CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25058/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto La sentenza impugnata è del g.u.p. presso il Tribunale di Brindisi, con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 e mesi 10 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 329 comma 1, in relazione agli artt. 322 comma 1 lett. a) e lett. b), 326 comma 1 e comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 14 del 2019, commessi in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. dichiarata fallita il 27 novembre 2020. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole dei vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata esclusione dell'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché - in disparte l'impropria menzione dei vizi, non pertinenti, di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e d) cod. proc. pen. - promosso avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento - e laconiche citazioni "di stile", del tutto generiche ed indeterminate, riferite all'invocata esclusione delle circostanze aggravanti contestate. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am