Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2025

Cassazione n. 41745/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

E m e s s o SENTENZA B E L M O N T E sul ricorso proposto da: L .M.

S A B R I N A D a : t o F i r m a avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di L'AQUILA - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6 9 a l * : 4 e i a l # : udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha i a S e r chiesto di rigettare il ricorso; C A udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha U A L I F I E D U A L I F I E D C A 1 S e rchiesto di accogliere il ricorso.

Q T R U S T P R O T R U S T P R O Q D a : D a : [OSCURATO:PERSONA] E m e s s o

1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicare a P E Z Z U L L O L.M. le misure cautelari del divieto di dimora in Vasto, R O S A P I E R A N G E L O C I R I L L O E m e s s o D a : D a : 1 t o t o F i r m a F i r m a dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate, in danno di B.M.

Con ordinanza del 24 luglio 2025, il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato all'indagato, in relazione al solo reato di lesioni personali aggravate, la misura del 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati. 2 4 d b 4 a Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato l : i a avrebbe arrecato alla compagna B.M. lesioni personali, aggravate dall'utilizzo di un coltello.

2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : della legge penale, in relazione all'art. 273 cod, proc. pen.

D E I Sostiene che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di misure cautelari.

L'ordinanza impugnata si fonderebbe su fatti non idonei a giustificare l'applicazione di una misura cautelare: uno risalente al 2014, «nel quale poi la persona offesa, addirittura, non lamentava aggressioni fisiche ai medici del pronto soccorso»; l'altro, «avvenuto il 20 giugno 2025», in relazione al S A B R I N A B E L M O N T E E m e o quale la vittima aveva rimesso la querela presentata nei confronti del l'indagato.

D a : t o Gli unici elementi a carico dell'indagato, inoltre, sarebbero costituiti dalle F i r m a dichiarazioni rese dalla persona offesa e da «una certificazione inferiore a giorni - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 venti».

Il ricorrente sostiene che, sebbene fosse «stato utilizzato un coltello», le 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : lesioni comunque non sarebbero «state inferte con l'uso di un coltello» ...

«e 4 e i a l # : S e r dunque il reato sarebbe comunque rimettibile».

Evidenzia, inoltre, che l'indagato i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M «è affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale».

2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea Q U A L I F I E D applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022.

Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comma 1, lettj b), d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che i reati oggetto del procedimento dovrebbero essere T R U S T P R O D a : ritenuti perseguibili a querela di parte.

Al riguardo, evidenzia che la persona offesa, : D E I in data 12 luglio 2025, aveva presentato remissione di querela e che l'indagato R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o aveva accettato la remissione.

C I R I L L O A N G E L O P I E R : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m E i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati.

Il ricorrente sostiene che il reato contestato all'indagato non sarebbe perseguibile d'ufficio e dovrebbe considerarsi estinto, a seguito della remissione 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d della querela. 2 4 d b 4 a La tesi risulta infondata, atteso che il reato, essendo aggravato dalla l : i a circostanza di avere commesso il fatto con l'uso di un'arma, risulta procedibile d'ufficio.

Va rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante, atteso che, nel corso dell'aggressione, l'indagato «brandiva anche un coltello da cucina».

La sussistenza del reato, aggravato dall'uso dell'arma, risultava dalla denuncia- querela presentata dalla vittima e dal referto del pronto soccorso, che attestava le lesioni riportate dalla donna.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : La tesi del ricorrente, secondo il quale l'aggravante non sussisterebbe in D E I quanto le lesioni non sarebbero direttamente riconducibili all'uso del coltello, non risulta fondata.

In primo luogo, si basa su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nell'ordinanza impugnata.

Va, in ogni caso, rilevato che, «in tema di lesioni personali, quando la vittima sia stata ferita nel corso di una aggressione caratterizzata da più colpi, sferrati in parte a mani nude ed in parte con l'uso di S A B R I N A B E L M O N T E E m e o un'arma impropria, il reato si considera comunque aggravato ai sensi dell'art. 585 D a : t o cod. pen., senza che rilevi l'eventuale specifica dipendenza della lesione da uno F i r m a dei colpi portati senza l'arma, atteso che l'azione, se continua e rivolta all'offesa - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 dello stesso bene, va considerata unica ed interamente attuata mediante l'uso dei mezzi impiegati» (Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, Ianniciello, Rv. 231375). 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : Nel resto, le deduzioni del ricorrente sono inammissibili, risolvendosi in 4 e i a l # : S e r generiche censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di Q U A L I F I E D revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice T R U S T P R O D a : per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto : D E I all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di C I R I L L O illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv.

A N G E L O 269438).

P I E R : D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m E i Generica e assertiva è l'affermazione con la quale il ricorrente sostiene che l'indagato sarebbe «affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale».

2. AI rigetta del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d P.Q.M. 2 4 d b 4 a l : i a Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.

Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Cos i deciso, il 17 ottobre 2025.

T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : D E I Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S A B R I N A B E L M O N T E E m e o D a : t o F i r m a - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : 4 e i a l # : S e r i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : : D E I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E m e s s o SENTENZA B E L M O N T E sul ricorso proposto da: L .M. S A B R I N A D a : t o F i r m a avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di L'AQUILA - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 6 9 a l * : 4 e i a l # : udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha i a S e r chiesto di rigettare il ricorso; C A udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha U A L I F I E D U A L I F I E D C A 1 S e rchiesto di accogliere il ricorso. Q T R U S T P R O T R U S T P R O Q D a : D a : [OSCURATO:PERSONA] E m e s s o 1. Con ordinanza del 2 luglio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vasto aveva rigettato la richiesta del pubblico ministero di applicare a P E Z Z U L L O L.M. le misure cautelari del divieto di dimora in Vasto, R O S A P I E R A N G E L O C I R I L L O E m e s s o D a : D a : 1 t o t o F i r m a F i r m a dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali aggravate, in danno di B.M. Con ordinanza del 24 luglio 2025, il Tribunale di L'Aquila, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ha applicato all'indagato, in relazione al solo reato di lesioni personali aggravate, la misura del 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati. 2 4 d b 4 a Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Tribunale, l'indagato l : i a avrebbe arrecato alla compagna B.M. lesioni personali, aggravate dall'utilizzo di un coltello. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea applicazione T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : della legge penale, in relazione all'art. 273 cod, proc. pen. D E I Sostiene che non sussisterebbero i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di misure cautelari. L'ordinanza impugnata si fonderebbe su fatti non idonei a giustificare l'applicazione di una misura cautelare: uno risalente al 2014, «nel quale poi la persona offesa, addirittura, non lamentava aggressioni fisiche ai medici del pronto soccorso»; l'altro, «avvenuto il 20 giugno 2025», in relazione al S A B R I N A B E L M O N T E E m e o quale la vittima aveva rimesso la querela presentata nei confronti del l'indagato. D a : t o Gli unici elementi a carico dell'indagato, inoltre, sarebbero costituiti dalle F i r m a dichiarazioni rese dalla persona offesa e da «una certificazione inferiore a giorni - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 venti». Il ricorrente sostiene che, sebbene fosse «stato utilizzato un coltello», le 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : lesioni comunque non sarebbero «state inferte con l'uso di un coltello» ... «e 4 e i a l # : S e r dunque il reato sarebbe comunque rimettibile». Evidenzia, inoltre, che l'indagato i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M «è affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale». 2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di erronea Q U A L I F I E D applicazione della legge penale, in relazione all'art. 2 d.lgs. n. 150 del 2022. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2, comma 1, lettj b), d.lgs. n. 150 del 2022, sostenendo che i reati oggetto del procedimento dovrebbero essere T R U S T P R O D a : ritenuti perseguibili a querela di parte. Al riguardo, evidenzia che la persona offesa, : D E I in data 12 luglio 2025, aveva presentato remissione di querela e che l'indagato R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o aveva accettato la remissione. C I R I L L O A N G E L O P I E R : D E I D a : t o t o 2 F i r m a F i r m E i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente, essendo strettamente correlati, sono infondati. Il ricorrente sostiene che il reato contestato all'indagato non sarebbe perseguibile d'ufficio e dovrebbe considerarsi estinto, a seguito della remissione 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d della querela. 2 4 d b 4 a La tesi risulta infondata, atteso che il reato, essendo aggravato dalla l : i a circostanza di avere commesso il fatto con l'uso di un'arma, risulta procedibile d'ufficio. Va rilevato che il Tribunale ha ritenuto sussistente l'aggravante, atteso che, nel corso dell'aggressione, l'indagato «brandiva anche un coltello da cucina». La sussistenza del reato, aggravato dall'uso dell'arma, risultava dalla denuncia- querela presentata dalla vittima e dal referto del pronto soccorso, che attestava le lesioni riportate dalla donna. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : La tesi del ricorrente, secondo il quale l'aggravante non sussisterebbe in D E I quanto le lesioni non sarebbero direttamente riconducibili all'uso del coltello, non risulta fondata. In primo luogo, si basa su una ricostruzione dei fatti che non trova riscontro nell'ordinanza impugnata. Va, in ogni caso, rilevato che, «in tema di lesioni personali, quando la vittima sia stata ferita nel corso di una aggressione caratterizzata da più colpi, sferrati in parte a mani nude ed in parte con l'uso di S A B R I N A B E L M O N T E E m e o un'arma impropria, il reato si considera comunque aggravato ai sensi dell'art. 585 D a : t o cod. pen., senza che rilevi l'eventuale specifica dipendenza della lesione da uno F i r m a dei colpi portati senza l'arma, atteso che l'azione, se continua e rivolta all'offesa - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 dello stesso bene, va considerata unica ed interamente attuata mediante l'uso dei mezzi impiegati» (Sez. 6, n. 46498 del 16/09/2004, Ianniciello, Rv. 231375). 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : Nel resto, le deduzioni del ricorrente sono inammissibili, risolvendosi in 4 e i a l # : S e r generiche censure relative alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Al riguardo, va ricordato che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di Q U A L I F I E D revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice T R U S T P R O D a : per le indagini preliminari e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto : D E I all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione R O S A P E Z Z U L L O E m e s s o E m e w o delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di C I R I L L O illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. A N G E L O 269438). P I E R : D E I D a : t o t o 3 F i r m a F i r m E i Generica e assertiva è l'affermazione con la quale il ricorrente sostiene che l'indagato sarebbe «affetto da sordo-mutismo e da limitazione lessicale». 2. AI rigetta del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. 8 1 d 8 f 2 8 8 0 d P.Q.M. 2 4 d b 4 a l : i a Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. Igs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Cos i deciso, il 17 ottobre 2025. T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r : D E I Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S A B R I N A B E L M O N T E E m e o D a : t o F i r m a - 2 f 2 1 a 0 b 7 8 4 4 5 d 5 4 a 7 f 7 5 4 b 8 4 2 a 6 9 a l : 4 e i a l # : S e r i a T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r C M Q U A L I F I E D T R U S T P R O D a : : D E I
Sentenza Cassazione n. 41745/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris