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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024

Cassazione n. 21687/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare non solo sull'esito negativo dell'osservazione personologica inframuraria - da cui non risulta un'adeguata presa di distanza dallo stila di vita deviante - ma soprattutto sul pericolo di recidivanza, desunto dai plurimi precedenti penali e dalla consumazione di gravi reati in epoca recente, addirittura reiterandoli per mesi mentre era in attesa della decisione del Tribunale sulla richiesta di misura alternativa.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (la positiva condotta durante gli arresti domiciliari appiccatigli per i reati commessi più di recente e durante la carcerazione), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto a quelli valutati come significativi indicatori dell'inadeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti e a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato.

2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell'impugnazione non supera il vaglio di ammissibilità risolvendosi, nonostante la formale denuncia dei vizi di violazione di legge di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare non solo sull'esito negativo dell'osservazione personologica inframuraria - da cui non risulta un'adeguata presa di distanza dallo stila di vita deviante - ma soprattutto sul pericolo di recidivanza, desunto dai plurimi precedenti penali e dalla consumazione di gravi reati in epoca recente, addirittura reiterandoli per mesi mentre era in attesa della decisione del Tribunale sulla richiesta di misura alternativa. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (la positiva condotta durante gli arresti domiciliari appiccatigli per i reati commessi più di recente e durante la carcerazione), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto a quelli valutati come significativi indicatori dell'inadeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti e a fronteggiare la pericolosità sociale del condannato. 2. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il
Sentenza Cassazione n. 21687/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris