CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34210/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 24529 -2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Monnecchi T.&[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - yilJA 5 Pr" contro [OSCURATO:PERSONA] (ALESSIAi (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) nella loro qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti- contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. NNCLSN58M64C8470) quale erede di [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 1323/2016 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 18 agosto 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], quale promittente venditore, ha sottoscritto il 20 febbraio 2004 una "proposta di vendita irrevocabile" che - per quanto concerne il presente giudizio - aveva ad oggetto la quota del 50% di un appartamento ed era rivolta "in alternativa alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] di Monnecchi T.&[OSCURATO:SOCIETA]. o ai soggetti che risultino in sede di eventuale accettazione dei suoi mandanti in forza di formali procure redatte allo scopo". In data 20 maggio 2004 la società [OSCURATO:PERSONA] ha accettato l'offerta di vendita "per sé e/o i suoi mandanti". Il contratto definitivo - nel frattempo il bene è stato oggetto di un contratto preliminare di vendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - non è stato stipulato. 2. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, [OSCURATO:PERSONA] ha allora agito nei confronti degli eredi del deceduto [OSCURATO:PERSONA], chiedendo, dopo avere rinunziato alle ulteriori domande formulate nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 183 c.p.c., di pronunciare "sentenza sostitutiva del contratto non concluso ex art. 2932 c.c. e per l'effetto trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della quota in oggetto", aderendo così all'identica domanda formulata dal terzo intervenuto [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Siena con sentenza n. 533/2009, in quanto non era stata "in alcun modo documentata (né dedotta) l'esistenza di una procura da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla ridetta s.a.s. che consenta di ritenere che l'accettazione dell'offerta sia avvenuta da parte della stessa s.a.s. in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] e dunque di pronunciare in favore di quest'ultimo il trasferimento ex art.2932 c.c.". 3. La società [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 18 agosto 2016, n. 1323, ha rigettato l'impugnazione. 4. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] di Monnecchi T.&[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Annalisa e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituite "solo ai fini della partecipazione all'udienza di discussione", precisando di non avere provveduto alla proposizione in termini del controricorso; in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio hanno poi depositato memoria che va dichiarata inammissibile non avendo presentato tempestivo controricorso (cfr. al riguardo Cass. n. 23921/2020, secondo cui "divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art.370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita"). Le intimate [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi. 1. Il primo motivo denuncia "falsa applicazione dell'art.1388 c.c.": la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che "le conclusioni rassegnate dalle parti, ossia <dichiarare giudizialmente il trasferimento da [OSCURATO:PERSONA] [..] alla s.a.s. [OSCURATO:PERSONA].. e per esso a [OSCURATO:PERSONA] [..] con ordine al conservatore dei registri immobiliari di Siena di trascrivere detto trasferimento a favore della medesima società attrice", non possono che ricollegarsi all'art. 1388 c.c.; nel caso in cui taluno, senza contemplatio domini, abbia disposto in nome proprio e per conto altrui, tutti gli effetti del contratto si producono invece in capo al mandatario, con applicazione della disciplina del mandato senza rappresentanza; conseguentemente, ex art. 1705 c.c., gli effetti del trasferimento, compresa la trascrizione, dovevano ricadere sull'odierna ricorrente, che avrebbe poi a sua volta avuto l'obbligo di trasferire il bene in capo al mandante [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il secondo motivo è rubricato "violazione dell'art. 183 c.p.c.": la Corte d'appello, nell'affermare che le conclusioni della memoria ex art. 183 c.p.c. "sono univoche nel senso che il trasferimento dovesse essere disposto a [OSCURATO:PERSONA]", violano la disposizione in quanto, se interpretate nel senso statuito dal giudice d'appello, costituirebbero inammissibile domanda nuova rispetto a quella formulata in atto di citazione, in quanto tendente alla rivendicazione del bene da parte di un soggetto diverso ([OSCURATO:PERSONA]) da quello indicato nell'originaria domanda ([OSCURATO:PERSONA]), domanda originaria mai rinunciata. I motivi sono inammissibili. La tesi della ricorrente è che erroneamente il Tribunale, con pronuncia confermata dalla Corte d'appello, si sia limitato a rigettare l'unica domanda di pronuncia ex art. 2932 c.c. di trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda originaria di trasferimento del me simo in favore della ricorrente, proposta nell'atto di citazione, non sarebbe infatti stata successivamente modificata nella domanda in favore di [OSCURATO:PERSONA] e, qualora lo fosse anche stata, sarebbe stata una inammissibile domanda nuova, così che il Tribunale si sarebbe dovuto pronunciare sulla domanda originaria, mai rinunciata. Tale tesi si scontra con la ricostruzione dei giudici di merito, secondo i quali l'attrice ha rinunciato alle domande formulate nel proprio atto di citazione e nella memoria ex art.183 c.p.c. e si è, in sede di precisazione delle conclusioni, unicamente associata alla domanda proposta dall'interveniente [OSCURATO:PERSONA] (v. le conclusioni riportate nella sentenza di primo grado), domanda che chiedeva al giudice di emettere sentenza sostitutiva del contratto non concluso e per l'effetto trasferire a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della metà del bene (v. ancora le conclusioni riportate nella sentenza di primo grado). Al riguardo la ricorrente dice di non avere rinunciato alla propria domanda originaria; essa si limita però a indicare quanto chiesto con l'atto di citazione (v. p. 4 del ricorso) e a trascrivere parte della memoria di cui all'art. 183 c.p.c. (v. pp. 6 e 7 del ricorso), ma non riporta quanto ha definito in sede di precisazione delle conclusioni. In tal modo la ricorrente non ha posto questa Corte in condizione di verificare le asserzioni svolte (in particolare in relazione alla mancata rinuncia alla propria domanda) ed è incorsa nel vizio di carenza di specificità dei proposti motivi di ricorso. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolto difese ed essendo inammissibile la memoria depositata da Annalisa e [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.