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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 14147/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Savona per il reato di tentato furto in concorso aggravato di cui agli artt.110,56, 624, 625 n.2 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l'assenza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché non si confronta: - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in terna di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3 n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). - con la sentenza impugnata che ha esplicitato quali sono gli indici di fatto che consentono di ravvisare la volontà di querelare (p.5) attraverso la espressa richiesta di opposizione alla definizione attraverso il decreto penale di condanna, la espressa richiesta di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento, richieste rivelatrici univocamente della volontà a procedere. -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che le imputate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d' Appello di Genova ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Savona per il reato di tentato furto in concorso aggravato di cui agli artt.110,56, 624, 625 n.2 cod. pen. -Ritenuto che il primo e unico motivo comune di ricorso con cui le ricorrenti eccepiscono l'assenza della condizione di procedibilità in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato perché non si confronta: - con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in terna di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3 n. 19971 del 09/01/2023, Rv. 284616). - con la sentenza impugnata che ha esplicitato quali sono gli indici di fatto che consentono di ravvisare la volontà di querelare (p.5) attraverso la espressa richiesta di opposizione alla definizione attraverso il decreto penale di condanna, la espressa richiesta di essere informata in caso di richiesta di archiviazione, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento, richieste rivelatrici univocamente della volontà a procedere. -Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 14147/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris