CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 30287/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Magistrato di sorveglianza di Catanzaro nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], e del difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro, ritenendosi territorialmente incompetente a decidere sul riesame della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], chiesto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 679 cod. proc. pen. in data 19 dicembre 2023, ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Magistrato di sorveglianza di Spoleto - in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere al riguardo, sul rilievo che il condannato fosse stato trasferito il 2 febbraio 2024 presso la casa circondariale di Catanzaro - e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30 cod. proc. pen. Secondo il Magistrato rimettente, la competenza andrebbe determinata con riferimento alla situazione di fatto esistente all'atto dellinstaurazione del procedimento di sorveglianza, allorché la detenzione era in corso presso la casa di reclusione di Spoleto. 2. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è ammissibile in quanto al rifiuto dei due giudici di procedere al riesame della pericolosità sociale del condannato consegue una stasi dell'attività processuale, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, il conflitto deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, in applicazione del principio di diritto, di risalente e sempre valida formulazione (Sez. 1, n. 3084 del 28/06/1993, confl. comp. in proc. Berni, Rv. 194848-01), secondo cui la competenza della magistratura di sorveglianza, radicatasi presso l'ufficio avente giurisdizione sull'istituto di pena in cui l'interessato si trova al momento della richiesta o proposta, ovvero dell'instaurazione del procedimento di ufficio, rimane ferma anche nel caso che, successivamente a uno di tali eventi, l'interessato venga trasferito in altro istituto di pena (c.d. perpetuatio iurisdictionis). 3. Segue la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto, giudice territorialmente competente. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveaiianza di Spoleto cui dispone trasmettersi gl