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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08805/2026

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di Puglianello, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2541/2022 depositata il24.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale dicontestazione del 14.4.2020, elevato a suo carico dalla Polizia MunicipaleNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026del Comune di Puglianello il 14.4.2020, per la violazione dell’art. 142,comma 9° C.d.S., eccependone la nullità per l’incompetenza territorialedei verbalizzanti, la mancata contestazione immediata, l’irregolarità dellasegnaletica e la mancata indicazione delle caratteristiche della postazionedi rilevamento della velocità, se fissa o mobile, la mancata taratura dellostrumento e il suo posizionamento sulla corsia di marcia opposta a quelladi percorrenza.Costituitosi, il Comune di Puglianello contestava quanto ex adversodedotto e concludeva per il rigetto dell’opposizione.Con la sentenza n. 124/2021, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la prefata pronuncia.Nella resistenza del Comune appellato, con la sentenza n. 2541/2022 del25.11.2022, il Tribunale di Benevento confermava il provvedimentoimpugnato.

Dichiarava, anzitutto, infondata l’eccezione di incompetenzadella [OSCURATO:PERSONA], richiamando a sostegno della decisione leargomentazioni sviluppate dal primo Giudice sul punto; affermava, inoltre,che l’attestazione della regolarità della postazione di controllo elettronicodella velocità, contenuta nel verbale di accertamento dell’infrazione,godeva di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e che, in ogni caso,l’automobilista opponente non aveva assolto all’onere, su di lui gravante,di provare l’irregolarità della segnalazione della postazione.

Infine, ilgiudice di secondo grado dichiarava che l’utilizzo dell’autovelox sul trattodi strada de quo, individuato in forza di decreto prefettizio, esonerava perlegge l’autorità accertante dall’obbligo di contestazione immediata, e che,dalla documentazione in atti emergeva che l’installazione dell’apparecchioera stata autorizzata dall’ANAS, Ente proprietario della strada, peraccertamenti di velocità su entrambi i sensi di marcia.Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, affidandosi a cinque doglianze, ed il Comune di Puglianelloha resistito con controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità dellaproduzione dell'attestazione della cancelleria di passaggio in giudicatodella sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 124/2021,che essendo passata in giudicato prima dell'inizio del presente giudizio nelgennaio 2023, doveva essere prodotta con il ricorso introduttivo e non conla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., mentre in realtà con il ricorso é statadepositata solo la sentenza suddetta.1) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., èdenunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, commi 3° e 7° delD.lgs. n. 285/1992, e dell’art. 4, comma 4° D.P.R. n. 492/1992, per avereil Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che la strada de quo, chepoteva essere inquadrata come strada locale, fosse classificabile, invece,come strada extraurbana secondaria, appartenente al Comune diPuglianello e soggetta alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] delpredetto Ente.Si assume che la S.S.

Telesina nel tratto extraurbano (km 35+050) in cuida postazione fissa é stato rilevato l'eccesso di velocità contestato nonpotesse qualificarsi come strada extraurbana secondaria ex art. 2 comma3 lettera C del D. Lgs. n. 285/1992, perché priva di banchine, e chedovesse qualificarsi come strada di cui all'art. 2 comma 3 lettera F delcitato decreto, con la conseguenza che in base all'art. 2 comma 7 delD.Lgs. n. 285/1992 il tratto di strada in questione non apparterrebbe alterritorio del Comune di Puglianello (avente popolazione inferiore a 10.000Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026abitanti) e non sarebbe quindi soggetto alla giurisdizione della Poliziamunicipale di Puglianello, che aveva contestato la violazione.Il motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché non sonostati offerti elementi per superare il consolidato orientamento di questaCorte sulla questione.Ed invero, l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento, che haconfermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado, ha affermato che gli organi di polizia municipale, nelterritorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la lorostradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia dellastrada che attraversa lo stesso.

Pertanto, tali organi ben possonoeffettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codicedella strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia unastrada statale al di fuori del centro abitato, come affermato dalla sentenzan. 19755 del 27.9.2011 di questa Corte, e ciò anche quando la strada nonsia di proprietà del Comune, come affermato nell'ordinanza n. 3839/2019di questa Corte.

Il giudice di secondo grado ha poi confermato la sentenzadi primo grado, che aveva evidenziato come ai sensi dell'art. 13 comma 3della L. n. 689/1981, dell'art. 57 c.p.p., dell'art. 5 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 65,e degli articoli 11 e 12 del codice della strada, gli agenti di poliziamunicipale siano agenti di polizia giudiziaria abilitati all'accertamento delleviolazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di sommedi denaro nell'ambito del loro territorio di competenza, coincidente con ilterritorio comunale, richiamando le sentenze di questa Corte del19.3.2014 n.6432, del 18.10.2011 n. 21523, del 12.10.2011 n. 21021, del28.4.2011 n.9497 e 9467 e del 3.3.2008 n. 5771.In particolare la sentenza n. 6432/2014 ha stabilito che l'art. 4 comma 1del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 121, convertito con modificazioni nella L. 1.8.2002n. 168, che ha escluso la contestazione immediata per le autostrade e leNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026strade extraurbane principali, non ha invece escluso l'uso delleapparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori di quelle strade,lasciando in vigore le disposizioni che consentono tale utilizzazione,seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioniespressamente previste dall'art. 201, comma I-bis, C.d.S. (Cass. sez. un.13.3.2012 n. 3936; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 18.10.2011n.21253; Cass. 27.9.2011 n. 19755; Cass. 10.1.2008 n. 1889).Ulteriormente la sentenza n. 6432/2014 di questa Corte, dalla quale nonvi é ragione di discostarsi, ha rammentato che secondo il costanteorientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, inconformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689/1981,in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, inquanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'interoterritorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia dicircolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tuttotale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato.Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agentidella polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territoriocomunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essicompiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto ilprofilo della competenza dell'organo accertatore, restandol'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementiesterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass.18.10.2011 n.21523; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 28.4.2011n.9497 e 9478; Cass. 3.3.2008 n. 5771).Alla luce di tale consolidato orientamento di questa Corte, e del fatto chenel verbale di accertamento in questione é stato attestato fino a querela difalso, come rilevato nella sentenza impugnata, che il tratto della S.S.Telesina in questione ricadeva “in agro del Comune di Puglianello”, comeriportato dagli agenti della Polizia municipale di tale comune, che per leNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026funzioni svolte devono necessariamente essere a conoscenza dei confinidel territorio del Comune dal quale dipendono, il primo motivo vadisatteso.2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degliarticoli 2700 c.c., 77, comma 7° del regolamento di esecuzione del D. Lgs.n. 285/1992, per avere il Tribunale adito operato una pedissequariproduzione del verbale impugnato, ritenendo che le dichiarazioni in essocontenute, rese dal verbalizzante in relazione alla visibilità e allacollocazione della segnaletica, godessero della fede privilegiata di cuiall’art. 2700 c.c., senza considerare che il ricorrente ne aveva dedottol’irregolarità sin dall’atto introduttivo del giudizio.Si ripropone la doglianza relativa alla collocazione di segnaletica delrilevamento di velocità da postazione fissa inadeguata, sia per la distanzainsufficiente dei cartelli, sia per la loro scarsa visibilità.

Si contrappone allamotivazione dell'impugnata sentenza, che ha fatto riferimento all'efficaciafino a querela di falso del verbale di accertamento, nel quale sono statisegnaletica stradale conforme alle disposizioni del regolamento diesecuzione del Codice della strada con riferimento specifico anche al nullaosta rilasciato dall'[OSCURATO:SOCIETA] (proprietaria della strada statale) perl'installazione del dispositivo e della segnaletica, alla documentazionefotografica ed al video prodotti in secondo grado con la memoriaillustrativa del 14.11.2022 depositata il 15.11.2022, asseritamenteraffiguranti cartelli che non avvisavano della possibilità di unacontestazione non immediata e che non indicavano il decreto prefettizioche l'avrebbe autorizzata, ed al decreto prefettizio che era stato prodottogià in primo grado che aveva accertato, la mancata visibilità dei segnali dipreavvertimento, del quale peraltro il giudice di secondo grado avevatenuto conto compensando le spese processuali.Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026Preliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità delle foto edel video allegati dal ricorrente solo con la memoria illustrativa del14.11.2022 nel giudizio di secondo grado, che pertanto il Tribunale diBenevento non ha tenuto in considerazione, non avendone dispostal'acquisizione d'ufficio, ed essendosi opposto il Comune di Puglianello allaloro acquisizione.

Risulta poi inconferente il richiamo alla sentenzan.33108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, riferita ad una controversia dilavoro in cui si era dato atto dell'avvenuto esercizio del potere istruttorioofficioso nel giudizio di primo grado, del quale nella specie non vi étraccia.La sentenza impugnata non solo ha dato atto della fidefacienza del verbalenella parte in cui ha attestato la presenza della segnaletica stradaleconforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del Codice dellastrada e resa ben visibile grazie ad un segnale raffigurante l'organo dipolizia operante, richiamando in proposito l'ordinanza n. 10716 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, ma ha sottolineato come l'attuale ricorrentenon abbia assolto l'onere a suo carico di provare l'inadeguatezza di talesegnaletica, richiamando in proposito l'ordinanza di questa Corte n. 23566del 9.10.2017, con una motivazione pienamente adeguata.Si può aggiungere che, anche più recentemente, questa Corte hariconosciuto la necessità di proporre querela di falso per confutarel'attestazione fidefaciente del verbale nella parte relativa alla circostanzadell'attestazione dell'effettiva apposizione dei segnali di preavviso (Cass.n. 11792/2020 e nello stesso senso Cass. sez. un. n. 17355/2009).E' poi il caso di ribadire che, in materia di accertamento di violazioni dellenorme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura dicontrollo comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007,art. 2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici dicontrollo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - nonstabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o deiNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazionecon adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, inmodo da garantirne il tempestivo avvistamento (come accertato conl'impugnata sentenza alle pagine 4 e 5), con la conseguenza che ladistanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione dirilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senzache assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione didivieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguanolungo la medesima strada (Cass. 28.3.2023 n.8689; Cass. n.20327/2018;Cass. n. 25769/2013).3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., è censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 200 delD.Lgs. n.285/1992.

Ci si duole che non sia stata data comunicazione,mediante opportuna informativa nel tratto stradale in questione, dellapossibilità di accertare da remoto la violazione del limite di velocità senzaprocedere all'immediata contestazione, e del provvedimento prefettizioche avrebbe autorizzato tale possibilità, ed a sostegno si invocano lefotografie ed il video prodotti con la memoria illustrativa depositata il15.11.2022 nel giudizio di secondo grado.Il motivo é inammissibile perché, ribadito quanto già osservato sullatardività della documentazione prodotta nel corso del giudizio di secondogrado dall'attuale ricorrente, non si confronta con la motivazionedell'impugnata sentenza, che a pagina 4 ha dato atto della produzione daparte del Comune di Puglianello del decreto del Prefetto di Beneventon.13339/Area III Sist.

Sanz. di assoggettamento del tratto della S.S.Telesina in questione a controllo elettronico di velocità senza obbligo dicontestazione immediata, della sua menzione nel verbale di accertamento(vedi pagina 7 secondo capoverso), dell'irrilevanza dell'eventuale ecomunque non provata mancata menzione dell'autorizzazione prefettiziasul retro dei cartelli segnaletici in relazione all'art. 77 comma 7 del DPRNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026n.495/1992 (Cass. n. 13641/2010; Cass. 31.7.2007 n.16884) edell'adeguato preavviso segnaletico della postazione di rilevazioneemergente anche dal verbale di accertamento.Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adunanza camerale ilricorrente ha cercato di far rientrare, nella censura del terzo motivo, ladoglianza sul fatto che l'apparecchio di rilevamento utilizzato, pur indicatosul verbale di accertamento come omologato, sarebbe stato in realtà soloapprovato e non omologato, ma si tratta di un motivo nuovo edinammissibile, che non solo non figura nel ricorso, ma neppurecorrisponde ad una doglianza prospettata nei precedenti gradi di giudizio epertanto non é esaminabile nel merito in questa sede.4) Con il quarto motivo, ci si duole, ai sensi dell'art. 360 comma primon.5) c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dallacircostanza che l'ANAS, ente proprietario della strada in questione, avevaautorizzato l'installazione della palina di sostegno dell'apparecchio dirilevazione della velocità solo sul lato destro della S.S. 372, direzioneCaianello-Benevento, mentre la rilevazione contestata si riferiva ad unveicolo marciante nell'opposta direzione Benevento-Caianello.Il motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppiaconforme”, in quanto le sentenze di primo e di secondo grado hannoricostruito i fatti allo stesso modo ed il ricorrente non ha segnalato traesse l'esistenza di difformità, come sarebbe stato suo onere.5) Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.5) c.p.c., il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza recherebbe unamotivazione meramente apparente, perché si sarebbe limitata adassemblare passi di sentenze del Tribunale di Benevento e di questa Cortesenza rendere percepibili le ragioni della decisione adottata.Tale motivo é palesemente infondato, in quanto come già rappresentatonel trattare dei precedenti motivi, la sentenza impugnata ha diffusamenteargomentato, ben oltre il cosiddetto “minimum costituzionale” le ragioniNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026della decisione adottata, richiamando sia prove documentali fornite edelementi di fatto attestati dal verbale di accertamento facente fede fino aquerela di falso, sia precedenti giurisprudenziali specifici, spiegando efacendo proprie le soluzioni da essi date alle molteplici doglianzedell'attuale ricorrente e consentendo pienamente di comprendere l'iterlogico seguito per addivenire alla conferma della sentenza di primo grado,anche se con motivazioni evidentemente sgradite all'attuale ricorrente.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenzae vengono liquidate in dispositivo in favore del Comune di Puglianello.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore del Comune di Puglianello delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 350,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%.

Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Puglianello, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2541/2022 depositata il24.11.2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26.3.2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il verbale dicontestazione del 14.4.2020, elevato a suo carico dalla Polizia MunicipaleNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026del Comune di Puglianello il 14.4.2020, per la violazione dell’art. 142,comma 9° C.d.S., eccependone la nullità per l’incompetenza territorialedei verbalizzanti, la mancata contestazione immediata, l’irregolarità dellasegnaletica e la mancata indicazione delle caratteristiche della postazionedi rilevamento della velocità, se fissa o mobile, la mancata taratura dellostrumento e il suo posizionamento sulla corsia di marcia opposta a quelladi percorrenza.Costituitosi, il Comune di Puglianello contestava quanto ex adversodedotto e concludeva per il rigetto dell’opposizione.Con la sentenza n. 124/2021, il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] interponeva appello avverso la prefata pronuncia.Nella resistenza del Comune appellato, con la sentenza n. 2541/2022 del25.11.2022, il Tribunale di Benevento confermava il provvedimentoimpugnato. Dichiarava, anzitutto, infondata l’eccezione di incompetenzadella [OSCURATO:PERSONA], richiamando a sostegno della decisione leargomentazioni sviluppate dal primo Giudice sul punto; affermava, inoltre,che l’attestazione della regolarità della postazione di controllo elettronicodella velocità, contenuta nel verbale di accertamento dell’infrazione,godeva di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. e che, in ogni caso,l’automobilista opponente non aveva assolto all’onere, su di lui gravante,di provare l’irregolarità della segnalazione della postazione. Infine, ilgiudice di secondo grado dichiarava che l’utilizzo dell’autovelox sul trattodi strada de quo, individuato in forza di decreto prefettizio, esonerava perlegge l’autorità accertante dall’obbligo di contestazione immediata, e che,dalla documentazione in atti emergeva che l’installazione dell’apparecchioera stata autorizzata dall’ANAS, Ente proprietario della strada, peraccertamenti di velocità su entrambi i sensi di marcia.Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026Avverso tale sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso aquesta Corte, affidandosi a cinque doglianze, ed il Comune di Puglianelloha resistito con controricorso.Nell’imminenza dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositatomemoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità dellaproduzione dell'attestazione della cancelleria di passaggio in giudicatodella sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] n. 124/2021,che essendo passata in giudicato prima dell'inizio del presente giudizio nelgennaio 2023, doveva essere prodotta con il ricorso introduttivo e non conla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., mentre in realtà con il ricorso é statadepositata solo la sentenza suddetta.1) Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., èdenunziata la violazione o falsa applicazione dell’art. 2, commi 3° e 7° delD.lgs. n. 285/1992, e dell’art. 4, comma 4° D.P.R. n. 492/1992, per avereil Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che la strada de quo, chepoteva essere inquadrata come strada locale, fosse classificabile, invece,come strada extraurbana secondaria, appartenente al Comune diPuglianello e soggetta alla giurisdizione della [OSCURATO:PERSONA] delpredetto Ente.Si assume che la S.S. Telesina nel tratto extraurbano (km 35+050) in cuida postazione fissa é stato rilevato l'eccesso di velocità contestato nonpotesse qualificarsi come strada extraurbana secondaria ex art. 2 comma3 lettera C del D. Lgs. n. 285/1992, perché priva di banchine, e chedovesse qualificarsi come strada di cui all'art. 2 comma 3 lettera F delcitato decreto, con la conseguenza che in base all'art. 2 comma 7 delD.Lgs. n. 285/1992 il tratto di strada in questione non apparterrebbe alterritorio del Comune di Puglianello (avente popolazione inferiore a 10.000Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026abitanti) e non sarebbe quindi soggetto alla giurisdizione della Poliziamunicipale di Puglianello, che aveva contestato la violazione.Il motivo é inammissibile ex art. 360 bis n. 1) c.p.c., perché non sonostati offerti elementi per superare il consolidato orientamento di questaCorte sulla questione.Ed invero, l'impugnata sentenza del Tribunale di Benevento, che haconfermato la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] diprimo grado, ha affermato che gli organi di polizia municipale, nelterritorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la lorostradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia dellastrada che attraversa lo stesso. Pertanto, tali organi ben possonoeffettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codicedella strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia unastrada statale al di fuori del centro abitato, come affermato dalla sentenzan. 19755 del 27.9.2011 di questa Corte, e ciò anche quando la strada nonsia di proprietà del Comune, come affermato nell'ordinanza n. 3839/2019di questa Corte. Il giudice di secondo grado ha poi confermato la sentenzadi primo grado, che aveva evidenziato come ai sensi dell'art. 13 comma 3della L. n. 689/1981, dell'art. 57 c.p.p., dell'art. 5 della L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 65,e degli articoli 11 e 12 del codice della strada, gli agenti di poliziamunicipale siano agenti di polizia giudiziaria abilitati all'accertamento delleviolazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di sommedi denaro nell'ambito del loro territorio di competenza, coincidente con ilterritorio comunale, richiamando le sentenze di questa Corte del19.3.2014 n.6432, del 18.10.2011 n. 21523, del 12.10.2011 n. 21021, del28.4.2011 n.9497 e 9467 e del 3.3.2008 n. 5771.In particolare la sentenza n. 6432/2014 ha stabilito che l'art. 4 comma 1del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 121, convertito con modificazioni nella L. 1.8.2002n. 168, che ha escluso la contestazione immediata per le autostrade e leNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026strade extraurbane principali, non ha invece escluso l'uso delleapparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori di quelle strade,lasciando in vigore le disposizioni che consentono tale utilizzazione,seppure con l'obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioniespressamente previste dall'art. 201, comma I-bis, C.d.S. (Cass. sez. un.13.3.2012 n. 3936; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 18.10.2011n.21253; Cass. 27.9.2011 n. 19755; Cass. 10.1.2008 n. 1889).Ulteriormente la sentenza n. 6432/2014 di questa Corte, dalla quale nonvi é ragione di discostarsi, ha rammentato che secondo il costanteorientamento di questa Corte, gli agenti ed ufficiali di polizia municipale, inconformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della L. n. 689/1981,in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, inquanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa all'interoterritorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia dicircolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tuttotale territorio, anche, quindi, su strade statali al di fuori del centro abitato.Ne deriva che, una volta stabilito che gli ufficiali e gli agentidella polizia municipale hanno tale potere nell'ambito dell'intero territoriocomunale, gli accertamenti di violazioni del codice della strada da essicompiuti in tale territorio debbono ritenersi per ciò stesso legittimi sotto ilprofilo della competenza dell'organo accertatore, restandol'organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementiesterni all'accertamento, ininfluenti su detta competenza (Cass.18.10.2011 n.21523; Cass. 12.10.2011 n. 21021; Cass. 28.4.2011n.9497 e 9478; Cass. 3.3.2008 n. 5771).Alla luce di tale consolidato orientamento di questa Corte, e del fatto chenel verbale di accertamento in questione é stato attestato fino a querela difalso, come rilevato nella sentenza impugnata, che il tratto della S.S.Telesina in questione ricadeva “in agro del Comune di Puglianello”, comeriportato dagli agenti della Polizia municipale di tale comune, che per leNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026funzioni svolte devono necessariamente essere a conoscenza dei confinidel territorio del Comune dal quale dipendono, il primo motivo vadisatteso.2) Con il secondo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.3) c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degliarticoli 2700 c.c., 77, comma 7° del regolamento di esecuzione del D. Lgs.n. 285/1992, per avere il Tribunale adito operato una pedissequariproduzione del verbale impugnato, ritenendo che le dichiarazioni in essocontenute, rese dal verbalizzante in relazione alla visibilità e allacollocazione della segnaletica, godessero della fede privilegiata di cuiall’art. 2700 c.c., senza considerare che il ricorrente ne aveva dedottol’irregolarità sin dall’atto introduttivo del giudizio.Si ripropone la doglianza relativa alla collocazione di segnaletica delrilevamento di velocità da postazione fissa inadeguata, sia per la distanzainsufficiente dei cartelli, sia per la loro scarsa visibilità. Si contrappone allamotivazione dell'impugnata sentenza, che ha fatto riferimento all'efficaciafino a querela di falso del verbale di accertamento, nel quale sono statisegnaletica stradale conforme alle disposizioni del regolamento diesecuzione del Codice della strada con riferimento specifico anche al nullaosta rilasciato dall'[OSCURATO:SOCIETA] (proprietaria della strada statale) perl'installazione del dispositivo e della segnaletica, alla documentazionefotografica ed al video prodotti in secondo grado con la memoriaillustrativa del 14.11.2022 depositata il 15.11.2022, asseritamenteraffiguranti cartelli che non avvisavano della possibilità di unacontestazione non immediata e che non indicavano il decreto prefettizioche l'avrebbe autorizzata, ed al decreto prefettizio che era stato prodottogià in primo grado che aveva accertato, la mancata visibilità dei segnali dipreavvertimento, del quale peraltro il giudice di secondo grado avevatenuto conto compensando le spese processuali.Numero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026Preliminarmente occorre rilevare la tardività ed inammissibilità delle foto edel video allegati dal ricorrente solo con la memoria illustrativa del14.11.2022 nel giudizio di secondo grado, che pertanto il Tribunale diBenevento non ha tenuto in considerazione, non avendone dispostal'acquisizione d'ufficio, ed essendosi opposto il Comune di Puglianello allaloro acquisizione. Risulta poi inconferente il richiamo alla sentenzan.33108 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, riferita ad una controversia dilavoro in cui si era dato atto dell'avvenuto esercizio del potere istruttorioofficioso nel giudizio di primo grado, del quale nella specie non vi étraccia.La sentenza impugnata non solo ha dato atto della fidefacienza del verbalenella parte in cui ha attestato la presenza della segnaletica stradaleconforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione del Codice dellastrada e resa ben visibile grazie ad un segnale raffigurante l'organo dipolizia operante, richiamando in proposito l'ordinanza n. 10716 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte, ma ha sottolineato come l'attuale ricorrentenon abbia assolto l'onere a suo carico di provare l'inadeguatezza di talesegnaletica, richiamando in proposito l'ordinanza di questa Corte n. 23566del 9.10.2017, con una motivazione pienamente adeguata.Si può aggiungere che, anche più recentemente, questa Corte hariconosciuto la necessità di proporre querela di falso per confutarel'attestazione fidefaciente del verbale nella parte relativa alla circostanzadell'attestazione dell'effettiva apposizione dei segnali di preavviso (Cass.n. 11792/2020 e nello stesso senso Cass. sez. un. n. 17355/2009).E' poi il caso di ribadire che, in materia di accertamento di violazioni dellenorme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura dicontrollo comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007,art. 2 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici dicontrollo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - nonstabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o deiNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazionecon adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, inmodo da garantirne il tempestivo avvistamento (come accertato conl'impugnata sentenza alle pagine 4 e 5), con la conseguenza che ladistanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione dirilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senzache assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione didivieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguanolungo la medesima strada (Cass. 28.3.2023 n.8689; Cass. n.20327/2018;Cass. n. 25769/2013).3) Con