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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 29692/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza emessa in data 29 novembre 2024, con la quale il GIP del Tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la confisca del mezzo, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021.

2. Il ricorrente, con un unico motivo, chiede che la sentenza venga annullata, ricorrendo l'ipotesi della sussistenza di un vizio del consenso, derivante da un errore incolpevole nella formazione della volontà dell'imputato.

Precisa che all'originaria richiesta di applicazione della pena con la previsione della sostituzione con i lavori di pubblica utilità, il P.M. aveva dato parere favorevole, ma in sede di udienza, le parti avevano modificato l'accordo - accolto dal GIP con sentenza - per mancanza del presupposto necessario della disponibilità di un ente convenzionato, sì che la pena era stata concordata in mesi 2 e giorni 20 di arresto e ad euro 1.500 di ammenda, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Successivamente alla pronuncia, però, il difensore aveva rinvenuto nella SPAM della propria e-mail la comunicazione della disponibilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

A parere del ricorrente, quindi, il nuovo accordo si era perfezionato sulla base della errata incolpevole convinzione della mancanza di disponibilità dell'ente interpellato, tale da rendere la volontà della parte e il nuovo accordo viziati.

In ogni caso, prosegue il ricorrente, l'accordo originario, già perfezionato, non sarebbe stato modificabile, sicchè la sentenza che ha ratificato la versione modificata, risulterebbe comunque affetta da nullità.

3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificato l'accordo riformulato è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Sezione, secondo cui prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Cc. (dep. 22/10/2021) Rv. 282054 - 01).Si è osservato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Scarlini, Rv. 276038).

Va ricordato che si è superata l'originaria impostazione, secondo cui, in tema di patteggiannento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673) e si è consolidato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058).

Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza.

Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (sempre in Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Cc. (dep. 22/10/2021) Rv. 282054 - 01).

Nel caso di specie, pertanto, la modifica congiunta dell'accordo di patteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamente legittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata.

2. L'ulteriore profilo di censura è manifestamente infondato.

In relazione al prospettato vizio di formazione del consenso, occorre ricordare, in via preliminare, che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.).

Sul piano formale, si osserva che, in tema di patteggíamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01), laddove, nel caso di specie, l'impugnazione, più che a un vizio, fa riferimento alla scelta di accedere al rito speciale anche senza la sostituzione della pena.Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, la volontà del ricorrente non può ritenersi affetta da deficit volitivo assoluto: egli ben sapeva di avere avanzato richiesta di disponibilità all'ente che, per quanto a sua conoscenza, non si era ancora pronunciato.

Tale pronuncia, tuttavia, sarebbe potuta intervenire anche successivamente, consentendogli di non optare per il rito alternativo nei termini in ultimo formalizzati, qualora avesse ritenuto essenziale la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili.

In ogni caso, va ribadito che il sistema processuale penale non riconosce l'istituto della presupposizione interna come motivo di rilevabilità ex post di un vizio della volontà .

La volontà manifestata, liberamente, dalla parte concorre infatti al perfezionamento dell'atto processuale corrispondente, che può essere invalidato ex post, in via eccezionale, solo in rapporto alla conclamata inesistenza o apparenza della volontà medesima; e ciò in rapporto al generale principio di tassatività delle sanzioni processuali.

In effetti, dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema, relativi all'istituto della applicazione della pena su richiesta, emerge la impossibilità, per la parte, di invocare un erroneo convincimento circa pretesi vizi interni della volontà manifestata (v. sul tema, Sez.

V n. 7445 del 3.10.2013, rv 259512; Sez.

VI n. 6580 del 15.2.2000, rv 217101; Sez.

IV n. 888 del 19.3.1999, rv 214592; Sez.

VI n. 2099 del 2;.5.1995, rv 202152).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2024 del GIP TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza emessa in data 29 novembre 2024, con la quale il GIP del Tribunale di Verona ha applicato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 2 e giorni 20 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e la confisca del mezzo, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 ottobre 2021. 2. Il ricorrente, con un unico motivo, chiede che la sentenza venga annullata, ricorrendo l'ipotesi della sussistenza di un vizio del consenso, derivante da un errore incolpevole nella formazione della volontà dell'imputato. Precisa che all'originaria richiesta di applicazione della pena con la previsione della sostituzione con i lavori di pubblica utilità, il P.M. aveva dato parere favorevole, ma in sede di udienza, le parti avevano modificato l'accordo - accolto dal GIP con sentenza - per mancanza del presupposto necessario della disponibilità di un ente convenzionato, sì che la pena era stata concordata in mesi 2 e giorni 20 di arresto e ad euro 1.500 di ammenda, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Successivamente alla pronuncia, però, il difensore aveva rinvenuto nella SPAM della propria e-mail la comunicazione della disponibilità del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. A parere del ricorrente, quindi, il nuovo accordo si era perfezionato sulla base della errata incolpevole convinzione della mancanza di disponibilità dell'ente interpellato, tale da rendere la volontà della parte e il nuovo accordo viziati. In ogni caso, prosegue il ricorrente, l'accordo originario, già perfezionato, non sarebbe stato modificabile, sicchè la sentenza che ha ratificato la versione modificata, risulterebbe comunque affetta da nullità. 3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'argomento concernente l'asserita nullità della sentenza che ha ratificato l'accordo riformulato è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Sezione, secondo cui prima della ratifica del giudice e della pronuncia della sentenza le parti possono congiuntamente modificare l'originario accordo o sostituirlo con un nuovo accordo (Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Cc. (dep. 22/10/2021) Rv. 282054 - 01).Si è osservato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diviene irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale di una parte, determinando effetti non reversibili nel procedimento (Sez. 5, n. 12195 del 19/02/2019, Scarlini, Rv. 276038). Va ricordato che si è superata l'originaria impostazione, secondo cui, in tema di patteggiannento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo (Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673) e si è consolidato il principio secondo cui la richiesta di applicazione della pena non è più unilateralmente revocabile una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero e nelle more della ratifica giudiziale dell'accordo così perfezionatosi (Sez. 5, n. 44456 del 27/06/2012, Bernardini, Rv. 254058). Tuttavia, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità del consenso già espresso non implicano l'immodificabilità dell'accordo, che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice ed alla pronuncia della sentenza. Tale regola risponde ai principi generali in materia negoziale, la cui applicazione risulta, peraltro, imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarie proprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ed alla finalità rieducativa della pena (sempre in Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021 Cc. (dep. 22/10/2021) Rv. 282054 - 01). Nel caso di specie, pertanto, la modifica congiunta dell'accordo di patteggiamento intervenuta prima della ratifica giudiziale risulta pienamente legittima e non inficia in alcun modo la validità della sentenza impugnata. 2. L'ulteriore profilo di censura è manifestamente infondato. In relazione al prospettato vizio di formazione del consenso, occorre ricordare, in via preliminare, che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). Sul piano formale, si osserva che, in tema di patteggíamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01), laddove, nel caso di specie, l'impugnazione, più che a un vizio, fa riferimento alla scelta di accedere al rito speciale anche senza la sostituzione della pena.Come correttamente osservato dal Procuratore Generale, la volontà del ricorrente non può ritenersi affetta da deficit volitivo assoluto: egli ben sapeva di avere avanzato richiesta di disponibilità all'ente che, per quanto a sua conoscenza, non si era ancora pronunciato. Tale pronuncia, tuttavia, sarebbe potuta intervenire anche successivamente, consentendogli di non optare per il rito alternativo nei termini in ultimo formalizzati, qualora avesse ritenuto essenziale la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili. In ogni caso, va ribadito che il sistema processuale penale non riconosce l'istituto della presupposizione interna come motivo di rilevabilità ex post di un vizio della volontà . La volontà manifestata, liberamente, dalla parte concorre infatti al perfezionamento dell'atto processuale corrispondente, che può essere invalidato ex post, in via eccezionale, solo in rapporto alla conclamata inesistenza o apparenza della volontà medesima; e ciò in rapporto al generale principio di tassatività delle sanzioni processuali. In effetti, dagli arresti giurisprudenziali intervenuti sul tema, relativi all'istituto della applicazione della pena su richiesta, emerge la impossibilità, per la parte, di invocare un erroneo convincimento circa pretesi vizi interni della volontà manifestata (v. sul tema, Sez. V n. 7445 del 3.10.2013, rv 259512; Sez. VI n. 6580 del 15.2.2000, rv 217101; Sez. IV n. 888 del 19.3.1999, rv 214592; Sez. VI n. 2099 del 2;.5.1995, rv 202152). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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