CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette: la requisitoria presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; la memoria di replica presentarla dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 aprile 2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia del 14 marzo 2023, con la quale il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva,alla pena di due anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con le pene accessorie fallimentari per la durata di due anni. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In particolare, ha dedotto la violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione, ad avviso della difesa pure apparente, in relazione al diniego del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall.: la Corte territoriale avrebbe fatto ricorso a criteri valutativi estranei alla norma e in contrasto con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, confondendo la ridotta operatività della società e l'entità del passivo complessivo con la valutazione del danno effettivamente cagionato ai creditori; avrebbe stimato in modo meramente assertivo e presuntivo il valore delle rimanenze di magazzino (attribuendovi prudenzialmente un valore pari a poco meno del 50% di quello riportato a bilancio); e, su tale base, avrebbe escluso la speciale tenuità del danno, senza una concreta quantificazione della diminuzione patrimoniale direttamente cagionata ai creditori dai fatti bancarotta. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso poiché manifestamente infondato. Difatti, la Corte di appello, in conformità con il Tribunale, ha escluso la particolare tenuità del danno valorizzando l'entità del pregiudizio ai creditori e, più in generale, i dati dimensionali dell'impresa, il breve periodo di operatività, le plurime distrazioni dell'imputato e l'ammontare del passivo, in ossequio ai princìpi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui il giudizio sulla speciale tenuità va rapportato alla diminuzione globale della massa attiva disponibile per il riparto e, in caso di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture può impedire la stessa dimostrazione del danno ai creditori. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria di replica, richiamando integralmente i motivi di ricorso e contestando le argomentazioni del Procuratore generale. Segnatamente, ha dedotto che: la Corte di appello avrebbe ridimensionato in modo congetturale il danno; l'occultamento delle scritture (come si trarrebbe dalla sentenza impugnata) non avrebbe impedito la ricostruzione del patrimonio e, dunque, dell'ammontare del danno cagionato; ai fini dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall., rileverebbe esclusivamente l'importo effettivamente sottratto ai creditori, e non l'entità del passivo accertato. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Per costante giurisprudenza, il danno di speciale tenuità di cui alla circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare (cfr. Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Tirone, Rv. 277541 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta, per distrazione e documentale, il giudizio relativo alla speciale tenuità del danno deve essere posto in relazione alla diminuzione, non percentuale ma globale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto ove non si fossero verificati gli illeciti e al pregiudizio causato ai creditori, con riferimento alla possibilità di esercitare le azioni poste a tutela dei loro interessi»); e la relativa valutazione, nei casi di bancarotta distrattiva, va compiuta in relazione all'importo della distrazione e non invece all'entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658 - 01); e, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, «deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria in seguito all'incidenza che le condotte integranti il reato hanno avuto sulla possibilità di esercitare le azioni revocatorie e le altre azioni poste a tutela degli interessi creditori» (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 - 01; Sez. 5, n. 19304 del 18/01/2013, Tumminelli, Rv. 255439 - 01). 2.1. La sentenza impugnata ha indicato i fatti per cui il ricorrente è stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva, evidenziando la mancata appostazione nella contabilità delle rimanenze (per euro 80.500), «azzerat[e] contabilmente» senza indicarne le ragioni e senza che ne constino le fatture di vendita, avendo l'imputato asserito di averli «svendut[i] a prezzi stracciati») e della destinazione di beni strumentali (del valore di euro 1.470), nonché la distrazione di detti cespiti e di denaro contante (a fronte di una disponibilità di euro 23.557, impiegata solo in minima parte per soddisfare i creditori). Al di là della quantificazione del valore delle rimanenze, che la Corte di merito ha fissato nel 50% della somma indicata in contabilità (trattandosi di capi di vestiario e considerandone il normale decremento di valore; e, tuttavia, considerando pure che il costo dei beni per la fallita era inferiore al loro valore, nel caso di vendita sul mercato), rimane il fatto che l'ammontare del complesso dei beni distratti - come sopra indicati - non risulti ex se «particolarmente tenue [né] manchi del tutto» (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv. 267147 - 01), 3come occorre perché l'attenuante ricorra. E, quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, l'impossibilità di conoscere la destinazione dei beni (come esposto dall'imputato, venduti a prezzo vile) non ha consentito in alcun modo di esercitare le azioni poste a tutela degli interessi dei creditori; e la giurisprudenza ha già chiarito che la mancanza delle scritture, così come l'irregolare o incompleta tenuta di esse, «non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto» (Sez. 5, n. 7888 del 03/12/2018 - dep. 2019, Bovini, Rv. 275345 — 01; cfr. pure Sez. 5, n. 35248 del 09/06/2022, Bortoli, n.m.), ipotesi quest'ultima neppure dedotta dalla difesa. Dunque, il diniego dell'attenuante, alla luce di quanto appena chiarito, poggia su una motivazione conforme al diritto, che ha adeguatamente indicato gli elementi di fatto rilevanti; e che non può dirsi ritualmente censurata per il tramite delle assertive contestazioni del quantum del danno, per vero limitate al valore da attribuire alle rimanenze. 4. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.). P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] onie ( 4