il terzo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3)c.p.c., è censurata la violazione o falsa applicazione dell’art. 200 delD.Lgs. n.285/1992. Ci si duole che non sia stata data comunicazione,mediante opportuna informativa nel tratto stradale in questione, dellapossibilità di accertare da remoto la violazione del limite di velocità senzaprocedere all'immediata contestazione, e del provvedimento prefettizioche avrebbe autorizzato tale possibilità, ed a sostegno si invocano lefotografie ed il video prodotti con la memoria illustrativa depositata il15.11.2022 nel giudizio di secondo grado.Il motivo é inammissibile perché, ribadito quanto già osservato sullatardività della documentazione prodotta nel corso del giudizio di secondogrado dall'attuale ricorrente, non si confronta con la motivazionedell'impugnata sentenza, che a pagina 4 ha dato atto della produzione daparte del Comune di Puglianello del decreto del Prefetto di Beneventon.13339/Area III Sist. Sanz. di assoggettamento del tratto della S.S.Telesina in questione a controllo elettronico di velocità senza obbligo dicontestazione immediata, della sua menzione nel verbale di accertamento(vedi pagina 7 secondo capoverso), dell'irrilevanza dell'eventuale ecomunque non provata mancata menzione dell'autorizzazione prefettiziasul retro dei cartelli segnaletici in relazione all'art. 77 comma 7 del DPRNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026n.495/1992 (Cass. n. 13641/2010; Cass. 31.7.2007 n.16884) edell'adeguato preavviso segnaletico della postazione di rilevazioneemergente anche dal verbale di accertamento.Nella memoria depositata nell'imminenza dell'adunanza camerale ilricorrente ha cercato di far rientrare, nella censura del terzo motivo, ladoglianza sul fatto che l'apparecchio di rilevamento utilizzato, pur indicatosul verbale di accertamento come omologato, sarebbe stato in realtà soloapprovato e non omologato, ma si tratta di un motivo nuovo edinammissibile, che non solo non figura nel ricorso, ma neppurecorrisponde ad una doglianza prospettata nei precedenti gradi di giudizio epertanto non é esaminabile nel merito in questa sede.4) Con il quarto motivo, ci si duole, ai sensi dell'art. 360 comma primon.5) c.p.c., dell'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dallacircostanza che l'ANAS, ente proprietario della strada in questione, avevaautorizzato l'installazione della palina di sostegno dell'apparecchio dirilevazione della velocità solo sul lato destro della S.S. 372, direzioneCaianello-Benevento, mentre la rilevazione contestata si riferiva ad unveicolo marciante nell'opposta direzione Benevento-Caianello.Il motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. per “doppiaconforme”, in quanto le sentenze di primo e di secondo grado hannoricostruito i fatti allo stesso modo ed il ricorrente non ha segnalato traesse l'esistenza di difformità, come sarebbe stato suo onere.5) Con il quinto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°,n.5) c.p.c., il ricorrente si duole che l'impugnata sentenza recherebbe unamotivazione meramente apparente, perché si sarebbe limitata adassemblare passi di sentenze del Tribunale di Benevento e di questa Cortesenza rendere percepibili le ragioni della decisione adottata.Tale motivo é palesemente infondato, in quanto come già rappresentatonel trattare dei precedenti motivi, la sentenza impugnata ha diffusamenteargomentato, ben oltre il cosiddetto “minimum costituzionale” le ragioniNumero registro generale 2728/2023Numero sezionale 784/2026Numero di raccolta generale 8805/2026Data pubblicazione 08/04/2026della decisione adottata, richiamando sia prove documentali fornite edelementi di fatto attestati dal verbale di accertamento facente fede fino aquerela di falso, sia precedenti giurisprudenziali specifici, spiegando efacendo proprie le soluzioni da essi date alle molteplici doglianzedell'attuale ricorrente e consentendo pienamente di comprendere l'iterlogico seguito per addivenire alla conferma della sentenza di primo grado,anche se con motivazioni evidentemente sgradite all'attuale ricorrente.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenzae vengono liquidate in dispositivo in favore del Comune di Puglianello.Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art.13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriorecontributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore del Comune di Puglianello delle spese processuali del giudizio dilegittimità, liquidate in € 200,00 per spese ed € 350,00 per compensi,oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Dà atto che sussistono ipresupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R.n.115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico delricorrente, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26.3.2026Il PresidenteMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 08805/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris