CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 novembre 2023
Cassazione n. 36355/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4589-2019 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. -[OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE [OSCURATO:PERSONA] danni da demansionamento R.G.N.4589/2019 Cron. Rep. Ud.21/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3409/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2018 R.G.N. 4596/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dalla Consiglier a [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accertato il suo diritto allo svolgimento delle mansioni proprie del livello Quadro A del c.c.n.l. applicato; ha condannato [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo dall’assunzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fino al deposito del ricorso, danno liquidato in misura pari al 30% della retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale ha rilevato che il tribunale aveva svolto l’accertamento comparando le mansioni del dipendente alla declaratoria professionale A1, di Coordinatore amministrativo, anziché a quella di Quadro A, Responsabile amministrativo; ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie, che la prestazione resa dal lavoratore non fosse corrispondente alla declaratoria integrante il corretto parametro di comparazione e che fosse quindi provato il demansionamento; ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA], con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti della domanda proposta dal lavoratore. Quest'ultimo, nel ricorso introduttivo di primo grado, aveva unicamente dedotto di essere stato adibito, presso [OSCURATO:SOCIETA], a mansioni professionalmente meno adeguate rispetto a quelle svolte presso il precedente datore di lavoro, [OSCURATO:PERSONA] srl. 6. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art.2697 c.c. Riporta un brano della motivazione di appello secondo cui “la prestazione lavorativa al vaglio non è pienamente sussumibile nella declaratoria integrante il corretto parametro di comparazione”; assume che, con tale affermazione, i giudici di secondo grado hanno riconosciuto lo svolgimento, almeno in parte, di mansioni sussumibili nella declaratoria di appartenenza e che avrebbero dovuto concludere riconoscendo che l’attività del dipendente era mista, cioè riconducibile sia alla declaratoria A1 e sia a quella di Quadro A. 7. Con il terzo motivo si imputa alla sentenza la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito statuito che al dipendente non erano state assegnate “attività gestionali aventi anche rilevanza esterna”, senza considerare l'avvenuto passaggio in giudicato del capo della pronuncia di primo grado che aveva, invece, accertato l'intervenuta assegnazione al ricorrente di mansioni aventi rilevanza esterna. 8. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte pronunciato ultra petita, riconoscendo al dipendente il risarcimento del danno all'immagine professionale in assenza di una domanda sul punto. 9. I motivi di ricorso non possono trovare accoglimento. 10. Il primo motivo è inammissibile per mancato rispetto degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 c.p.c. atteso che la denuncia del vizio di ultrapetizione è formulata senza che siano trascritti, almeno nelle parti rilevanti, gli atti processuali su cui la stessa si fonda (in particolare, il ricorso introduttivo di primo grado, di cui sono riportate unicamente le conclusioni a pag. 3) e senza che tali atti siano localizzati o individualmente depositati unitamente al ricorso per cassazione. 11. Questa Corte ha chiarito che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., da intendere in maniera compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, può ritenersi “rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati” (Cass. n. 12481 del 2022; v. anche Cass., S.U. n. 8950 del 2022), requisiti tutti mancanti nel ricorso in esame. 12. Il secondo motivo è inammissibile perché si basa su un avverbio (“pienamente”) adoperato nella sentenza d’appello in senso riassuntivo rispetto alla complessiva valutazione del materiale probatorio che denota, comunque, un giudizio di prevalenza delle mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza e quindi un accertamento di avvenuto demansionamento. La censura finisce per investire la valutazione delle risultanze istruttorie al di là del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze n. 8053 e 8054 del 2014. 13. Il terzo motivo è infondato in quanto, secondo l’orientamento unanime di questa S.C., “Ai fini della selezione delle questioni, di fatto o di diritto, suscettibili di devoluzione e, quindi, di giudicato interno se non censurate in appello, la locuzione giurisprudenziale "minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno" individua la sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico, ossia la statuizione che affermi l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico. Ne consegue che, sebbene ciascun elemento di detta sequenza possa essere oggetto di singolo motivo di appello, nondimeno l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo di essi riapre la cognizione sull'intera statuizione” (Cass. n. 2217 del 2016; n. 16853 del 2018; n. 30728 del 2022). Ciò esclude che possa ritenersi formato il giudicato sull’accertamento costituito dalla “assegnazione al ricorrente di mansioni aventi rilevanza esterna”. 14. Il quarto motivo di ricorso è infondato avendo la sentenza d’appello riconosciuto e liquidato unicamente il danno patrimoniale alla capacità professionale, utilizzando come parametro la retribuzione mensile percepita (sentenza d’appello, pag. 9, secondo cpv.). 15. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto. 16. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. 17. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo