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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2005

ECLI:EU:T:2005:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TO0117_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T‑117/05 R, [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), e gli altri 81 richiedenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza, rappresentati dall’avv.

H. Glatzel, richiedenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, resistente, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Contesto normativo e fatti all’origine della domanda di provvedimenti urgenti

1. Il 21 maggio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»).

2. La direttiva ha lo scopo, ai sensi del suo art. 2, n. 1, di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il Trattato CE.

3. La direttiva precisa, al suo art. 2, n. 2, che le misure adottate per la sua applicazione sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

4. Secondo il sesto ‘considerando’ della direttiva, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC») per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito.

5. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, tale rete, denominata «Natura 2000», comprende le ZSC nonché le zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZPS») classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1).

6. Ai termini dell’art. 1, lett. l), della direttiva, la ZSC è definita come «un sito di importanza comunitaria designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato».

7. Per la designazione delle ZSC l’art. 4 della direttiva prevede un procedimento in tre fasi.

Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva si riscontrano in detti siti.

L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito.

8. Secondo l’art. 4, n. 2, della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA], a partire da tali elenchi e in base ai criteri di cui all’allegato III della stessa e d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, elabora un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria.

L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva.

Ai sensi dell’art. 4, n. 3, tale elenco viene stilato entro e non oltre sei anni dalla notifica della direttiva.

9. L’art. 4, n. 4, della medesima dispone che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 di tale disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come ZSC il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché in funzione dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.

10. La direttiva, al suo art. 4, n. 5, precisa che non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2, 3 e 4.

11. Ai sensi dell’art. 6 della direttiva: «1.

Per le [ZSC], gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC] il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

12. L’art. 7 della direttiva prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore» della medesima gli obblighi derivanti dal suo art. 6, nn. 2, 3 e 4, sostituiscono gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409.

13. Il sito DE4118401 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA] è una zona protetta in applicazione della direttiva 79/409.

14. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 2004, 2004/813/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva.

Tale elenco include i seguenti siti: – DE4117301 Sennebäche;

– DE4117302 [OSCURATO:PERSONA];

– DE4118301 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento e conclusioni delle parti

15. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 81 richiedenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza hanno proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

16. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 marzo seguente, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale e degli artt. 242 CE e 243 CE i richiedenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti.

17. Nella loro domanda, i richiedenti si sono suddivisi in sei categorie: – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti dello Haustenbach»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Großwild Safari-Land GmbH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Furlbach»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Wehr-[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Rodenbach, Roden e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «comune»); – Bussemas & [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti dello [OSCURATO:PERSONA]»).

18. Nella presente domanda di provvedimenti urgenti i richiedenti chiedono che venga ordinato alla [OSCURATO:PERSONA]: – in primo luogo, di sospendere, fino alla decisione di merito, l’esecuzione della decisione controversa per quanto riguarda la classificazione dei siti DE4117301 Sennebäche, DE4118301 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA], DE4118401 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA] e DE4117302 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «siti controversi»); – in secondo luogo, di notificare alla Repubblica federale di Germania la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa per quanto riguarda i siti controversi; – in terzo luogo, di sopportare le spese.

19. Nelle sue osservazioni scritte depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza che la domanda venga dichiarata infondata e che vengano riservate le spese.

20. Il 21 aprile 2005 i richiedenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale, di loro iniziativa, osservazioni relative alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA].

21. Con decisione del presidente del Tribunale 21 aprile 2005, le osservazioni supplementari dei richiedenti sono state inserite nel fascicolo e la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a presentare nuove osservazioni sulle stesse entro il 29 aprile 2005.

22. Il 27 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il presidente di non avere osservazioni da formulare sulle osservazioni supplementari presentate dai richiedenti. In diritto

23. In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da una parte, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altra, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

24. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande di provvedimenti provvisori precisino l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P (R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4971, punto 30].

25. Tenuto conto degli elementi versati agli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, senza che occorra previamente sentire le difese orali delle parti.

Argomenti delle parti Sulla ricevibilità

26. I richiedenti fanno valere, da una parte, che la loro domanda di sospensione dell’esecuzione soddisfa tutti i presupposti enunciati all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altra, che il ricorso di cui al procedimento principale è ricevibile.

Su quest’ultimo punto i richiedenti fanno valere che il diritto di proprietà che essi esercitano sui loro beni sarebbe interessato direttamente e individualmente dalla decisione controversa e che questa non può essere qualificata come provvedimento preparatorio.

A loro avviso, la pubblicazione della decisione controversa manifesta al contrario la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di conferire un effetto giuridico vincolante a tale decisione.

27. Quanto alla questione se essi siano direttamente interessati, i richiedenti fanno valere che l’applicazione delle disposizioni comunitarie in questione non lascia spazio ad alcun potere discrezionale.

Il loro effetto giuridico deriverebbe automaticamente ed esclusivamente dal diritto comunitario.

Secondo i richiedenti, tale carattere automatico deriva chiaramente dalla direttiva stessa, ma anche dalle disposizioni nazionali adottate per la sua trasposizione che non presentano divergenze di fondo rispetto alle disposizioni comunitarie.

28. Gli effetti giuridici dell’art. 4, n. 5, della direttiva, in particolare il divieto di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva nonché l’obbligo di un’opportuna valutazione dell’incidenza di qualsiasi piano o progetto sul sito di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva, infatti, si applicherebbero già direttamente ai terreni dei richiedenti.

Per i piani o progetti relativi a tali terreni, conformemente a quest’ultima disposizione, essi dovrebbero effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza per escludere le incidenze negative significative.

Qualora non si possa escludere tale incidenza, essi dovrebbero adottare misure compensative conformemente all’art. 6, n. 4, della direttiva.

29. Inoltre, i richiedenti sostengono che l’art. 6 della direttiva non limita l’applicazione del divieto di degrado e l’obbligo di un’opportuna valutazione dell’incidenza alle proprietà immobiliari che si trovano nelle ZSC o nelle ZPS, ma è diretto anche alla tutela dei dintorni di tali zone.

Di conseguenza, le loro proprietà immobiliari rientrerebbero tutte nell’ambito di applicazione della direttiva.

30. A tale riguardo, i richiedenti fanno valere l’esempio del sig. [OSCURATO:PERSONA], uno dei residenti del Furlbach.

Tale richiedente avrebbe ricevuto una decisione dell’autorità nazionale competente relativa ad una richiesta di autorizzazione per costruire un’abitazione sul suo terreno, che si trova a circa 85 m a sud di uno dei siti controversi.

Secondo la decisione dell’autorità nazionale competente, tutti gli atti che possono comportare la distruzione, il danneggiamento, la modifica, la perturbazione durevole o il degrado del sito protetto sarebbero vietati.

31. Infine, i richiedenti osservano che il testo dell’art. 6 della direttiva non effettua alcuna distinzione, per quanto riguarda l’applicazione di tale disposizione, tra un diritto reale, come il diritto di proprietà, ed un diritto contrattuale, quale il diritto derivante da locazione.

I richiedenti insistono sul fatto che il locatari sono interessati allo stesso modo dei proprietari dalla decisione controversa.

32. Quanto al presupposto di essere individualmente interessati, i richiedenti affermano di soddisfarlo, dato che i siti controversi si distinguono dagli altri siti inclusi nella decisione controversa, in quanto sono i soli a non soddisfare i criteri della direttiva.

Secondo i richiedenti sono individualmente interessati non solo i proprietari ma anche i locatari, il comune e i residenti dello [OSCURATO:PERSONA].

33. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presente domanda deve essere dichiarata irricevibile perché, da una parte, non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altra, il ricorso per annullamento della decisione controversa, su cui si innesta la presente domanda, è esso stesso manifestamente irricevibile.

Infatti, ad eccezione del comune, nessun richiedente sarebbe direttamente interessato dalla decisione controversa.

Essi non sarebbero peraltro nemmeno interessati individualmente da questa medesima decisione.

34. Per quanto attiene alle condizioni richieste dall’art. 104 del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i richiedenti non dimostrano alcun nesso tra la parte impugnata della decisione e il loro presunto pregiudizio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale assenza di nesso nella domanda di provvedimenti urgenti non consente di dedurre da questa che i richiedenti abbiano un interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] conclude che tale assenza costituisce una violazione delle condizioni dell’art. 104 del regolamento di procedura.

35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, prima facie, il ricorso dei richiedenti che fanno valere gli effetti giuridici della decisione per quanto riguarda il sito DE4118401 è irricevibile, dato che quest’ultimo non è menzionato nell’allegato della decisione controversa.

36. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso non consente di identificare i residenti dello Haustenbach che sarebbero direttamente interessati a causa della situazione dei loro beni sul sito DE4118301, cui si riferisce la decisione controversa, e quelli che sarebbero direttamente interessati a causa della situazione dei loro beni sul sito DE4118401, cui la decisione controversa non fa riferimento.

Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che non è possibile determinare, prima facie, quali siano i residenti dello Haustenbach legittimati ad agire nella controversa principale.

37. Conformemente all’art. 7 della direttiva, gli obblighi derivanti dall’art. 6, nn. 2, 3 e 4, della stessa, potrebbero essere applicati a partire dalla data di trasposizione della direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro ai sensi della direttiva 79/409, se quest’ultima data è successiva.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non ha effetti giuridici sui richiedenti.

Ne risulterebbe che l’interpretazione dei richiedenti, secondo cui la data di applicazione della direttiva alla zona DE4118401 è quella di adozione dell’elenco comunitario, è erronea.

38. Quanto alla legittimazione ad agire dei richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che questi ultimi, manifestamente, non siano direttamente interessati, ad eccezione del comune.

39. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che occorre distinguere la questione se le disposizioni controverse siano tali da essere applicate direttamente dalla questione se esse riguardino direttamente individui.

Nella fattispecie, le disposizioni della direttiva combinate con la decisione controversa sarebbero tali da obbligare direttamente le autorità nazionali ad agire.

40. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il criterio decisivo a tale riguardo è relativo all’esistenza o meno di un potere discrezionale delle autorità nazionali, in quanto il pregiudizio diretto esiste solo in assenza di un tale potere.

41. A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 6, n. 2, della direttiva prescrive di evitare il degrado o la perturbazione del sito.

L’art. 6, nn. 3 e 4, della medesima direttiva prevederebbe un procedimento di autorizzazione per i piani e progetti che possono interessare il sito.

In entrambi i casi, si tratterebbe di obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non agli individui.

42. Innanzitutto, quanto all’art. 6, n. 2, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero invitati da tale disposizione ad adottare le opportune misure per evitare, nelle ZSC, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per le quali le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva.

43. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione lascia perlomeno agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale su due punti relativi, in primo luogo, alla questione quando una perturbazione possa avere effetti significativi e, in secondo luogo, alla questione delle opportune misure per evitare il degrado e la perturbazione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, qualora uno Stato membro non abbia fatto uso del suo potere discrezionale, è impossibile determinare se e in che modo la situazione giuridica dei richiedenti possa essere pregiudicata.

44. In secondo luogo, per quanto riguarda il presupposto di essere direttamente interessati, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che i richiedenti continuano ad essere obbligati a provare che ognuno di loro, secondo la sua situazione, è individualmente interessato dalla direttiva.

45. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale prova manca.

46. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento secondo cui i locatari sono interessati dalla direttiva allo stesso modo dei proprietari. [OSCURATO:PERSONA] rileva che le considerazioni presentate dai richiedenti sono laconiche e che, peraltro, non comprendono alcun argomento relativo al pregiudizio dei richiedenti che beneficiano di un diritto di locazione. [OSCURATO:PERSONA] conclude che non è possibile determinare, prima facie, i richiedenti che sarebbero individualmente interessati.

Sull’urgenza

47. I richiedenti ritengono che, in mancanza di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, essi subiranno un danno grave e irreparabile.

48. In primo luogo, la decisione controversa pregiudicherebbe i diritti di proprietà dei richiedenti, poiché questi non potrebbero più gestire liberamente i loro terreni.

I richiedenti ritengono che, tenuto conto della situazione economica attuale, qualsiasi pregiudizio alla loro libertà di gestione, sia direttamente a causa del divieto di degrado previsto dall’art. 6, n. 2, della direttiva o a causa di restrizioni imposte alla gestione, possa far sì che le aziende agricole, forestali o ittiche nonché la piccola industria non siano più redditizie e debbano, per questo, essere abbandonate con il rischio di sparizione di tali attività e di perdita di posti di lavoro.

49. In secondo luogo, la decisione controversa pregiudicherebbe le competenze del comune in materia di pianificazione territoriale, che sarebbero protette dal diritto costituzionale tedesco.

50. In terzo luogo, i richiedenti sostengono che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa è necessaria, con riferimento a procedure successive, per consentire loro di fornire prove relative al fatto che le specie animali e vegetali protette non sono attualmente presenti sui siti controversi.

51. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] considera che i primi due argomenti dei richiedenti sono formulati in termini generici, ipotetici e vaghi e non sono suffragati da elementi di prova.

52. Quanto al terzo ed ultimo argomento dei richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi ultimi abbiano la possibilità di fornire la prova in questione nel procedimento principale e che i loro argomenti non dimostrano quindi l’urgenza richiesta.

Giudizio del giudice del procedimento sommario Osservazioni preliminari sulla ricevibilità

53. Va innanzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, le condizioni previste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura richiedono che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda emergano in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti (ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2387, punto 52, e 10 novembre 2004, causa T‑303/04 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3889, punti 63 e 64).

54. Nella fattispecie, va constatato che, come sottolinea correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la domanda contiene pochi elementi che consentano al giudice del procedimento sommario di esaminare se, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti sia giustificata.

Tuttavia, nonostante la sua mancanza di chiarezza e la sua presentazione confusa, la domanda contiene una serie di motivi e argomenti diretti a dimostrare che le condizioni relative all’esistenza di un fumus boni iuris e all’urgenza sono soddisfatte, i quali hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare le sue osservazioni e che permettono al giudice del procedimento sommario di statuire.

Ciò premesso, non si può concludere per l’irricevibilità della domanda per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità del ricorso nel procedimento principale

55. Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito, in linea di principio, non deve essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare il giudizio della causa principale.

Può tuttavia rivelarsi necessario, quando, come nella fattispecie, viene sollevata l’irricevibilità manifesta del ricorso principale su cui si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso (ordinanze del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T‑1/00 R, Hölzl e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑251, punto 21, e 8 agosto 2002, causa T‑155/02 R, VVG [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3239, punto 18).

56. Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».

Orbene, anche se l’art. 230, quarto comma, CE non disciplina espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, emerge tuttavia dalla giurisprudenza che quest’unica circostanza non basta a dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑135/96, UEAPME/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3259, punto 28).

57. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T‑482/93, Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑609, punto 55, e ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T‑113/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4141, punto 45).

58. Tuttavia, non è escluso che una disposizione che ha, per sua natura e portata, un carattere normativo possa riguardare direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica (sentenze della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Cordoniu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8949, punto 46).

59. Inoltre, da una giurisprudenza consolidata deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2309, punto 43, e giurisprudenza citata, e ordinanza del Tribunale 15 marzo 2004, causa T‑139/02, Institouto N. Avgerinopoulou e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑875, punto 62, e giurisprudenza citata).

60. Quanto all’interesse individuale, occorre rilevare che un atto di portata generale come una direttiva può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo qualora le riguardi in conseguenza di talune qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e, pertanto, le identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2501, punto 16; Codorniu/Consiglio, punto 58 supra, punto 20; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 58 supra, punto 49, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6677, punto 36).

61. Inoltre, nel caso in cui un ricorso sia presentato da diversi richiedenti, esso è ricevibile qualora uno di loro sia legittimato ad agire.

In un caso del genere non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri richiedenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1125, punti 30 e 31).

62. Nella fattispecie, va analizzata distintamente, da una parte, la situazione dei richiedenti residenti dello Haustenbach, del Furlbach, del Wehr-[OSCURATO:PERSONA], del Rodenbach, Roden e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti») e, dall’altra, la situazione del comune.

63. In primo luogo, con riferimento agli argomenti avanzati dalle parti, vi è un serio dubbio quanto alla possibilità che i residenti siano direttamente ed individualmente interessati dalla decisione controversa.

Infatti, secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 59, spetta ai residenti dimostrare, in particolare, che la decisione controversa li interessa direttamente.

Orbene, nella fattispecie non emerge, prima facie, dal fascicolo che la direttiva in base alla quale è stata accettata la decisione controversa non lasci alcun potere discrezionale alle autorità tedesche incaricate dell’applicazione della legislazione nazionale di attuazione della direttiva.

64. In secondo luogo, per quanto riguarda il comune, è pacifico che quest’ultimo è interessato direttamente dalla decisione controversa.

65. Ne consegue che, se il comune può dimostrare che la decisione controversa lo interessa a motivo di una situazione di fatto che lo contraddistingue rispetto a qualsiasi altra persona, il ricorso sarà ricevibile.

66. Tuttavia, il comune non fornisce elementi atti a dimostrare di essere interessato dalla decisione controversa per ragioni specifiche rispetto agli altri richiedenti, in modo da contraddistinguerlo sufficientemente per considerarlo individualmente interessato.

67. Quanto agli elementi presentati su tale punto nella domanda e riguardanti indistintamente tutti i richiedenti, occorre constatare, in primo luogo, che il fatto che i siti controversi siano asseritamente i soli siti che figurano nella decisione controversa a non soddisfare i criteri enunciati nella direttiva non è sufficiente, prima facie, a considerare che il comune è individualmente interessato da tale decisione.

