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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2024

Cassazione n. 38164/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso con cui si censura il difetto di motivazione della sentenza quanto alla valutazione del contenuto della richiesta formulata dalle parti, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento (v. già Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv. 257066 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 del G.i.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di rapina aggravata; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; rilevato, infatti, che il ricorso con cui si censura il difetto di motivazione della sentenza quanto alla valutazione del contenuto della richiesta formulata dalle parti, risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., poiché secondo la giurisprudenza della Corte è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato teso a dolersi della motivazione di accoglimento di una sua esplicita richiesta di patteggiamento (v. già Sez. 2, n. 31048 del 13/06/2013, Marinelli, Rv. 257066 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 11 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 38164/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris