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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48220/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che il motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'impugnazione è manifestamente infondato La Corte d'appello ha correttamente sussunto la condotta di guida senza patente, originariamente contestata come violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 cit., nella diversa fattispecie di cui all'art. 73 del medesimo testo normativo in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non può mai configurare il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez.

U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01).

All'epoca della pronuncia della sentenza impugnata non era ancora interamente maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto anche del periodo di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo modificato dalla legge, 23 giugno 2017, n. 103 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; T [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che il motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a fondamento dell'impugnazione è manifestamente infondato La Corte d'appello ha correttamente sussunto la condotta di guida senza patente, originariamente contestata come violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 cit., nella diversa fattispecie di cui all'art. 73 del medesimo testo normativo in applicazione del principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non può mai configurare il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche (Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01). All'epoca della pronuncia della sentenza impugnata non era ancora interamente maturato il termine quinquennale di prescrizione, tenuto conto anche del periodo di sospensione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo modificato dalla legge, 23 giugno 2017, n. 103 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 48220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris