSCURATO:PERSONA] of Medicine di Houston, Texas, la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva iniziato, quale esperto di informatica medica, una collaborazione con la ASL 6 di Palermo, in diretto contatto con il Direttore generale; aveva realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, denominato Flow, e aveva elaborato un documento intitolato [OSCURATO:PERSONA] 2004-2005, inviato agli organi di vertice dell’azienda; il Direttore generale lo aveva incaricato di realizzare un supporto computerizzato, denominato Poly; aveva svolto per un triennio un’intensa attività professionale in favore dell’AUSL 6 di Palermo.

Egli ha chiesto la condanna dell’Azienda convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento e, in via subordinata, di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di Direttore generale, per avere ingenerato in lui il convincimento che fosse impegnata la volontà della detta Azienda.

Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 808/2014, ha accolto la domanda di indebito arricchimento.

L’ASP Palermo ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti, proponendo entrambi appello incidentale in ordine alle spese di lite.

La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 913/2016, ha accolto l’appello principale, rigettando ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

L’ASP Palermo si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA], l’ASP Palermo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 5222 del 20 febbraio 2023 la III sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, riguardante l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art.2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica -intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile - e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento del danno).

Taleordinanza di rimessione interessa pure la problematica della rilevanza del giudicato (di rigetto) eventualmente formatosi sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale avanzata dalla stessa parte che ha agito lamentando l’altrui ingiustificato arricchimento nonché il rapporto fra l’art.2042 c.c. e l’art. 1344 c.c. (con riferimento , soprattutto , alla valenza dell’accertamento della nullità del titolo contrattuale che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: cfr. Cass., Sez.3, n. 13203 del 15 maggio 2023 ).

Pertanto, in ragione delle tematiche che saranno trattate dalle Sezioni Unite e della potenziale incidenza della loro decisione nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia la causa a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 1580/2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Timavo 3, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro ASP Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 2, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Arno 38 , presso l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 913/2016, pubblicata il 3 novembre 2016. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione diinammissibilità di quello incidentale; udito il P.M. in udienza, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite in ordine alla questione posta dall’ordinanza di rimessione n. 5222 del 20 febbraio 2023 della III sezione civile; uditi gli [OSCURATO:PERSONA] , per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale in prima istanza, in subordine il rinvio della causa a nuovo ruolo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo in sostituzione dell’[OSCURATO:PERSONA]), per l’ASP Palermo, che ha nno domandato il rigetto del ricorso principale, e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2007 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l’AUSL n. 6 di Palermo e [OSCURATO:PERSONA] deducendo che: ricopriva presso il Dipartimento di Neurologia del [OSCURATO:PERSONA] of Medicine di Houston, Texas, la qualifica di [OSCURATO:PERSONA] ed aveva iniziato, quale esperto di informatica medica, una collaborazione con la ASL 6 di Palermo, in diretto contatto con il Direttore generale; aveva realizzato un sistema di acquisizione ed elaborazione dei flussi informatici aziendali, denominato Flow, e aveva elaborato un documento intitolato [OSCURATO:PERSONA] 2004-2005, inviato agli organi di vertice dell’azienda; il Direttore generale lo aveva incaricato di realizzare un supporto computerizzato, denominato Poly; aveva svolto per un triennio un’intensa attività professionale in favore dell’AUSL 6 di Palermo. Egli ha chiesto la condanna dell’Azienda convenuta a titolo di ingiustificato arricchimento e, in via subordinata, di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di Direttore generale, per avere ingenerato in lui il convincimento che fosse impegnata la volontà della detta Azienda. Il Tribunale di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 808/2014, ha accolto la domanda di indebito arricchimento. L’ASP Palermo ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti, proponendo entrambi appello incidentale in ordine alle spese di lite. La Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 913/2016, ha accolto l’appello principale, rigettando ogni domanda di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. L’ASP Palermo si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. [OSCURATO:PERSONA], l’ASP Palermo e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 5222 del 20 febbraio 2023 la III sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, in tema di azione di ingiustificato arricchimento, riguardante l’interpretazione della regola della sussidiarietà prescritta dall’art.2042 c.c. e, in particolare, la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale che individua tale presupposto dell’azione ex art. 2041 c.c. nella mancanza di un’azione tipica -intesa come assenza di un’azione derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata e non già come carenza di un’iniziativa processuale anche solo ipoteticamente esperibile - e che, di conseguenza, ritiene ammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento anche quando l’azione teoricamente spettante all’impoverito è prevista da clausole generali (come in caso di risarcimento del danno). Taleordinanza di rimessione interessa pure la problematica della rilevanza del giudicato (di rigetto) eventualmente formatosi sulla domanda di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale avanzata dalla stessa parte che ha agito lamentando l’altrui ingiustificato arricchimento nonché il rapporto fra l’art.2042 c.c. e l’art. 1344 c.c. (con riferimento , soprattutto , alla valenza dell’accertamento della nullità del titolo contrattuale che avrebbe dovuto regolare la fattispecie: cfr. Cass., Sez.3, n. 13203 del 15 maggio 2023 ). Pertanto, in ragione delle tematiche che saranno trattate dalle Sezioni Unite e della potenziale incidenza della loro decisione nella presente controversia, si dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte, -rinvia la causa a
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