CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23482/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 28 aprile 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Ragusa, in data 27 settembre 2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre a contenere censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, si limita a riproporre questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di appello, che alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata ha ampiamente evidenziato come la colpevolezza del prevenuto emergesse dal rinvenimento nella sua disponibilità della scheda SIM che era stata inserita nel telefono provento di furto nel periodo immediatamente successivo alla commissione dell'illecito, senza che alcuna plausibile giustificazione fosse stata offerta; che analoghi motivi manifestamente infondati sono stati reiterati nella memoria depositata prima dell'udienza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 ' Il Consigliere estensore .\..1 Il Presidente