CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 06451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] — condannato in primo e secondo grado per i reati di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. e 1 della legge n. 475 del 1925 — deduce il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e alla consequenziale revoca della confisca, con restituzione dei beni in sequestro; considerato che il motivo in parola non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scandita da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, in particolare, il giudice di appello rileva la gravità della condotta posta in essere dal ricorrente — ed invero già evidenziata dal giudice di primo grado — avendo egli corrisposto una cospicua somma di denaro a due persone evidentemente aduse a condotte analoghe, al fine di ottenere la patente di guida, utilizzando un meccanismo fraudolento che denota una certa intensità del dolo; che è stata correttamente valorizzata, contro la prospettazione difensiva, la circostanza che la concessione della patente ad un soggetto tecnicamente privo dei requisiti richiesti pone potenzialmente a rischio la pubblica incolumità (cfr. pag. 5 della sentenza di appello); che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensor