CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di URBINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/titR le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 maggio 2021 del Tribunale di Urbino che, quale giudice dell'esecuzione, ha rideterminato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ex art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in quella della sospensione della patente di guida per anni due, in ordine al reato di omicidio stradale, ai sensi dell'art. 589 bis, primo comma, cod. pen., di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 4 luglio 2017 del Tribunale di Urbino, con la quale era stato condannato alla pena principale di anni uno e mesi sei di reclusione. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 222, comma 2-bis, cod. strada, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare che, nel caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 218, comma 2, cod. strada, perché il giudice dell'esecuzione, nel valutare la determinazione della durata della sospensione della patente, avrebbe in maniera errata affermato che l'automezzo coinvolto nell'incidente fosse di dimensioni tali da essere dotato di maggiore carica di potenzialità lesiva, omettendo di considerare che l'automezzo in esame aveva caratteristiche costruttive tipiche di una normale autovettura (trattandosi di un [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per la fondatezza del primo motivo, che ha carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni prospettate. 2. La Corte rileva che effettivamente dalla lettura del provvedimento impugnato non si comprende se, e in quale misura, il giudice dell'esecuzione abbia calcolato la diminuzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod.strada per le ipotesi - come quella in esame - di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale. Tale imprecisione determina un vizio dell'ordinanza impugnata, in ordine al rispetto del disposto di cui all'art. 444 cod. proc. pen. e 222, comma 2-bis, cod. strada, con la conseguenza che il provvedimento in esame deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ur