68. In secondo luogo, va osservato che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse generale che una persona giuridica come il comune può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente a considerarlo interessato, ai sensi dell’art. 173, quarto comma, CE (sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3483, punto 69).

69. Di conseguenza, alla luce degli argomenti presentati dalle parti in tale fase del procedimento, vi è un serio dubbio quanto alla possibilità che il comune sia individualmente interessato dalla decisione controversa.

70. Del resto, il giudice del procedimento sommario non ritiene necessario, nelle circostanze della fattispecie, proseguire il suo esame della ricevibilità prima facie del ricorso per annullamento.

Infatti, i richiedenti non hanno dimostrato, in ogni caso, che era urgente ordinare i provvedimenti provvisori richiesti.

Sull’urgenza

71. Occorre ricordare che l’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede la misura provvisoria (ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 537, punto 15, e ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑1961, punto 134).

È a quest’ultima che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno del genere (ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 1991, causa C‑356/90 R, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2423, punto 23, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3295, punto 187).

72. Anche se è vero che per stabilire, in sede di procedimento sommario, la sussistenza di un danno grave e irreparabile non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile per consentire al giudice del procedimento sommario di esaminarne la probabilità [v., in tal senso, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3667, punto 34, e ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8705, punto 67].

73. Nella fattispecie, occorre innanzitutto distinguere il pregiudizio asseritamente arrecato ai residenti, che, secondo i richiedenti, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in virtù della decisione controversa, dal pregiudizio asseritamente causato al comune.

74. Quanto al pregiudizio al libero esercizio dei diritti di godimento dei residenti, sia nella loro qualità di proprietari sia in quanto locatari, si tratta di rischi vaghi ed ipotetici.

La domanda non contiene alcuna prova concreta e non spiega in cosa consistano tali rischi.

Inoltre, le circostanze fatte valere non costituiscono un rischio attuale, ma un rischio futuro, incerto e aleatorio.

75. Qualora l’argomento dei richiedenti relativo al pregiudizio asseritamente causato dalla decisione controversa a taluni impieghi possa essere inteso nel senso che il danno fatto valere verrebbe subito da persone diverse dai richiedenti, va constatato che un tale danno non può essere utilmente fatto valere dai richiedenti, dato che il danno che dovrebbe caratterizzare l’urgenza deve essere del richiedente (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 71 supra, punto 136).

76. Qualora l’argomento relativo al pregiudizio ai diritti dei residenti, che includono la perdita del loro impiego, possa essere inteso nel senso che il danno allegato è di ordine economico, basta ricordare che un danno di questo tipo, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 71 supra, punto 137, e giurisprudenza citata).

Ebbene, nella fattispecie, i richiedenti non hanno fatto valere alcun elemento che possa essere considerato costitutivo di circostanze eccezionali.

77. Quanto all’asserito pregiudizio alle competenze del comune in materia di pianificazione territoriale, gli argomenti di questo sono ipotetici.

Come esso sottolinea, tali argomenti riguardano progetti di sviluppi futuri.

Inoltre, la domanda contiene solo chiarimenti rudimentali relativi a tali progetti.

Essa non contiene alcuna prova concreta e non spiega perché il danno allegato sarebbe grave e, per di più, irreparabile.

Argomenti siffatti non dimostrano l’esistenza di un rischio di danno attuale, ma quella di un rischio futuro, incerto e aleatorio.

78. Quanto al terzo argomento dei richiedenti relativo alla possibilità di fornire la prova dell’assenza di specie animali e vegetali protette nei siti controversi, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente sostenuto che tale argomento non può dimostrare la prospettiva di un danno grave ed irreparabile.

79. Ciò premesso, occorre considerare che gli elementi forniti dai richiedenti, che, come è stato rilevato sopra, sono generali, vaghi e ipotetici e non sono suffragati da prove sufficienti, non consentono di stabilire sufficientemente che, in mancanza di concessione delle misure provvisorie richieste, i richiedenti subirebbero un danno grave ed irreparabile.

80. Ne consegue che i richiedenti non sono riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta.

Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se le altre condizioni di concessione di misure provvisorie siano soddisfatte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA]

così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 5 luglio 2005

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TO0117_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento T‑117/05 R, [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Germania), e gli altri 81 richiedenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza, rappresentati dall’avv. H. Glatzel, richiedenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. M. van Beek e B. Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, resistente, avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 2004, 2004/813/CE, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Contesto normativo e fatti all’origine della domanda di provvedimenti urgenti 1. Il 21 maggio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva»). 2. La direttiva ha lo scopo, ai sensi del suo art. 2, n. 1, di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri al quale si applica il Trattato CE. 3. La direttiva precisa, al suo art. 2, n. 2, che le misure adottate per la sua applicazione sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 4. Secondo il sesto ‘considerando’ della direttiva, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZSC») per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenzario definito. 5. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva, tale rete, denominata «Natura 2000», comprende le ZSC nonché le zone speciali di conservazione (in prosieguo: le «ZPS») classificate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1). 6. Ai termini dell’art. 1, lett. l), della direttiva, la ZSC è definita come «un sito di importanza comunitaria designato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato». 7. Per la designazione delle ZSC l’art. 4 della direttiva prevede un procedimento in tre fasi. Ai sensi del n. 1 di tale disposizione, ogni Stato membro propone un elenco di siti indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II della direttiva si riscontrano in detti siti. L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. 8. Secondo l’art. 4, n. 2, della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA], a partire da tali elenchi e in base ai criteri di cui all’allegato III della stessa e d’accordo con ognuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, elabora un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria. L’elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria è fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo la procedura di cui all’art. 21 della direttiva. Ai sensi dell’art. 4, n. 3, tale elenco viene stilato entro e non oltre sei anni dalla notifica della direttiva. 9. L’art. 4, n. 4, della medesima dispone che, quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al n. 2 di tale disposizione, lo Stato membro interessato designa tale sito come ZSC il più rapidamente possibile ed entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell’importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all’allegato I o di una o più specie di cui all’allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché in funzione dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti. 10. La direttiva, al suo art. 4, n. 5, precisa che non appena un sito è iscritto nell’elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA], esso è soggetto alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2, 3 e 4. 11. Ai sensi dell’art. 6 della direttiva: «1. Per le [ZSC], gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti. 2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle [ZSC] il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della [OSCURATO:PERSONA], altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico». 12. L’art. 7 della direttiva prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore» della medesima gli obblighi derivanti dal suo art. 6, nn. 2, 3 e 4, sostituiscono gli obblighi derivanti dall’art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva 79/409. 13. Il sito DE4118401 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA] è una zona protetta in applicazione della direttiva 79/409. 14. La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 7 dicembre 2004, 2004/813/CE che stabilisce, ai sensi della direttiva, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU L 387, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), è stata adottata sulla base dell’art. 4, n. 2, terzo comma, della direttiva. Tale elenco include i seguenti siti: – DE4117301 Sennebäche; – DE4117302 [OSCURATO:PERSONA]; – DE4118301 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA]. Procedimento e conclusioni delle parti 15. Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] e gli altri 81 richiedenti i cui nomi figurano in allegato alla presente ordinanza hanno proposto, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa. 16. Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 marzo seguente, ai sensi dell’art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale e degli artt. 242 CE e 243 CE i richiedenti hanno proposto la presente domanda di provvedimenti urgenti. 17. Nella loro domanda, i richiedenti si sono suddivisi in sei categorie: – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti dello Haustenbach»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Großwild Safari-Land GmbH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Furlbach»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Wehr-[OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti del Rodenbach, Roden e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]»); – [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «comune»); – Bussemas & [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti dello [OSCURATO:PERSONA]»). 18. Nella presente domanda di provvedimenti urgenti i richiedenti chiedono che venga ordinato alla [OSCURATO:PERSONA]: – in primo luogo, di sospendere, fino alla decisione di merito, l’esecuzione della decisione controversa per quanto riguarda la classificazione dei siti DE4117301 Sennebäche, DE4118301 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA], DE4118401 [OSCURATO:PERSONA] mit [OSCURATO:PERSONA] e DE4117302 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «siti controversi»); – in secondo luogo, di notificare alla Repubblica federale di Germania la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa per quanto riguarda i siti controversi; – in terzo luogo, di sopportare le spese. 19. Nelle sue osservazioni scritte depositate nella cancelleria del Tribunale il 13 aprile 2005, la [OSCURATO:PERSONA] chiede in sostanza che la domanda venga dichiarata infondata e che vengano riservate le spese. 20. Il 21 aprile 2005 i richiedenti hanno depositato nella cancelleria del Tribunale, di loro iniziativa, osservazioni relative alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 21. Con decisione del presidente del Tribunale 21 aprile 2005, le osservazioni supplementari dei richiedenti sono state inserite nel fascicolo e la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a presentare nuove osservazioni sulle stesse entro il 29 aprile 2005. 22. Il 27 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il presidente di non avere osservazioni da formulare sulle osservazioni supplementari presentate dai richiedenti. In diritto 23. In forza del combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE, da una parte, e dell’art. 225, n. 1, CE, dall’altra, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari. 24. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande di provvedimenti provvisori precisino l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P (R), SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4971, punto 30]. 25. Tenuto conto degli elementi versati agli atti, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, senza che occorra previamente sentire le difese orali delle parti. Argomenti delle parti Sulla ricevibilità 26. I richiedenti fanno valere, da una parte, che la loro domanda di sospensione dell’esecuzione soddisfa tutti i presupposti enunciati all’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altra, che il ricorso di cui al procedimento principale è ricevibile. Su quest’ultimo punto i richiedenti fanno valere che il diritto di proprietà che essi esercitano sui loro beni sarebbe interessato direttamente e individualmente dalla decisione controversa e che questa non può essere qualificata come provvedimento preparatorio. A loro avviso, la pubblicazione della decisione controversa manifesta al contrario la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di conferire un effetto giuridico vincolante a tale decisione. 27. Quanto alla questione se essi siano direttamente interessati, i richiedenti fanno valere che l’applicazione delle disposizioni comunitarie in questione non lascia spazio ad alcun potere discrezionale. Il loro effetto giuridico deriverebbe automaticamente ed esclusivamente dal diritto comunitario. Secondo i richiedenti, tale carattere automatico deriva chiaramente dalla direttiva stessa, ma anche dalle disposizioni nazionali adottate per la sua trasposizione che non presentano divergenze di fondo rispetto alle disposizioni comunitarie. 28. Gli effetti giuridici dell’art. 4, n. 5, della direttiva, in particolare il divieto di degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di cui all’art. 6, n. 2, della direttiva nonché l’obbligo di un’opportuna valutazione dell’incidenza di qualsiasi piano o progetto sul sito di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva, infatti, si applicherebbero già direttamente ai terreni dei richiedenti. Per i piani o progetti relativi a tali terreni, conformemente a quest’ultima disposizione, essi dovrebbero effettuare un’opportuna valutazione dell’incidenza per escludere le incidenze negative significative. Qualora non si possa escludere tale incidenza, essi dovrebbero adottare misure compensative conformemente all’art. 6, n. 4, della direttiva. 29. Inoltre, i richiedenti sostengono che l’art. 6 della direttiva non limita l’applicazione del divieto di degrado e l’obbligo di un’opportuna valutazione dell’incidenza alle proprietà immobiliari che si trovano nelle ZSC o nelle ZPS, ma è diretto anche alla tutela dei dintorni di tali zone. Di conseguenza, le loro proprietà immobiliari rientrerebbero tutte nell’ambito di applicazione della direttiva. 30. A tale riguardo, i richiedenti fanno valere l’esempio del sig. [OSCURATO:PERSONA], uno dei residenti del Furlbach. Tale richiedente avrebbe ricevuto una decisione dell’autorità nazionale competente relativa ad una richiesta di autorizzazione per costruire un’abitazione sul suo terreno, che si trova a circa 85 m a sud di uno dei siti controversi. Secondo la decisione dell’autorità nazionale competente, tutti gli atti che possono comportare la distruzione, il danneggiamento, la modifica, la perturbazione durevole o il degrado del sito protetto sarebbero vietati. 31. Infine, i richiedenti osservano che il testo dell’art. 6 della direttiva non effettua alcuna distinzione, per quanto riguarda l’applicazione di tale disposizione, tra un diritto reale, come il diritto di proprietà, ed un diritto contrattuale, quale il diritto derivante da locazione. I richiedenti insistono sul fatto che il locatari sono interessati allo stesso modo dei proprietari dalla decisione controversa. 32. Quanto al presupposto di essere individualmente interessati, i richiedenti affermano di soddisfarlo, dato che i siti controversi si distinguono dagli altri siti inclusi nella decisione controversa, in quanto sono i soli a non soddisfare i criteri della direttiva. Secondo i richiedenti sono individualmente interessati non solo i proprietari ma anche i locatari, il comune e i residenti dello [OSCURATO:PERSONA]. 33. In risposta, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la presente domanda deve essere dichiarata irricevibile perché, da una parte, non soddisfa le condizioni richieste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura e, dall’altra, il ricorso per annullamento della decisione controversa, su cui si innesta la presente domanda, è esso stesso manifestamente irricevibile. Infatti, ad eccezione del comune, nessun richiedente sarebbe direttamente interessato dalla decisione controversa. Essi non sarebbero peraltro nemmeno interessati individualmente da questa medesima decisione. 34. Per quanto attiene alle condizioni richieste dall’art. 104 del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i richiedenti non dimostrano alcun nesso tra la parte impugnata della decisione e il loro presunto pregiudizio. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale assenza di nesso nella domanda di provvedimenti urgenti non consente di dedurre da questa che i richiedenti abbiano un interesse ad agire. [OSCURATO:PERSONA] conclude che tale assenza costituisce una violazione delle condizioni dell’art. 104 del regolamento di procedura. 35. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, prima facie, il ricorso dei richiedenti che fanno valere gli effetti giuridici della decisione per quanto riguarda il sito DE4118401 è irricevibile, dato che quest’ultimo non è menzionato nell’allegato della decisione controversa. 36. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che il ricorso non consente di identificare i residenti dello Haustenbach che sarebbero direttamente interessati a causa della situazione dei loro beni sul sito DE4118301, cui si riferisce la decisione controversa, e quelli che sarebbero direttamente interessati a causa della situazione dei loro beni sul sito DE4118401, cui la decisione controversa non fa riferimento. Ciò premesso, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che non è possibile determinare, prima facie, quali siano i residenti dello Haustenbach legittimati ad agire nella controversa principale. 37. Conformemente all’art. 7 della direttiva, gli obblighi derivanti dall’art. 6, nn. 2, 3 e 4, della stessa, potrebbero essere applicati a partire dalla data di trasposizione della direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro ai sensi della direttiva 79/409, se quest’ultima data è successiva. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa non ha effetti giuridici sui richiedenti. Ne risulterebbe che l’interpretazione dei richiedenti, secondo cui la data di applicazione della direttiva alla zona DE4118401 è quella di adozione dell’elenco comunitario, è erronea. 38. Quanto alla legittimazione ad agire dei richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in primo luogo, che questi ultimi, manifestamente, non siano direttamente interessati, ad eccezione del comune. 39. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che occorre distinguere la questione se le disposizioni controverse siano tali da essere applicate direttamente dalla questione se esse riguardino direttamente individui. Nella fattispecie, le disposizioni della direttiva combinate con la decisione controversa sarebbero tali da obbligare direttamente le autorità nazionali ad agire. 40. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che il criterio decisivo a tale riguardo è relativo all’esistenza o meno di un potere discrezionale delle autorità nazionali, in quanto il pregiudizio diretto esiste solo in assenza di un tale potere. 41. A tale riguardo la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’art. 6, n. 2, della direttiva prescrive di evitare il degrado o la perturbazione del sito. L’art. 6, nn. 3 e 4, della medesima direttiva prevederebbe un procedimento di autorizzazione per i piani e progetti che possono interessare il sito. In entrambi i casi, si tratterebbe di obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri e non agli individui. 42. Innanzitutto, quanto all’art. 6, n. 2, della direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero invitati da tale disposizione ad adottare le opportune misure per evitare, nelle ZSC, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per le quali le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. 43. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale disposizione lascia perlomeno agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine discrezionale su due punti relativi, in primo luogo, alla questione quando una perturbazione possa avere effetti significativi e, in secondo luogo, alla questione delle opportune misure per evitare il degrado e la perturbazione. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che, qualora uno Stato membro non abbia fatto uso del suo potere discrezionale, è impossibile determinare se e in che modo la situazione giuridica dei richiedenti possa essere pregiudicata. 44. In secondo luogo, per quanto riguarda il presupposto di essere direttamente interessati, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che i richiedenti continuano ad essere obbligati a provare che ognuno di loro, secondo la sua situazione, è individualmente interessato dalla direttiva. 45. Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], tale prova manca. 46. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento secondo cui i locatari sono interessati dalla direttiva allo stesso modo dei proprietari. [OSCURATO:PERSONA] rileva che le considerazioni presentate dai richiedenti sono laconiche e che, peraltro, non comprendono alcun argomento relativo al pregiudizio dei richiedenti che beneficiano di un diritto di locazione. [OSCURATO:PERSONA] conclude che non è possibile determinare, prima facie, i richiedenti che sarebbero individualmente interessati. Sull’urgenza 47. I richiedenti ritengono che, in mancanza di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, essi subiranno un danno grave e irreparabile. 48. In primo luogo, la decisione controversa pregiudicherebbe i diritti di proprietà dei richiedenti, poiché questi non potrebbero più gestire liberamente i loro terreni. I richiedenti ritengono che, tenuto conto della situazione economica attuale, qualsiasi pregiudizio alla loro libertà di gestione, sia direttamente a causa del divieto di degrado previsto dall’art. 6, n. 2, della direttiva o a causa di restrizioni imposte alla gestione, possa far sì che le aziende agricole, forestali o ittiche nonché la piccola industria non siano più redditizie e debbano, per questo, essere abbandonate con il rischio di sparizione di tali attività e di perdita di posti di lavoro. 49. In secondo luogo, la decisione controversa pregiudicherebbe le competenze del comune in materia di pianificazione territoriale, che sarebbero protette dal diritto costituzionale tedesco. 50. In terzo luogo, i richiedenti sostengono che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa è necessaria, con riferimento a procedure successive, per consentire loro di fornire prove relative al fatto che le specie animali e vegetali protette non sono attualmente presenti sui siti controversi. 51. Da parte sua, la [OSCURATO:PERSONA] considera che i primi due argomenti dei richiedenti sono formulati in termini generici, ipotetici e vaghi e non sono suffragati da elementi di prova. 52. Quanto al terzo ed ultimo argomento dei richiedenti, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi ultimi abbiano la possibilità di fornire la prova in questione nel procedimento principale e che i loro argomenti non dimostrano quindi l’urgenza richiesta. Giudizio del giudice del procedimento sommario Osservazioni preliminari sulla ricevibilità 53. Va innanzitutto ricordato che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, le condizioni previste dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura richiedono che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali la domanda si fonda emergano in maniera coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti urgenti (ordinanze del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2387, punto 52, e 10 novembre 2004, causa T‑303/04 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3889, punti 63 e 64). 54. Nella fattispecie, va constatato che, come sottolinea correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la domanda contiene pochi elementi che consentano al giudice del procedimento sommario di esaminare se, prima facie, la concessione dei provvedimenti richiesti sia giustificata. Tuttavia, nonostante la sua mancanza di chiarezza e la sua presentazione confusa, la domanda contiene una serie di motivi e argomenti diretti a dimostrare che le condizioni relative all’esistenza di un fumus boni iuris e all’urgenza sono soddisfatte, i quali hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare le sue osservazioni e che permettono al giudice del procedimento sommario di statuire. Ciò premesso, non si può concludere per l’irricevibilità della domanda per mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura. Sulla ricevibilità del ricorso nel procedimento principale 55. Secondo una giurisprudenza costante, la ricevibilità del ricorso dinanzi al giudice del merito, in linea di principio, non deve essere esaminata nell’ambito di un procedimento sommario se non si vuole anticipare il giudizio della causa principale. Può tuttavia rivelarsi necessario, quando, come nella fattispecie, viene sollevata l’irricevibilità manifesta del ricorso principale su cui si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, dimostrare l’esistenza di taluni elementi che consentono di concludere, prima facie, per la ricevibilità di un tale ricorso (ordinanze del presidente del Tribunale 15 febbraio 2000, causa T‑1/00 R, Hölzl e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑251, punto 21, e 8 agosto 2002, causa T‑155/02 R, VVG [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3239, punto 18). 56. Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente». Orbene, anche se l’art. 230, quarto comma, CE non disciplina espressamente la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti da singoli nei confronti di una direttiva, emerge tuttavia dalla giurisprudenza che quest’unica circostanza non basta a dichiarare irricevibili tali ricorsi (sentenza del Tribunale 17 giugno 1998, causa T‑135/96, UEAPME/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2335, punto 63, e ordinanza del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3259, punto 28). 57. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza del Tribunale 10 luglio 1996, causa T‑482/93, Weber/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑609, punto 55, e ordinanza del Tribunale 15 dicembre 2000, causa T‑113/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4141, punto 45). 58. Tuttavia, non è escluso che una disposizione che ha, per sua natura e portata, un carattere normativo possa riguardare direttamente e individualmente una persona fisica o giuridica (sentenze della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Cordoniu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8949, punto 46). 59. Inoltre, da una giurisprudenza consolidata deriva che perché incida direttamente su un singolo occorre che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 5 maggio 1998, causa C‑386/96 P, Dreyfus/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2309, punto 43, e giurisprudenza citata, e ordinanza del Tribunale 15 marzo 2004, causa T‑139/02, Institouto N. Avgerinopoulou e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑875, punto 62, e giurisprudenza citata). 60. Quanto all’interesse individuale, occorre rilevare che un atto di portata generale come una direttiva può riguardare individualmente persone fisiche o giuridiche solo qualora le riguardi in conseguenza di talune qualità che sono loro peculiari o di una situazione di fatto che le contraddistingue rispetto a qualsiasi altro soggetto e, pertanto, le identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501, punto 16; Codorniu/Consiglio, punto 58 supra, punto 20; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 58 supra, punto 49, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6677, punto 36). 61. Inoltre, nel caso in cui un ricorso sia presentato da diversi richiedenti, esso è ricevibile qualora uno di loro sia legittimato ad agire. In un caso del genere non occorre esaminare la legittimazione ad agire degli altri richiedenti (v., in tal senso, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125, punti 30 e 31). 62. Nella fattispecie, va analizzata distintamente, da una parte, la situazione dei richiedenti residenti dello Haustenbach, del Furlbach, del Wehr-[OSCURATO:PERSONA], del Rodenbach, Roden e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: i «residenti») e, dall’altra, la situazione del comune. 63. In primo luogo, con riferimento agli argomenti avanzati dalle parti, vi è un serio dubbio quanto alla possibilità che i residenti siano direttamente ed individualmente interessati dalla decisione controversa. Infatti, secondo la giurisprudenza menzionata sopra al punto 59, spetta ai residenti dimostrare, in particolare, che la decisione controversa li interessa direttamente. Orbene, nella fattispecie non emerge, prima facie, dal fascicolo che la direttiva in base alla quale è stata accettata la decisione controversa non lasci alcun potere discrezionale alle autorità tedesche incaricate dell’applicazione della legislazione nazionale di attuazione della direttiva. 64. In secondo luogo, per quanto riguarda il comune, è pacifico che quest’ultimo è interessato direttamente dalla decisione controversa. 65. Ne consegue che, se il comune può dimostrare che la decisione controversa lo interessa a motivo di una situazione di fatto che lo contraddistingue rispetto a qualsiasi altra persona, il ricorso sarà ricevibile. 66. Tuttavia, il comune non fornisce elementi atti a dimostrare di essere interessato dalla decisione controversa per ragioni specifiche rispetto agli altri richiedenti, in modo da contraddistinguerlo sufficientemente per considerarlo individualmente interessato. 67. Quanto agli elementi presentati su tale punto nella domanda e riguardanti indistintamente tutti i richiedenti, occorre constatare, in primo luogo, che il fatto che i siti controversi siano asseritamente i soli siti che figurano nella decisione controversa a non soddisfare i criteri enunciati nella direttiva non è sufficiente, prima facie, a considerare che il comune è individualmente interessato da tale decisione. 68. In secondo luogo, va osservato che, secondo una giurisprudenza costante, l’interesse generale che una persona giuridica come il comune può nutrire, in quanto soggetto competente sul suo territorio per le questioni di indole economica, al fine di ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è, di per sé, sufficiente a considerarlo interessato, ai sensi dell’art. 173, quarto comma, CE (sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3483, punto 69). 69. Di conseguenza, alla luce degli argomenti presentati dalle parti in tale fase del procedimento, vi è un serio dubbio quanto alla possibilità che il comune sia individualmente interessato dalla decisione controversa. 70. Del resto, il giudice del procedimento sommario non ritiene necessario, nelle circostanze della fattispecie, proseguire il suo esame della ricevibilità prima facie del ricorso per annullamento. Infatti, i richiedenti non hanno dimostrato, in ogni caso, che era urgente ordinare i provvedimenti provvisori richiesti. Sull’urgenza 71. Occorre ricordare che l’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata con riferimento alla necessità di statuire provvisoriamente per evitare che venga causato un danno grave ed irreparabile alla parte che chiede la misura provvisoria (ordinanza del presidente della Corte 6 febbraio 1986, causa 310/85 R, Deufil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 537, punto 15, e ordinanza del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T‑13/99 R, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1961, punto 134). È a quest’ultima che spetta dimostrare di non poter attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno del genere (ordinanza del presidente della Corte 8 maggio 1991, causa C‑356/90 R, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2423, punto 23, e ordinanza del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3295, punto 187). 72. Anche se è vero che per stabilire, in sede di procedimento sommario, la sussistenza di un danno grave e irreparabile non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che i richiedenti restano tenuti a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile per consentire al giudice del procedimento sommario di esaminarne la probabilità [v., in tal senso, ordinanza della Corte 29 giugno 1993, causa C‑280/93 R, Germania/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3667, punto 34, e ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8705, punto 67]. 73. Nella fattispecie, occorre innanzitutto distinguere il pregiudizio asseritamente arrecato ai residenti, che, secondo i richiedenti, rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva in virtù della decisione controversa, dal pregiudizio asseritamente causato al comune. 74. Quanto al pregiudizio al libero esercizio dei diritti di godimento dei residenti, sia nella loro qualità di proprietari sia in quanto locatari, si tratta di rischi vaghi ed ipotetici. La domanda non contiene alcuna prova concreta e non spiega in cosa consistano tali rischi. Inoltre, le circostanze fatte valere non costituiscono un rischio attuale, ma un rischio futuro, incerto e aleatorio. 75. Qualora l’argomento dei richiedenti relativo al pregiudizio asseritamente causato dalla decisione controversa a taluni impieghi possa essere inteso nel senso che il danno fatto valere verrebbe subito da persone diverse dai richiedenti, va constatato che un tale danno non può essere utilmente fatto valere dai richiedenti, dato che il danno che dovrebbe caratterizzare l’urgenza deve essere del richiedente (ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 71 supra, punto 136). 76. Qualora l’argomento relativo al pregiudizio ai diritti dei residenti, che includono la perdita del loro impiego, possa essere inteso nel senso che il danno allegato è di ordine economico, basta ricordare che un danno di questo tipo, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile né difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 71 supra, punto 137, e giurisprudenza citata). Ebbene, nella fattispecie, i richiedenti non hanno fatto valere alcun elemento che possa essere considerato costitutivo di circostanze eccezionali. 77. Quanto all’asserito pregiudizio alle competenze del comune in materia di pianificazione territoriale, gli argomenti di questo sono ipotetici. Come esso sottolinea, tali argomenti riguardano progetti di sviluppi futuri. Inoltre, la domanda contiene solo chiarimenti rudimentali relativi a tali progetti. Essa non contiene alcuna prova concreta e non spiega perché il danno allegato sarebbe grave e, per di più, irreparabile. Argomenti siffatti non dimostrano l’esistenza di un rischio di danno attuale, ma quella di un rischio futuro, incerto e aleatorio. 78. Quanto al terzo argomento dei richiedenti relativo alla possibilità di fornire la prova dell’assenza di specie animali e vegetali protette nei siti controversi, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente sostenuto che tale argomento non può dimostrare la prospettiva di un danno grave ed irreparabile. 79. Ciò premesso, occorre considerare che gli elementi forniti dai richiedenti, che, come è stato rilevato sopra, sono generali, vaghi e ipotetici e non sono suffragati da prove sufficienti, non consentono di stabilire sufficientemente che, in mancanza di concessione delle misure provvisorie richieste, i richiedenti subirebbero un danno grave ed irreparabile. 80. Ne consegue che i richiedenti non sono riusciti a dimostrare che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta. Ne consegue che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare se le altre condizioni di concessione di misure provvisorie siano soddisfatte. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] così provvede: 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. 2) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 5 luglio 2005