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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 40718/2023

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ORDINANZA La Corte, letto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., letti gli atti del procedimento N. 37543/2022 R.G., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Sesta Sezione; rilevato che, nel dispositivo della sentenza, limitatamente al capo 7) di imputazione, le spese legali riconosciute per rappresentanza e difesa delle costituite parti civili per mero errore materiale - perché in assenza di apposita richiesta - sono state distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] erroneamente indicato come "antistatario"; rilevato, altresì, che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente indicato come "Antonio"; ritenuto che le correzioni richieste non incidono sulla sentenza; rilevato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale; letta la memoria di parte civile, che ha insistito per la correzone del dispositivo della sentenza.

P.Q.M.

Letto l'art. 625-bis, secondo comma, cod. proc. pen., dispone correggersi la sentenza emessa il 25/05/2023 dalla Sezione Sesta di questa Corte nel senso che: - dopo la frase "condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge" sia eliminata la frase "con attribuzione al procuratore antistatario"; - laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi [OSCURATO:PERSONA].

Manda la cancelleria per l'annotazione sull'originale.

Così deciso il 27 settembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA La Corte, letto l'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen., letti gli atti del procedimento N. 37543/2022 R.G., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorrenti le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Sesta Sezione; rilevato che, nel dispositivo della sentenza, limitatamente al capo 7) di imputazione, le spese legali riconosciute per rappresentanza e difesa delle costituite parti civili per mero errore materiale - perché in assenza di apposita richiesta - sono state distratte in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] erroneamente indicato come "antistatario"; rilevato, altresì, che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato erroneamente indicato come "Antonio"; ritenuto che le correzioni richieste non incidono sulla sentenza; rilevato che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale; letta la memoria di parte civile, che ha insistito per la correzone del dispositivo della sentenza. P.Q.M. Letto l'art. 625-bis, secondo comma, cod. proc. pen., dispone correggersi la sentenza emessa il 25/05/2023 dalla Sezione Sesta di questa Corte nel senso che: - dopo la frase "condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.686, oltre accessori di legge" sia eliminata la frase "con attribuzione al procuratore antistatario"; - laddove è scritto [OSCURATO:PERSONA] debba intendersi [OSCURATO:PERSONA]. Manda la cancelleria per l'annotazione sull'originale. Così deciso il 27 settembre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 40718/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris