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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 20639/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] integrazione guadagni straordinaria [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 14021/2021 Cron.

Rep.

Ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1605/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 1492019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari ha accolto per quanto di ragione sia l’appello principale del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, che: aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione e della contestuale collocazione in CIGS del [OSCURATO:PERSONA] da giugno 2006 a giugno 2007, nonché da dicembre 2008 fino al 15 ottobre 2015; aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; pertanto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del [OSCURATO:PERSONA] da giugno 2006 sinoal 15 ottobre 2015 ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito da giugno 2006 al 2.3.2015 ed alla differenza fra il trattamento previsto per il contratto di solidarietà e il trattamento di cassa integrazione per il periodo dal 3 marzo 2015 al 15 ottobre 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; ha confermato nel resto la gravata sentenza, anche in punto di spese; ed ha compensato per intero le spese del secondo grado di giudizio.

2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a diciannovemotivi.

3. Ha resistito il lavoratore intimato con controricorso.

4. Il controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni diffusamente esposte in plurime decisioni di questa Corte in analoghe controversie, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non direttamente esaminato (v.

Cass. n. 37021 del 2022; Cass. n. 33343 del 2022; Cass. n. 31927 del 2022; Cass. n. 31923 del 2022; Cass. n. 31866 del 2022; Cass. n. 31856 del 2022; Cass.n. 31855 del 2022; Cass. n. 31854 del 2022; Cass. n. 31843 del 2022; Cass. n.31841 del 2022; Cass. n. 31840 del 2022; Cass. n. 31839 del 2022; Cass. n. 28421 del 2022).

2. Con il primo motivo la ricorrente –denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. nonché mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –deduce che il giudice di appello e quello di primo grado hanno omesso di statuire sull’eccezione relativa al mancato rispetto dell’onere, gravante sul ricorrente, di prendere posizione in ordine a ciascun accordo di CIGS nonché in relazione agli specifici vizi da cui ciascun accordo sarebbe stato affetto.

3. La censura va disattesa, poiché, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, vale il principio che esso non è configurabile su questioni processuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 1876 del 2018; Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 7653 del 2012); peraltro il vizio di ultrapetizione è configurabile solo con riguardo alla ipotesi in cui il giudice attribuisca o neghi, ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure virtualmente, nella originaria domanda (Cass. n. 22753 del 2019), mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale ha scrutinato il materiale probatorio allegato comprensivo di tutti i documenti e verbali in discussione, traendo da essi il proprio convincimento decisorio, con conseguente rigetto di tutti i motivi di gravame, disattendendo, quindi, quanto meno implicitamente, tutte le censure formulate nell’appello.

4. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e 4 14 c.p.c.

L’assenza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di cassa di cui al verbale sottoscritto in data 10.10.2013 Extrapetitum”.

In via preliminare, viene censurato l’eventuale implicito accertamento, in assenza di qualsivoglia domanda, della genericità delle comunicazioni di avvio delle procedure di CIGS.

La C.d.A. di Bari ha autonomamente rilevato vizi delle procedure mai dedotti nello specifico, controparte non aveva sollevato qualsivoglia contestazioni in merito ai criteri previsti nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si era limitata a negarne l’esistenza.

5. Con il terzo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e 414 c.p.c L’assenza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di cassa di cui al verbale sottoscritto in data 3.3.2015 Extrapetitum”.

Lamenta la ricorrente che: “La C.d.A. di Bari ha autonomamente esteso, in assenza di contestazione, i pretesi vizi della procedura di cui al verbale del 10.10.2013, anche a quelle successive, nonostante la loro oggettiva diversità.

Controparte aveva omesso qualsivoglia deduzione in punto di fatto e di diritto in merito alle citate procedure”.

5.1. I dueriassunti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili.

5.2. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello) (cfr., a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez.

II, 22.1.2018, n. 1539; e in termini id., sez.

III, 27.1.2014, n. 4704).

Si è, quindi, specificato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente in cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverossia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità –in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissi one, consegue l’inammissibilità del motivo (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 13.10.2022, n. 29952).

5.3. Nelsecondo e nel terzo motivo, però, la ricorrente n on si duole espressamente dell’omessa pronuncia della Corte di merito su qualcuno dei suoi mot ivi di appello incidentale (che infatti n eanche vengono richiamati nello sviluppo di dette censure) ; nondimeno sembra addebitare direttamente alla stessa Corte vizi di omessa pronuncia in violazione (anche) dell’art. 112 c.p.c.

Non considera l’impugnante che la Corte territoriale aveva dato conto: che, con il terzo motivo d’appello incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che, “contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’accordo sindacale del 10 ottobre 2013 è valido perché”, tra l’altro, “l’appellato non aveva sollevato alcunacontestazione s pecifica sull’applicazione dei criteri di scelta”; che, “Con il quarto motivo si censura la parte della sentenza che ha ritenuto – pur in assenza di qualsivoglia censura sulla violazione del numero massimo dei lavoratori sospesi –illegittima la proroga della cassa integrazione sino al 15 ottobre 2015 prevista con accordo del 3 marzo 2015, in quanto detto accordo non era idoneo a soddisfare i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla legge”, e che, “Con il quinto motivo si lamenta che la sentenza è entrata nel merito della legittimità dei criteri di cui all’accordo del 10 ottobre 2013 (nonché della proroga della stessa) benché nel ricorso introduttivo non vi fosse nessuna specifica censura sulla correttezza/legittimità dei criteri (per l’individuazione dei lavoratori da sospendere) dell’accordo del 10 ottobre 2013.

In questo modo, a parere dell’appellante, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art.112 c.p.c., omettendo ogni verifica sugli oneri di allegazione e costringendo la parte convenuta a difendere sotto tutti i possibili ed astratti profili la legittimità di anni di [OSCURATO:PERSONA]” (così a pag. 5 dell’impugnata sentenza).

Ergo, i profili ora involti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso già formavano oggetto di altrettanti motivi d’appelloincidentale dell’attuale ricorrente anche in termini di extrapetizioneo comunque di violazione dell’art. 112 c.p.c.

E su quelle censure sottoposte ai giudici di secondo grado questi ultimi si erano certamenteed estesamente espressi (cfr. pagg. 5 - 9 dell’impugnata sentenza).

5.4. Più nello specifico, la Corte distrettuale aveva anzitutto considerato che al la mancata impugnazione della “statuizione del Tribunale in merito alla dichiarata illegittimità dei periodi di CIGS fruiti dall’istante in virtù di tutti gli accordi precedenti a quello del 10 ottobre 2013”, conseguiva che il diritto del lavoratore “alle differenze di retribuzione liquidate a titolo risarcitorio dal Tribunale sulla base degli accordi ante 10 ottobre 2013 è, ormai, coperto da giudicato interno”, ed ha sottolineato che: “In ogni caso, poiché il contenuto degli accordi è stato sostanzialmenteidentico, le valutazioni che seguono, pur avendo come oggetto diretto l’accordo del 2013, ben si attagliano anche a quelli precedenti”.

Dopo aver motivatamente “condiviso il giudizio di illegittimità di tale accordo, sotto il profilo esaminato, espresso dal Tribunale”, la Corte ha ritenuto che ne conseguiva “l’illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell’atto prorogato; né con riferimento alla proroga del 2015, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato –e che attiene (al pari di quella successiva dall’ottobre 2015 all’ottobre 2016) comunque ad un accordo genetico come detto viziato da un’inammissibile genericità – risultano evidenziati, in sede di gravame, specifici profili idonei a condurre a differenti valutazioni”.

Ma, soprattutto, in relazione a come sono formulati i due motivi di ricorso per cassazioneora in esame, la Corte di merito ha ritenuto che: “6.6.

Vanamente la [OSCURATO:SOCIETA] deduce che non è stata censurata dal lavoratore la legittimità dei criteri né sono stati addotti presunti profili di discriminazione o violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Il lavoratore ha denunciato l’assoluta genericità dei criteri di cui agli accordi –di per sé violativi degli obblighi di trasparenza di cui si è detto e fonte di scelte datoriali non verificabili –al di là delle modalità attuative adottate, discrezionalmente, dalla società”.

La Corte d’appello, perciò, si è pronunciata su tutti tali aspetti anche processuali in una motivazione che neanche è presa in diretta considerazione dalla ricorrentenelle parti fin qui riportate, sicché il secondo ed il terzo motivo, prima che infondati, sono inammissibilianche per difetto di specificità in termini di aderenza a tale motivazione .

6. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo che “le somme richieste dal lavoratore altro non sono che quote di retribuzione ‘illecitamente’ non versate dal datore (non autorizzato a sospenderne la prestazione) e pertanto soggette alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.”.

6.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultando dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) come la questione fosse stata posta nel giudizio di primo grado e come la stessa avesse eventualmente costituito oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (tra molte, Cass. n. 25139 del 2010 e Cass. n. 10376 del 2021).

7. Con il quinto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si sostiene che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’inerzia dei lavoratori – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – negli anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto.

7.1. Il motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr. sul punto, Cass. n. 19235 del 2011: “In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche.

Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.”; v., altresì, di recente, Cass. n. 2739 del 2018: “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni”; in senso analogo v.

Cass. n. 3657 del 2020: “La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fineè pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”).

8. Con il sesto motivo si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La sussistenza di ulteriori elementi di fatto, ritualmente dedotti ed acquisiti al processo, tali da determinare l’acquiescenza aldisposto collocamento in cassa in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Si sostiene che“la Corte di Appello abbia omesso di esaminare tutti i fatti dedotti ed acquisiti al processo (l’esistenza di 10 procedure di cassa, non opposte, la percezione di una retribuzione inferiore a quella asseritamente spettante, l’accettazione del nuovo sinallagma, la sottoscrizione del DID, la mancata impugnazione del trasferimento effettuato presso l’unità produttiva ove era in corso la sospensione dell’attività e la CIGS a zero ore), limitandosi a ritenere che l’acquiescenza fosse dipesa esclusivamente dal mero decorso del tempo”.

8.1. Occorre allora ricordare anzitutto che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d.

“doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez.

VI, 9.3.2022, n. 7724).

E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez.

II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez.

III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez.

III, 9.11.2020, n. 24974).

8.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi sul tema in questione , neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti.In proposito, infatti, occorre solo evidenziare che l’appello incidentale della società aveva trovato accoglimento esclusivamente in relazione al rilievo che riguardava la quantificazione del risarcimento per il periodo dal 3.3.2015 al 15.10.2015, nel quale aveva operato il contratto di solidarietà; mentre l’appello principale del lavoratore era stato accolto in relazione al periodo da luglio 2007 a novembre 2008, non considerato dal primo giudice.

8.3. Il sesto motivo è perciò inammissibile.

9. Con il settimomotivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto.

9.1. La censura è infondata perché la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale perl’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione” (Cass. n. 10236 del 2009).

10. Con l’ottavomotivo si deduce, a mente del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la “nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS”.

10.1. Il motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta, argomentando: “Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…) In definitiva, la [OSCURATO:SOCIETA] ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione”.

Come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere illegittima la sospensione in cassa integrazione del lavoratore, mentre eventuali insufficienze motivazionali non sono più sindacabili innanzi a questa Corte.

11. Con il nono motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, co. 7°, L. 223/91 (in relazione all’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c.) Irrilevanza dei criteri indicati nell’accordo in assenza di censure in merito alla comunicazione di avvio della procedura”.

12. Con il decimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, criticando la sentenza impugnata per avere di fatto “confuso” la specificità dell’individuazione dei criteri, rispetto alle concrete modalità applicative”.

12.1. Tali due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono da rigettare per le ragioni già espresse nei precedenti richiamati in premessa; invero, già la genericità dei criteri si riverbera, inevitabilmente, in chiave negativa, sugli adempimenti prescritti dall’art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 (sicché la deduzione della predetta genericità è idonea ad identificare il “petitum” coerente con la previsione normativa); inoltre, la doglianza non si confronta con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnico-organizzative, ha evidenziato che “La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: … [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno de tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … (…) Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario ; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri; le stesse ragioni sono state poste a base, da parte dei giudici di seconde cure, correttamente anche in relazione alla statuizione concernente la illegittimità delle proroghe che comunque si riferivano ad un accordo genetico viziato da una inammissibile genericità.

12.2. Ne consegue che non può essere accolto neanche il quindicesimo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di censurare la collocazione in CIGS dei lavoratori in ragione della mancata esplicazione, da parte della società, delle modalità applicative, violando il riparto degli oneri probatori; infatti, la censura non si misura con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, imperniata non sul mancato rispetto di criteri di scelta, bensì sulla previsione di criteri generici e, quindi, illegittimamente adottati.

13. Con l’undicesimo motivo si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La corretta indicazione dei criteri relativi all’identificazione dei lavoratori da sospendere, mancato esame del doc. 22 del fascicolo di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA], contenente la documentazione esibita e consegnata alle oo.ss. durante l’incontro sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5”.

14. Con il dodicesimo motivopure si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La sussistenza dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14.10.2015 sottoscritti innanzi al Mise –Violazione dell’art.360 c.p.c. punto 5”.14.1.

Tali due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per connessione, sono inammissibili.

14.2. E’sufficiente a riguardo richiamare i principi di diritto riportati al precedente §

8.1. di questa motivazione.

Anche rispetto a questi motivi, infatti, la ricorrente non deduce in quali termini le rispettive motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado fosseroalmeno parzialmente difformi.

15. Con il tredicesimo motivo si denuncia la “Violazione della L. 148/2015 ratione temporis vigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3) – Omesso esame della nuova disciplina neanche invocata in ricorso”.

Deduce la ricorrente che la CIGS disposta a far data dal 14.10.2015, in quanto successiva all’abrogazione dell’art. 1 L. 223/1991, è regolamentata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 148/2015, che la controparte non aveva sollevato alcun tipo di eccezione in relazione alla nuova disciplina che ha integralmente riformato gli ammortizzatori sociali, che ne derivava l’inammissibilità di ogni domanda formulata in merito alla cassa disposta a seguito della procedura del 14.10.2015, e in tutta la sentenza di appello (così come in quella di primo grado) non è stato effettuato neanche un richiamo a detta disposizione di legge.

16. Con il quattordicesimo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. 223/1991 e dell’art. 24, comma 2, 148/2015 (art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c.)”, nella parte in cui erroneamente la Corte d’appello di Bari ha ritenuto che, nell’ipotesi di cessazione/sospensione integrale dell’attività lavorativa presso l’unità produttiva, fosse necessario indicare uno specifico criterio di determinazione dei lavoratori da sospendere, atteso che il criterio dell’appartenenza all’unità stessa risulta essere esaustivo.

Inoltre, le citate discipline non prevedono alcun obbligo di indicare eventuali criteri finalizzati ad identificare i potenziali lavoratori sospesi da trasferire verso altre unità produttive.

17. Tali due motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati.

18. Essi sono inammissibili.19.

Detti motivi , ed in ciò consiste la loro connessione, fanno entrambi riferimento, in varia chiave, alla nuova disciplina in tema di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, in particolare con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015.

20. Si deve allora richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in materia di ricorso per cassazione i motivi –a pena d’inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudizio di legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito, infatti, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di impugnazione ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che regola l’esercizio stesso del diritto di gravame in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno presentate in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di modificare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (così, di recente, Cass. civ., sez.

V, 8.4.2022, n. 11468, ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme).

Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddettaquestione (in tal senso Cass. civ., sez. un., 27.1.2020, n. 1718).

20.1. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in precedenza appellanteincidentale (ma in ordine ad aspetti di primordine della controversia), pur assumendo che già la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato alcun richiamo al d.lgs. n. 148/2015, neppure deduce che, in qualcuno dei suoi motivi d’appello, avesse posto alla Corte territoriale le questioni ora sollevate, e non considerate nell’impugnata sentenza, di eventuali “ricadute” della disciplina cui si riferisce almeno con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015.

Ne consegue l’inammissibilità delle suddette due censure per tali ragioni.

21. Con il sedicesimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motiv azione apparente, non avendo, la Corte pugliese, tenuto conto della circostanza che i criteri fissati negli accordi erano stati oggetto di discussione nell’ambito degli incontri presso il Ministero del Lavoro.

21.1. La censura è inammissibile, poiché con essa –a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. –si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (id est: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il Ministero del Lavoro) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri.

22. Con il diciassettesimomotivo – d enunciando la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1227 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 4c.p.c.) - si contesta che il giudice del gravame , ai fini risarcitori,non abbia valorizzato alcuni elementi, come l’inerzia serbata dal lavoratore, che avrebbero potuto o dovuto ridurre l’arco temporale di riferimento del compendio risarcitorio, ai sensi dell’art. 1227 c.c.

23. Con il diciottesimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 3, c.p.c.), deducendosi l’omessa pronuncia in merito alla richiesta riduzione del risarcimento in considerazione degli importi che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito qualora fosse stato collocato in CIGS a rotazione e tanto anche in virtù della sussistenza degli accordi sottoscritti con le OO.SS.

24. Con il diciannovesimo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha delibato in ordine agli ulteriori motivi fondanti la richiesta della Società di riduzione del compendio risarcitorio (in relazione all’art. 360 co. 1° n. 4 c.p.c.)”.25.

Tali tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento – come più volte statuito da questa Corte – poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla base del quale il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando pertinenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 12089 del 2016, ove si legge che La violazione delle indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati meccanismi di rotazione nella sospensione – in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell’adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 –comporta – in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte – l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale e quindi l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento ammini strativo di concessione della CIGS, dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale , conf. a Cass. n. 19618 del 2011) ed aggiungendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo ; la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione; senza contare che la diciannovesimacensura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” –è mal posta, poiché, da un lato, essa denuncia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intellegibile, per un verso, in qual modo i ricorrenti avrebbero potuto essere comunque collocati legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, per ulteriore verso, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria.

Va da sé che la Corte territoriale si è certamente espressa sul settimo motivo d’appello incidentale dell’attuale ricorrente, che riguardava gli aspetti suddetti (cfr. pagg. 9-10 della sua sentenza).

26. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e le spese vanno liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.La ricorrente è, altresì, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14021-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 326, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] integrazione guadagni straordinaria [OSCURATO:PERSONA] del danno R.G.N. 14021/2021 Cron. Rep. Ud. 05/04/2023 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1605/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/11/2020 R.G.N. 1492019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Bari ha accolto per quanto di ragione sia l’appello principale del lavoratore [OSCURATO:PERSONA] che l’appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale della medesima sede, che: aveva dichiarato l’illegittimità della sospensione e della contestuale collocazione in CIGS del [OSCURATO:PERSONA] da giugno 2006 a giugno 2007, nonché da dicembre 2008 fino al 15 ottobre 2015; aveva condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; pertanto, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l’illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in CIGS del [OSCURATO:PERSONA] da giugno 2006 sinoal 15 ottobre 2015 ed ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito da giugno 2006 al 2.3.2015 ed alla differenza fra il trattamento previsto per il contratto di solidarietà e il trattamento di cassa integrazione per il periodo dal 3 marzo 2015 al 15 ottobre 2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; ha confermato nel resto la gravata sentenza, anche in punto di spese; ed ha compensato per intero le spese del secondo grado di giudizio. 2. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a diciannovemotivi. 3. Ha resistito il lavoratore intimato con controricorso. 4. Il controricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni diffusamente esposte in plurime decisioni di questa Corte in analoghe controversie, alle cui motivazioni si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per ogni ulteriore aspetto qui non direttamente esaminato (v. Cass. n. 37021 del 2022; Cass. n. 33343 del 2022; Cass. n. 31927 del 2022; Cass. n. 31923 del 2022; Cass. n. 31866 del 2022; Cass. n. 31856 del 2022; Cass.n. 31855 del 2022; Cass. n. 31854 del 2022; Cass. n. 31843 del 2022; Cass. n.31841 del 2022; Cass. n. 31840 del 2022; Cass. n. 31839 del 2022; Cass. n. 28421 del 2022). 2. Con il primo motivo la ricorrente –denunciando nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla eccepita violazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all’art. 112 c.p.c. nonché mancanza della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. –deduce che il giudice di appello e quello di primo grado hanno omesso di statuire sull’eccezione relativa al mancato rispetto dell’onere, gravante sul ricorrente, di prendere posizione in ordine a ciascun accordo di CIGS nonché in relazione agli specifici vizi da cui ciascun accordo sarebbe stato affetto. 3. La censura va disattesa, poiché, quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia, vale il principio che esso non è configurabile su questioni processuali (cfr., tra le altre, Cass. n. 1876 del 2018; Cass. n. 22799 del 2017; Cass. n. 7653 del 2012); peraltro il vizio di ultrapetizione è configurabile solo con riguardo alla ipotesi in cui il giudice attribuisca o neghi, ad alcuno dei contendenti, un bene diverso da quello richiesto e non compreso, neppure virtualmente, nella originaria domanda (Cass. n. 22753 del 2019), mentre, nel caso in esame, la Corte territoriale ha scrutinato il materiale probatorio allegato comprensivo di tutti i documenti e verbali in discussione, traendo da essi il proprio convincimento decisorio, con conseguente rigetto di tutti i motivi di gravame, disattendendo, quindi, quanto meno implicitamente, tutte le censure formulate nell’appello. 4. Con il secondo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e 4 14 c.p.c. L’assenza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di cassa di cui al verbale sottoscritto in data 10.10.2013 Extrapetitum”. In via preliminare, viene censurato l’eventuale implicito accertamento, in assenza di qualsivoglia domanda, della genericità delle comunicazioni di avvio delle procedure di CIGS. La C.d.A. di Bari ha autonomamente rilevato vizi delle procedure mai dedotti nello specifico, controparte non aveva sollevato qualsivoglia contestazioni in merito ai criteri previsti nell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma si era limitata a negarne l’esistenza. 5. Con il terzo motivo si denuncia: “Nullità della sentenza (art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.) – Violazione dell’art. 112 c.p.c. e 414 c.p.c L’assenza di specifiche contestazioni in merito alla procedura di cassa di cui al verbale sottoscritto in data 3.3.2015 Extrapetitum”. Lamenta la ricorrente che: “La C.d.A. di Bari ha autonomamente esteso, in assenza di contestazione, i pretesi vizi della procedura di cui al verbale del 10.10.2013, anche a quelle successive, nonostante la loro oggettiva diversità. Controparte aveva omesso qualsivoglia deduzione in punto di fatto e di diritto in merito alle citate procedure”. 5.1. I dueriassunti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 5.2. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte, l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c. concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello) (cfr., a titolo esemplificativo, Cass. civ., sez. II, 22.1.2018, n. 1539; e in termini id., sez. III, 27.1.2014, n. 4704). Si è, quindi, specificato che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente in cassazione attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverossia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c. – la quale soltanto consente alla parte di chiedere al giudice di legittimità –in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissi one, consegue l’inammissibilità del motivo (in tal senso Cass. civ., sez. lav., 13.10.2022, n. 29952). 5.3. Nelsecondo e nel terzo motivo, però, la ricorrente n on si duole espressamente dell’omessa pronuncia della Corte di merito su qualcuno dei suoi mot ivi di appello incidentale (che infatti n eanche vengono richiamati nello sviluppo di dette censure) ; nondimeno sembra addebitare direttamente alla stessa Corte vizi di omessa pronuncia in violazione (anche) dell’art. 112 c.p.c. Non considera l’impugnante che la Corte territoriale aveva dato conto: che, con il terzo motivo d’appello incidentale, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che, “contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l’accordo sindacale del 10 ottobre 2013 è valido perché”, tra l’altro, “l’appellato non aveva sollevato alcunacontestazione s pecifica sull’applicazione dei criteri di scelta”; che, “Con il quarto motivo si censura la parte della sentenza che ha ritenuto – pur in assenza di qualsivoglia censura sulla violazione del numero massimo dei lavoratori sospesi –illegittima la proroga della cassa integrazione sino al 15 ottobre 2015 prevista con accordo del 3 marzo 2015, in quanto detto accordo non era idoneo a soddisfare i criteri di determinatezza e specificità richiesti dalla legge”, e che, “Con il quinto motivo si lamenta che la sentenza è entrata nel merito della legittimità dei criteri di cui all’accordo del 10 ottobre 2013 (nonché della proroga della stessa) benché nel ricorso introduttivo non vi fosse nessuna specifica censura sulla correttezza/legittimità dei criteri (per l’individuazione dei lavoratori da sospendere) dell’accordo del 10 ottobre 2013. In questo modo, a parere dell’appellante, il Tribunale sarebbe incorso nella violazione dell’art.112 c.p.c., omettendo ogni verifica sugli oneri di allegazione e costringendo la parte convenuta a difendere sotto tutti i possibili ed astratti profili la legittimità di anni di [OSCURATO:PERSONA]” (così a pag. 5 dell’impugnata sentenza). Ergo, i profili ora involti nel secondo e nel terzo motivo di ricorso già formavano oggetto di altrettanti motivi d’appelloincidentale dell’attuale ricorrente anche in termini di extrapetizioneo comunque di violazione dell’art. 112 c.p.c. E su quelle censure sottoposte ai giudici di secondo grado questi ultimi si erano certamenteed estesamente espressi (cfr. pagg. 5 - 9 dell’impugnata sentenza). 5.4. Più nello specifico, la Corte distrettuale aveva anzitutto considerato che al la mancata impugnazione della “statuizione del Tribunale in merito alla dichiarata illegittimità dei periodi di CIGS fruiti dall’istante in virtù di tutti gli accordi precedenti a quello del 10 ottobre 2013”, conseguiva che il diritto del lavoratore “alle differenze di retribuzione liquidate a titolo risarcitorio dal Tribunale sulla base degli accordi ante 10 ottobre 2013 è, ormai, coperto da giudicato interno”, ed ha sottolineato che: “In ogni caso, poiché il contenuto degli accordi è stato sostanzialmenteidentico, le valutazioni che seguono, pur avendo come oggetto diretto l’accordo del 2013, ben si attagliano anche a quelli precedenti”. Dopo aver motivatamente “condiviso il giudizio di illegittimità di tale accordo, sotto il profilo esaminato, espresso dal Tribunale”, la Corte ha ritenuto che ne conseguiva “l’illegittimità anche della disposta proroga, affetta dalla medesima genericità dell’atto prorogato; né con riferimento alla proroga del 2015, sulla quale il Tribunale non si sarebbe pronunciato –e che attiene (al pari di quella successiva dall’ottobre 2015 all’ottobre 2016) comunque ad un accordo genetico come detto viziato da un’inammissibile genericità – risultano evidenziati, in sede di gravame, specifici profili idonei a condurre a differenti valutazioni”. Ma, soprattutto, in relazione a come sono formulati i due motivi di ricorso per cassazioneora in esame, la Corte di merito ha ritenuto che: “6.6. Vanamente la [OSCURATO:SOCIETA] deduce che non è stata censurata dal lavoratore la legittimità dei criteri né sono stati addotti presunti profili di discriminazione o violazione dei principi di correttezza e buona fede. Il lavoratore ha denunciato l’assoluta genericità dei criteri di cui agli accordi –di per sé violativi degli obblighi di trasparenza di cui si è detto e fonte di scelte datoriali non verificabili –al di là delle modalità attuative adottate, discrezionalmente, dalla società”. La Corte d’appello, perciò, si è pronunciata su tutti tali aspetti anche processuali in una motivazione che neanche è presa in diretta considerazione dalla ricorrentenelle parti fin qui riportate, sicché il secondo ed il terzo motivo, prima che infondati, sono inammissibilianche per difetto di specificità in termini di aderenza a tale motivazione . 6. Con il quarto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., sostenendo che “le somme richieste dal lavoratore altro non sono che quote di retribuzione ‘illecitamente’ non versate dal datore (non autorizzato a sospenderne la prestazione) e pertanto soggette alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c.”. 6.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui è introdotta la questione dell’avvenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento dell’atto di gestione del rapporto, non risultando dal ricorso per cassazione (né dalla sentenza impugnata) come la questione fosse stata posta nel giudizio di primo grado e come la stessa avesse eventualmente costituito oggetto di gravame in appello; per il resto, è da disattendere in quanto, per giurisprudenza costante, la richiesta del lavoratore di risarcimento danni per l’illegittima sospensione a seguito di collocamento in C.i.g.s. ha ad oggetto un credito da inadempimento contrattuale (costituito dall’atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), soggetto all’ordinaria prescrizione decennale (tra molte, Cass. n. 25139 del 2010 e Cass. n. 10376 del 2021). 7. Con il quinto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si sostiene che il giudice del gravame abbia omesso di considerare che l’inerzia dei lavoratori – tradottasi nella mancata assunzione di alcuna iniziativa volta a contestare i provvedimenti datoriali e/o a rivendicare ipotetiche differenze retributive – negli anni di collocazione in CIGS aveva determinato la perdita del diritto. 7.1. Il motivo va disatteso, perché l’orientamento nettamente prevalente di questa Corte è nel senso che la mera inerzia non è sufficiente a determinare la perdita del diritto in capo al creditore, occorrendo un “quid pluris” che valga ad esprimere una chiara e certa volontà abdicativa (cfr. sul punto, Cass. n. 19235 del 2011: “In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l’attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l’inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche. Né può ritenersi che la non immediata proposizione dell’azione risarcitoria integri una concausa del verificarsi del fatto generatore del danno e, quindi, giustifichi una riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 c.c.”; v., altresì, di recente, Cass. n. 2739 del 2018: “La rinuncia ad un diritto oltre che espressa può anche essere tacita; in tale ultimo caso può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa; al di fuori dei casi in cui gravi sul creditore l’onere di rendere una dichiarazione volta a far salvo il suo diritto di credito, il silenzio o l’inerzia non possono essere interpretati quale manifestazione tacita della volontà di rinunciare al diritto di credito, la quale non può mai essere oggetto di presunzioni”; in senso analogo v. Cass. n. 3657 del 2020: “La rinuncia al compenso da parte dell’amministratore può trovare espressione in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco una sua volontà dismissiva del relativo diritto; a tal fineè pertanto necessario che l’atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell’emolumento, quali che ne siano le motivazioni, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto”). 8. Con il sesto motivo si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La sussistenza di ulteriori elementi di fatto, ritualmente dedotti ed acquisiti al processo, tali da determinare l’acquiescenza aldisposto collocamento in cassa in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si sostiene che“la Corte di Appello abbia omesso di esaminare tutti i fatti dedotti ed acquisiti al processo (l’esistenza di 10 procedure di cassa, non opposte, la percezione di una retribuzione inferiore a quella asseritamente spettante, l’accettazione del nuovo sinallagma, la sottoscrizione del DID, la mancata impugnazione del trasferimento effettuato presso l’unità produttiva ove era in corso la sospensione dell’attività e la CIGS a zero ore), limitandosi a ritenere che l’acquiescenza fosse dipesa esclusivamente dal mero decorso del tempo”. 8.1. Occorre allora ricordare anzitutto che, per questa Corte, ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (in tal senso Cass. civ., sez. VI, 9.3.2022, n. 7724). E’ stato, inoltre, specificato che, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’articolo 348-ter del c.p.c., il ricorrente per cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’articolo 360 del c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (così Cass. civ., sez. II, 14.12.2021, n. 39910; id., sez. III; 3.11.2021, n. 31312; id., sez. III, 9.11.2020, n. 24974). 8.2. Nel caso in esame, però, a fronte di decisioni di primo e di secondo grado tra loro senz’altro conformi sul tema in questione , neppure ha allegato la ricorrente per cassazione se e in che punti le rispettive rationesdecidendi di tali pronunce fossero almeno in parte differenti.In proposito, infatti, occorre solo evidenziare che l’appello incidentale della società aveva trovato accoglimento esclusivamente in relazione al rilievo che riguardava la quantificazione del risarcimento per il periodo dal 3.3.2015 al 15.10.2015, nel quale aveva operato il contratto di solidarietà; mentre l’appello principale del lavoratore era stato accolto in relazione al periodo da luglio 2007 a novembre 2008, non considerato dal primo giudice. 8.3. Il sesto motivo è perciò inammissibile. 9. Con il settimomotivo – denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1219, primo comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto insussistente l’obbligo, per il lavoratore, di costituire in mora il datore di lavoro, mediante una intimazione o richiesta fatta per iscritto. 9.1. La censura è infondata perché la sentenza impugnata è conforme al principio per il quale: “In caso di intervento straordinario di integrazione salariale perl’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, ove il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa sia illegittimo, è questo stesso atto negoziale unilaterale, con il rifiuto di accettare la prestazione lavorativa, a determinare la “mora credendi” del datore di lavoro; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad offrire la propria prestazione ed il datore medesimo è tenuto a sopportare il rischio dell’estinzione dell’obbligo di esecuzione della prestazione” (Cass. n. 10236 del 2009). 10. Con l’ottavomotivo si deduce, a mente del n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c., la “nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alle argomentazioni esposte dalla Corte territoriale quanto alla illegittimità della CIGS”. 10.1. Il motivo è da rigettare, poiché la sentenza impugnata esplicita chiaramente le ragioni della ritenuta genericità dei criteri di scelta, argomentando: “Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico-organizzative connesse al piano di riorganizzazione ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. (…) il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario (…) In definitiva, la [OSCURATO:SOCIETA] ha autonomamente individuato i lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione”. Come noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante unaviolazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per ritenere illegittima la sospensione in cassa integrazione del lavoratore, mentre eventuali insufficienze motivazionali non sono più sindacabili innanzi a questa Corte. 11. Con il nono motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, co. 7°, L. 223/91 (in relazione all’art. 360, co. 1°, n. 3 c.p.c.) Irrilevanza dei criteri indicati nell’accordo in assenza di censure in merito alla comunicazione di avvio della procedura”. 12. Con il decimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, criticando la sentenza impugnata per avere di fatto “confuso” la specificità dell’individuazione dei criteri, rispetto alle concrete modalità applicative”. 12.1. Tali due motivi, da esaminare congiuntamente per connessione, sono da rigettare per le ragioni già espresse nei precedenti richiamati in premessa; invero, già la genericità dei criteri si riverbera, inevitabilmente, in chiave negativa, sugli adempimenti prescritti dall’art. 1, comma 7, della L. n. 223 del 1991 (sicché la deduzione della predetta genericità è idonea ad identificare il “petitum” coerente con la previsione normativa); inoltre, la doglianza non si confronta con la intera motivazione della sentenza impugnata, la quale, con riguardo al parametro delle esigenze tecnico-organizzative, ha evidenziato che “La prova evidente dell’assoluta genericità dei criteri è nelle stesse giustificazioni addotte dall’appellante con l’atto di gravame: … [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi provveduto ad assegnare un punteggio per ciascuno de tre criteri di cui sopra (anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze organizzative) a tutti i lavoratori aventi mansioni fungibili, sospendendo coloro i quali, nella ponderazione dei tre criteri di cui sopra (ciascuno con rilevanza di 1/3 ai fini della graduatoria) avessero un punteggio più basso … (…) Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico-produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario ; sicché la illegittimità è stata ravvisata, in primo luogo, nell’attribuzione assolutamente discrezionale dei predetti punteggi, che ha inevitabilmente alterato l’applicazione in maniera concorrente dei tre richiamati criteri; le stesse ragioni sono state poste a base, da parte dei giudici di seconde cure, correttamente anche in relazione alla statuizione concernente la illegittimità delle proroghe che comunque si riferivano ad un accordo genetico viziato da una inammissibile genericità. 12.2. Ne consegue che non può essere accolto neanche il quindicesimo motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ritenuto di censurare la collocazione in CIGS dei lavoratori in ragione della mancata esplicazione, da parte della società, delle modalità applicative, violando il riparto degli oneri probatori; infatti, la censura non si misura con la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, imperniata non sul mancato rispetto di criteri di scelta, bensì sulla previsione di criteri generici e, quindi, illegittimamente adottati. 13. Con l’undicesimo motivo si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La corretta indicazione dei criteri relativi all’identificazione dei lavoratori da sospendere, mancato esame del doc. 22 del fascicolo di parte di primo grado [OSCURATO:SOCIETA], contenente la documentazione esibita e consegnata alle oo.ss. durante l’incontro sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 5”. 14. Con il dodicesimo motivopure si deduce: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –La sussistenza dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 14.10.2015 sottoscritti innanzi al Mise –Violazione dell’art.360 c.p.c. punto 5”.14.1. Tali due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per connessione, sono inammissibili. 14.2. E’sufficiente a riguardo richiamare i principi di diritto riportati al precedente § 8.1. di questa motivazione. Anche rispetto a questi motivi, infatti, la ricorrente non deduce in quali termini le rispettive motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado fosseroalmeno parzialmente difformi. 15. Con il tredicesimo motivo si denuncia la “Violazione della L. 148/2015 ratione temporis vigente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma primo, n. 3) – Omesso esame della nuova disciplina neanche invocata in ricorso”. Deduce la ricorrente che la CIGS disposta a far data dal 14.10.2015, in quanto successiva all’abrogazione dell’art. 1 L. 223/1991, è regolamentata dalle disposizioni di cui al D.lgs. 148/2015, che la controparte non aveva sollevato alcun tipo di eccezione in relazione alla nuova disciplina che ha integralmente riformato gli ammortizzatori sociali, che ne derivava l’inammissibilità di ogni domanda formulata in merito alla cassa disposta a seguito della procedura del 14.10.2015, e in tutta la sentenza di appello (così come in quella di primo grado) non è stato effettuato neanche un richiamo a detta disposizione di legge. 16. Con il quattordicesimo motivo si denuncia: “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, L. 223/1991 e dell’art. 24, comma 2, 148/2015 (art. 360, comma primo, numero 3), c.p.c.)”, nella parte in cui erroneamente la Corte d’appello di Bari ha ritenuto che, nell’ipotesi di cessazione/sospensione integrale dell’attività lavorativa presso l’unità produttiva, fosse necessario indicare uno specifico criterio di determinazione dei lavoratori da sospendere, atteso che il criterio dell’appartenenza all’unità stessa risulta essere esaustivo. Inoltre, le citate discipline non prevedono alcun obbligo di indicare eventuali criteri finalizzati ad identificare i potenziali lavoratori sospesi da trasferire verso altre unità produttive. 17. Tali due motivi, in quanto all’evidenza connessi, possono essere congiuntamente esaminati. 18. Essi sono inammissibili.19. Detti motivi , ed in ciò consiste la loro connessione, fanno entrambi riferimento, in varia chiave, alla nuova disciplina in tema di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. n. 148/2015, in particolare con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015. 20. Si deve allora richiamare il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo il quale, in materia di ricorso per cassazione i motivi –a pena d’inammissibilità, devono investire questioni comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo ammissibili in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, fatta eccezione per le questioni rilevabili d’ufficio, non potendo la parte modificare, nel giudizio di legittimità, la posizione rivestita nel giudizio di merito, infatti, diversamente, si consentirebbe tanto all’appellante di modificare, in un successivo grado di giudizio, il contenuto dell’atto di impugnazione ed i relativi motivi, con manifesta contraddizione rispetto alla logica che regola l’esercizio stesso del diritto di gravame in appello, le cui ragioni e conclusioni vanno presentate in detta fase processuale, quanto, correlativamente, all’appellato, di modificare le proprie difese rispetto a quelle svolte nell’atto di costituzione (così, di recente, Cass. civ., sez. V, 8.4.2022, n. 11468, ed ivi in motivazione i precedenti in senso conforme). Inoltre, le Sezioni Unite di questa Corte hanno specificato che, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddettaquestione (in tal senso Cass. civ., sez. un., 27.1.2020, n. 1718). 20.1. Ebbene, nel caso in esame, la ricorrente, in precedenza appellanteincidentale (ma in ordine ad aspetti di primordine della controversia), pur assumendo che già la sentenza di primo grado non avrebbe effettuato alcun richiamo al d.lgs. n. 148/2015, neppure deduce che, in qualcuno dei suoi motivi d’appello, avesse posto alla Corte territoriale le questioni ora sollevate, e non considerate nell’impugnata sentenza, di eventuali “ricadute” della disciplina cui si riferisce almeno con riferimento alla CIGS disposta a far data dal 14.10.2015. Ne consegue l’inammissibilità delle suddette due censure per tali ragioni. 21. Con il sedicesimo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motiv azione apparente, non avendo, la Corte pugliese, tenuto conto della circostanza che i criteri fissati negli accordi erano stati oggetto di discussione nell’ambito degli incontri presso il Ministero del Lavoro. 21.1. La censura è inammissibile, poiché con essa –a fronte di una motivazione che soddisfa (tenuto conto dei passaggi sopra riportati) i requisiti minimi di cui all’art. 132 c.p.c. –si mira ad introdurre impropriamente il vizio di omesso esame di una circostanza (id est: discussione dei criteri nell’ambito degli incontri tenutisi presso il Ministero del Lavoro) non decisiva, essendo la sentenza incentrata sull’assoluta genericità dei criteri. 22. Con il diciassettesimomotivo – d enunciando la nullità della sentenza per omessa pronuncia in ordine alla applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all’art. 1227 c.c. (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 4c.p.c.) - si contesta che il giudice del gravame , ai fini risarcitori,non abbia valorizzato alcuni elementi, come l’inerzia serbata dal lavoratore, che avrebbero potuto o dovuto ridurre l’arco temporale di riferimento del compendio risarcitorio, ai sensi dell’art. 1227 c.c. 23. Con il diciottesimo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art.112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, co. 1° n. 3, c.p.c.), deducendosi l’omessa pronuncia in merito alla richiesta riduzione del risarcimento in considerazione degli importi che il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe percepito qualora fosse stato collocato in CIGS a rotazione e tanto anche in virtù della sussistenza degli accordi sottoscritti con le OO.SS. 24. Con il diciannovesimo motivo si deduce: “Nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte in cui la Corte territoriale ha delibato in ordine agli ulteriori motivi fondanti la richiesta della Società di riduzione del compendio risarcitorio (in relazione all’art. 360 co. 1° n. 4 c.p.c.)”.25. Tali tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non meritano accoglimento – come più volte statuito da questa Corte – poiché sulla questione della divisione matematica del periodo di CIGS tra tutti i dipendenti (sulla base del quale il lavoratore comunque sarebbe stato assoggettato ad un periodo di CIGS) il giudice del gravame ha reso effettiva motivazione citando pertinenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 12089 del 2016, ove si legge che La violazione delle indicate disposizioni sulla indicazione e sulla comunicazione alle organizzazioni sindacali di adeguati meccanismi di rotazione nella sospensione – in assenza di comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo giustificative dell’adozione di precisi meccanismi alternativi alla rotazione determinati ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 8 –comporta – in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte – l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale e quindi l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione incidenter tantum del provvedimento ammini strativo di concessione della CIGS, dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 cod. civ., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale , conf. a Cass. n. 19618 del 2011) ed aggiungendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non ha neanche provato che ricorrevano tutti i presupposti per la messa in CIGS (anche) della parte ricorrente e per quanto tempo ; la motivazione, sul punto, non si rivela apparente, in quanto chiarisce che, a fronte della genericità dei criteri adottati per la messa in CIGS del dipendente, e, quindi della illegittimità della sospensione, sarebbe stato onere della società provare le condizioni dell’ipotetico abbattimento del risarcimento derivante dall’applicazione di un periodo minore di cassa integrazione; senza contare che la diciannovesimacensura – imperniata sul rilievo che la questione non necessitava di alcuna prova “trattandosi di conseguenze automatiche di fatti pacifici” –è mal posta, poiché, da un lato, essa denuncia, nella sostanza, una errata applicazione del principio dell’onere della prova in materia, e, dall’altro (ciò che più conta), non illustra in maniera intellegibile, per un verso, in qual modo i ricorrenti avrebbero potuto essere comunque collocati legittimamente in CIGS a fronte della accertata genericità dei criteri, e, per ulteriore verso, come avrebbe potuto calcolarsi in concreto l’ipotetico (e non plausibile, per quanto appena detto) abbattimento della posta risarcitoria. Va da sé che la Corte territoriale si è certamente espressa sul settimo motivo d’appello incidentale dell’attuale ricorrente, che riguardava gli aspetti suddetti (cfr. pagg. 9-10 della sua sentenza). 26. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto e le spese vanno liquidate secondo soccombenza come da dispositivo.La ricorrente è, altresì, tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfetario delle spe
Sentenza Cassazione n. 20639/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris