CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 01325/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFTestoVuoto. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1467/2024 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21657/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 febbraio 1973; avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Tribunale di Pesaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene- rale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ad An- drea Cerio la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila di multa (pena integralmente sostituita, ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen., con 840 ore di lavori di pubblica utilità) disponendo contestualmente la confisca del denaro in sequestro. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 1325/2025 Roma, lì, 13/01/2025 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo, formulato in termini di violazione di legge (in relazione all’art. 166 TUF), censura il disposto aumento della pena a titolo di continuazione. La norma incriminatrice, sostiene la difesa, prevede una pluralità di fattispecie di reato, ma, alla commissione di più condotte (fra quelle indicate alle lettere A, B, C e C-bis), non consegue il perfezionamento di una pluralità di reati, per cui, anche in presenza di una pluralità di condotte, il reato rimane unico. A riscontro della correttezza dell’assunto, la stessa formulazione del capo d’imputazione, nel quale non si parla di “reati” (ma di “reato”), né si richiama, fra le norme indicate, l’art. 81 del codice penale. Ne consegue, pertanto, l’illegalità della pena applicata, determinata, appunto, prevedendo un aumento a titolo di continuazione. 2.2. Il secondo deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla tipologia di confisca adottata e alle ragioni per le quali è stata disposta l’appren- sione del denaro. Motivazione che, invece, doveva essere resa proprio in ragione della facoltatività della misura. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per come si è detto, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’illegalità della pena applicata, in ragione dell’aumento disposto a titolo di conti- nuazione tra più reati in realtà inesistenti (stante l’unicità dell’incriminazione pre- vista nell’art. 166 TUF). L’assunto difensivo, per come formulato, è indeducibile (avverso una sen- tenza definita con il rito del patteggiamento) ed è anche manifestamente infon- dato. Sotto tale ultimo profilo, a prescindere dalla natura della norma incriminatrice, l’art. 176 TUF (se essa preveda un'unica o più fattispecie di reato che possono concorrere), ciò che rileva è, da un canto, l’oggettiva pluralità delle condotte te- nute, sia nella dimensione fattuale (dato che già in sé impone l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen.), sia sotto il profilo della duplice qualità rive- stita dal ricorrente e dei soggetti coinvolti (coordinatore per l’Italia della [OSCURATO:PERSONA] e socio e collaboratore della società [OSCURATO:PERSONA]); dall’altro, comunque, la legalità complessiva della pena con- cordata (unico profilo deducibile, sotto il profilo sanzionatorio), in quanto conforme alla volontà delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per il reato conte- stato (anche a volerlo considerare unitario), potendosi considerare illegale soltanto quella non prevista dall'ordinamento giuridico e, quindi, eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. Dato non solo non sussistente in concreto (essendo il limite massimo edittale previsto per il reato contestato pari ad otto anni di reclusione ed euro diecimila di multa), ma neanche allegato nella prospet- tazione difensiva. 2. Ugualmente indeducibile è il secondo motivo di censura. Il ricorrente, per come si è detto, ha concordato la pena con il Pubblico Mini- stero e tanto, ai sensi dell’art. 448 cod. proc. pen., limita la ricorribilità per cassa- zione ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena. Laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazio- nale in ordine all’applicazione della confisca, essa stessa, per come esplicitamente evidenziato dalla Corte (e non specificamente contestato dal ricorrente) oggetto dell’accordo. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 28 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]