CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 31333/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso 21649-2016 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2022 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUIGI 2495 CALIULO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro N.R.G. 21469/2016 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 2797/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello dell'INPS e confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] di rilìquidazione della pensione di anzianità con i criteri previsti dall'AGO, ritenendo non applicabile il principio del cosiddetto pro rata, previsto dalla legge nr. 289 del 2002, art. 42, comma 3, in quanto riservato ai dirigenti ancora iscritti all'Inpdai alla data di soppressione dell'ente. N.R.G. 21469/2016 2. La Corte territoriale ha precisato che il Gola vantava contribuzione all'Inps dal 1971 al 1980, all'Inpdai dal 1981 al 1989 e, infine, nuovamente all'Inps dal 1989 al 2008 e che l'Inps aveva liquidato la pensione applicando la legge nr. 289 del 2002, art. 42, ed il principio del pro rata e quindi calcolando una quota determinata sulla base dell'anzianità contributiva Inpdai ed una quota sulla base dell'anzianità contributiva Inps. 3. I giudici di merito, in particolare, hanno ritenuto che la legge nr. 289 del 2002, art. 42 - che, sopprimendo l'INPDAI e trasferendo le relative posizioni all'INPS, aveva stabilito che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali venisse uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti con effetto dal 1.1.2003 - si applicasse soltanto ai lavoratori che, alla data di soppressione dell'INPDAI, erano ancora assicurati presso quest'ultimo e non anche a quelli che, come l'assicurato, erano nelle more passati alla gestione INPS. 4. Avverso la sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 6. Il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, nr. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, nr. 176. 7. L'INPS e il controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8. L'Inps denuncia violazione della legge nr. 289 del 2002, art. 42, della legge n. 297 del 1982, art. 3. 9. Osserva che quello del pro rata costituisce principio generale disciplinante l'integrazione fra i due regimi pensionistici e che, pertanto, non è corretta la statuizione della Corte territoriale che lo ha escluso per le pensioni liquidate a coloro che non erano assicurati presso l'Inpdai al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 9. Il motivo è fondato, dovendosi dare continuità ai principi già espressi in numerose sentenze che si sono occupate della medesima questione (cfr. Cass. nn. 4897 e 19036 del 2017; Cass. nr. 3321 del 2018; Cass. nr. 23573 del 2019; Cass. nr.N.R.G. 21469/2016 2851 del 2020; Cass. nr. 7356 del 2021 ed altre numerose conformi). 10. La Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che, dal momento che la legge n. 289 del 2002 ha operato il trasferimento dei contributi dall'INPDAI all'INPS mediante iscrizione «con evidenza contabile separata», ossia in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal D.P.R. n. 58 del 1976, l'art. 42, comma 3, prima parte, della legge citata, disponendo che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1 gennaio 2003, ha introdotto un principio di carattere generale, senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31.12.2002, con la conseguenza che, ai fini della liquidazione della pensione, la retribuzione pensionabile propria dell'assicurato già iscritto all'INPDAI deve essere individuata in relazione alle retribuzioni che sarebbero state utili nel caso di un'ipotetica liquidazione del trattamento pensionistico da parte dell'INPDAI, in quanto il rinvio della L. nr. 289 del 2002, art. 42, al D.Lgs. n. 181 del 1997, art. 3, comma 7, nonché lo stesso meccanismo del pro rata adottato nell'art. 42 cit., costituiscono manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri. 11. Non essendosi la Corte di merito uniformata a tale principio, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per l'esame delle domande assorbite. 12. Il giudice designato provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. N.R.G. 21469/2016 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di