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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 35293/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 22 giugno 2022, per il ricorrente con le quali nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 3 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era disposto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato associativo di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari e fallimentari nonché per fraudolento trasferimento di valori:- il sequestro impeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. delle quote sociali e del relativo patrimonio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] srl; - il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo F) (art.11 d.lvo 74/2000) riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa della somma di euro 15.700,00 sui conti della [OSCURATO:PERSONA] srl..

2. Ha proposto ricorso l'Adiletta, in proprio e quale legale rappresentante della società Adiletta s.r.1, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal momento che la stessa non era operante.

Né potevano ritenersi idonee le ragioni utilizzate dal Gip il quale aveva ritenuto che la società immobiliare, seppure non operante, era comunque asservita al medesimo progetto criminale del "[OSCURATO:PERSONA] 'letta".

Lamenta il ricorrente la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata allorquando sostiene che il vincolo sulla società è necessario per impedire il compimento in futuro di altri reati fallimentari e tributari in quanto, seppure la società non è in grado di operare, tuttavia, potrebbe di fatto gestire i profitti che deriverebbero dalla commissione da parte delle altre società di siffatti reati.

La conferma della errata motivazione si ricava dalla contestazione contenuta nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. dalla quale emerge che il ricorrente sarebbe indagato unicamente in quanto partecipe all'associazione volta alla commissione di una serie di condotte illecite, quali in particolare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta ex art. 11 d.lvo 74/2000 e non in relazione ai reati fine, ad eccezione del capo S), art.512 bis cod. pen. in riferimento ad una diversa società del gruppo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato.

In particolare, come ribadito, la società della quale è stato disposto il sequestro è una società non operativa e in relazione alla quale le operazioni contestate risalgono agli anni 2014/2015 così come i rapporti commerciali di locazione con la società [OSCURATO:PERSONA] sono terminati nell'anno 2018.

Inoltre tutte le società del gruppo sono state anche esse oggetto di sequestro.3.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al requisito della proporzionalità anche alla luce della produzione difensiva.

Il ricorrente ha lamentato la assenza di motivazione nel provvedimento impugnato sulla proporzionalità, non potendo il vincolo reale essere disposto sull'intero compendio aziendale laddove la informativa della Guardia di Finanza ha specificamente indicato quali trasferimenti in danaro effettuati in favore della società possono considerarsi illegittimi tra il 2014 e il 2020, pari alla complessiva somma di euro 349.000,00, cifra in relazione alla quale già in sede di riesame la difesa aveva chiesto di apporre, riducendolo, il vincolo reale.

L'ordinanza impugnata sulla specifica doglianza si è limitata a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] è stata beneficiaria della frode fiscale. 3.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento al sequestro della somma di euro 15.700,00 finalizzata alla confisca per il reato di cui all'arti]. d.lvo 74/2000 di cui al capo F).

Evidenzia la difesa che la norma applicata consente la confisca dei beni che costituiscono il prezzo e il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato e l'Adiletta non è indagato per il reato di cui al capo F). 3.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che si sarebbe limitato ad indicare il ricorrente come legale rappresentante o socio di alcune società, senza chiarire quale sarebbe stato il suo contributo causale rispetto alla vita dell'associazione e in che cosa sarebbe consistita la sua condotta di partecipe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nella veste di terza interessata rispetto al presente giudizio.

Secondo il principio consolidato di questa Corte "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (2018) Rv. 271722).Dall'esame degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società ha nominato in data 31 luglio 2021, in occasione della impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame di Bologna, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] suo difensore di fiducia e procuratore speciale perché lo "[..] rappresenti e difenda nel corso del procedimento penale[..] avanzando richiesta di riesame e quant'altro necessario ai fini del conferito mandato[..]." L'atto di nomina del difensore di fiducia e procuratore speciale, per come redatto, non consente di estendere la intervenuta investitura anche per il successivo eventuale grado di giudizio rappresentato dalla proposizione del ricorso in cassazione con la conseguenza che, non risultando l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Quanto al ricorso proposto dall'Adiletta in proprio, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 Rv. 276545).

Ne deriva che il ricorso presentato dall'Adiletta in proprio è inammissibile per carenza di interesse.

1.2. Accanto alle ragioni di natura strettamente processuali esposte, il ricorso è inammissibile in quanto nel suo complesso generico e manifestamente infondato.

Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto generici.L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità, puntualmente richiamata dall'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale del Riesame, in punto di fumus commissi delicti della sussistenza della compagine associativa (in relazione al quale non vi è motivo di censura), ha evidenziato come nell'attività del "gruppo Adiletta" le operazioni anomale e il transito di danaro sui vari conti correnti delle società del gruppo vedevano come destinatario finale, la società [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di "salvadanaio, cassaforte, vero cuore patrimoniale" in quanto consentiva il reimpiego del denaro- profitto delle operazioni di sottrazione nell'acquisto di immobili a cui si accompagnava l'attività degli indagati di produrre titoli giustificativi dei flussi di danaro in ingresso nella società Immobiliare attraverso falsi contratti di locazione degli immobili.

La società fungeva da collettore di cespiti immobiliari acquistati con risorse economiche provenienti dalle altre società, già oggetto di sottrazioni/distrazioni, così reimpiegate. (pp. 9 e 11 del provvedimento impugnato).

Sulla base delle argomentazioni in punto di fumus, in questa sede sinteticamente richiamate, l'ordinanza motiva in modo esaustivo sulla conseguente sussistenza del periculum in mora che giustifica il mantenimento del vincolo cautelare, evidenziando che la società immobiliare è la beneficiaria della complessa operazione di frode fiscale realizzata dai partecipi all'associazione, proprio alla luce del ruolo strumentale e decisivo che la stessa svolge all'interno del complesso meccanismo illecito.

Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente, non potendosi ritenere che la semplice deduzione, nel motivo di ricorso, della inoperatività della società determini un vizio della motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza. 1.2.2 Inammissibile il terzo motivo in quanto manifestamente infondato.

La ordinanza motiva in ordine al rispetto del principio di proporzionalità invocato, circoscrivendo in primo luogo i termini di applicabilità del richiamato principio avuto riguardo allo specifico sequestro adottato, richiamando la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale." (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104).

La ordinanza, in ossequio al principio richiamato, evidenzia che la necessità di impedire o aggravare le condotte illecite si può soddisfare unicamente mantenendo il vincolo cautelare tanto sui beni oggetto delle condotte distrattive (e dunque le somme di danaro), quanto sui soggetti giuridici tramite i quali gli indagati "si sono ripresi la titolarità dei beni e che [..] degli stessi possono giuridicamente e di fatto disporre" (p.13 del provvedimento impugnato). 1.2.3 Inammissibili il quarto e il quinto motivo in quanto manifestamente infondati.

Il quarto motivo non è stato oggetto di specifica doglianza in sede di riesame e come tale è inedito.

Risulta altresì formulato in modo generico quale motivo di ricorso per cassazione.

In relazione all'ultimo motivo, anche esso manifestamente infondato, l'ordinanza impugnata ha offerto esaustiva risposta in ordine al fumus commissi delicti relativo al capo A), come in precedenza esposto, individuando il contributo fornito all'associazione dal ricorrente nella sua attività di legale rappresentante e socio dell'Adiletta, di cui si è più volte sottolineato il ruolo strumentale e determinante al fine del conseguimento dei fini illeciti dell'associazione medesima. [OSCURATO:PERSONA] ha dettagliatamente evidenziato gli elementi di fatto e le ragioni della sussistenza del "fumus" dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in relazione alla quale la misura reale è stata applicata, reato per il quale è indagato [OSCURATO:PERSONA], germano di Mario, quale socio di maggioranza e legale rappresentante della società in sequestro.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 22 giugno 2022, per il ricorrente con le quali nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha concluso per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 3 dicembre 2021 il Tribunale del Riesame di Bologna ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era disposto nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., legalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato associativo di cui all'art.416 cod. pen. finalizzato alla commissione di una serie di reati tributari e fallimentari nonché per fraudolento trasferimento di valori:- il sequestro impeditivo ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. delle quote sociali e del relativo patrimonio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] srl; - il sequestro preventivo diretto finalizzato alla confisca in relazione al reato di cui al capo F) (art.11 d.lvo 74/2000) riferibile alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. cooperativa della somma di euro 15.700,00 sui conti della [OSCURATO:PERSONA] srl.. 2. Ha proposto ricorso l'Adiletta, in proprio e quale legale rappresentante della società Adiletta s.r.1, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza di esigenze cautelari che giustificavano il sequestro della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dal momento che la stessa non era operante. Né potevano ritenersi idonee le ragioni utilizzate dal Gip il quale aveva ritenuto che la società immobiliare, seppure non operante, era comunque asservita al medesimo progetto criminale del "[OSCURATO:PERSONA] 'letta". Lamenta il ricorrente la illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata allorquando sostiene che il vincolo sulla società è necessario per impedire il compimento in futuro di altri reati fallimentari e tributari in quanto, seppure la società non è in grado di operare, tuttavia, potrebbe di fatto gestire i profitti che deriverebbero dalla commissione da parte delle altre società di siffatti reati. La conferma della errata motivazione si ricava dalla contestazione contenuta nell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. dalla quale emerge che il ricorrente sarebbe indagato unicamente in quanto partecipe all'associazione volta alla commissione di una serie di condotte illecite, quali in particolare la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta ex art. 11 d.lvo 74/2000 e non in relazione ai reati fine, ad eccezione del capo S), art.512 bis cod. pen. in riferimento ad una diversa società del gruppo. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari con riferimento al pericolo di protrazione e aggravamento delle conseguenze dannose del reato. In particolare, come ribadito, la società della quale è stato disposto il sequestro è una società non operativa e in relazione alla quale le operazioni contestate risalgono agli anni 2014/2015 così come i rapporti commerciali di locazione con la società [OSCURATO:PERSONA] sono terminati nell'anno 2018. Inoltre tutte le società del gruppo sono state anche esse oggetto di sequestro.3.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al requisito della proporzionalità anche alla luce della produzione difensiva. Il ricorrente ha lamentato la assenza di motivazione nel provvedimento impugnato sulla proporzionalità, non potendo il vincolo reale essere disposto sull'intero compendio aziendale laddove la informativa della Guardia di Finanza ha specificamente indicato quali trasferimenti in danaro effettuati in favore della società possono considerarsi illegittimi tra il 2014 e il 2020, pari alla complessiva somma di euro 349.000,00, cifra in relazione alla quale già in sede di riesame la difesa aveva chiesto di apporre, riducendolo, il vincolo reale. L'ordinanza impugnata sulla specifica doglianza si è limitata a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] è stata beneficiaria della frode fiscale. 3.4 Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge con riferimento al sequestro della somma di euro 15.700,00 finalizzata alla confisca per il reato di cui all'arti]. d.lvo 74/2000 di cui al capo F). Evidenzia la difesa che la norma applicata consente la confisca dei beni che costituiscono il prezzo e il profitto del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato e l'Adiletta non è indagato per il reato di cui al capo F). 3.5 Con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.321 cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame sarebbe censurabile quanto alla prospettata sussistenza del fumus commissi delicti dal momento che si sarebbe limitato ad indicare il ricorrente come legale rappresentante o socio di alcune società, senza chiarire quale sarebbe stato il suo contributo causale rispetto alla vita dell'associazione e in che cosa sarebbe consistita la sua condotta di partecipe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è stato presentato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nella veste di terza interessata rispetto al presente giudizio. Secondo il principio consolidato di questa Corte "È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017 (2018) Rv. 271722).Dall'esame degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società ha nominato in data 31 luglio 2021, in occasione della impugnazione dinanzi al Tribunale del Riesame di Bologna, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] suo difensore di fiducia e procuratore speciale perché lo "[..] rappresenti e difenda nel corso del procedimento penale[..] avanzando richiesta di riesame e quant'altro necessario ai fini del conferito mandato[..]." L'atto di nomina del difensore di fiducia e procuratore speciale, per come redatto, non consente di estendere la intervenuta investitura anche per il successivo eventuale grado di giudizio rappresentato dalla proposizione del ricorso in cassazione con la conseguenza che, non risultando l'avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della società, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Quanto al ricorso proposto dall'Adiletta in proprio, va richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale "L'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro preventivo, astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore). (Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019 Rv. 276545). Ne deriva che il ricorso presentato dall'Adiletta in proprio è inammissibile per carenza di interesse. 1.2. Accanto alle ragioni di natura strettamente processuali esposte, il ricorso è inammissibile in quanto nel suo complesso generico e manifestamente infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto generici.L'ordinanza impugnata è in linea con la nozione di periculum delineata dalla giurisprudenza di legittimità, anche in riferimento alla attualità, puntualmente richiamata dall'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale del Riesame, in punto di fumus commissi delicti della sussistenza della compagine associativa (in relazione al quale non vi è motivo di censura), ha evidenziato come nell'attività del "gruppo Adiletta" le operazioni anomale e il transito di danaro sui vari conti correnti delle società del gruppo vedevano come destinatario finale, la società [OSCURATO:PERSONA] con ruolo di "salvadanaio, cassaforte, vero cuore patrimoniale" in quanto consentiva il reimpiego del denaro- profitto delle operazioni di sottrazione nell'acquisto di immobili a cui si accompagnava l'attività degli indagati di produrre titoli giustificativi dei flussi di danaro in ingresso nella società Immobiliare attraverso falsi contratti di locazione degli immobili. La società fungeva da collettore di cespiti immobiliari acquistati con risorse economiche provenienti dalle altre società, già oggetto di sottrazioni/distrazioni, così reimpiegate. (pp. 9 e 11 del provvedimento impugnato). Sulla base delle argomentazioni in punto di fumus, in questa sede sinteticamente richiamate, l'ordinanza motiva in modo esaustivo sulla conseguente sussistenza del periculum in mora che giustifica il mantenimento del vincolo cautelare, evidenziando che la società immobiliare è la beneficiaria della complessa operazione di frode fiscale realizzata dai partecipi all'associazione, proprio alla luce del ruolo strumentale e decisivo che la stessa svolge all'interno del complesso meccanismo illecito. Siffatta motivazione fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione apparente, non potendosi ritenere che la semplice deduzione, nel motivo di ricorso, della inoperatività della società determini un vizio della motivazione nei termini indicati dalla giurisprudenza. 1.2.2 Inammissibile il terzo motivo in quanto manifestamente infondato. La ordinanza motiva in ordine al rispetto del principio di proporzionalità invocato, circoscrivendo in primo luogo i termini di applicabilità del richiamato principio avuto riguardo allo specifico sequestro adottato, richiamando la giurisprudenza di questa sezione secondo la quale "In tema di sequestro preventivo cd. impeditivo, il principio di proporzionalità impone al giudice cautelare di motivare sull'impossibilità di fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale." (Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104). La ordinanza, in ossequio al principio richiamato, evidenzia che la necessità di impedire o aggravare le condotte illecite si può soddisfare unicamente mantenendo il vincolo cautelare tanto sui beni oggetto delle condotte distrattive (e dunque le somme di danaro), quanto sui soggetti giuridici tramite i quali gli indagati "si sono ripresi la titolarità dei beni e che [..] degli stessi possono giuridicamente e di fatto disporre" (p.13 del provvedimento impugnato). 1.2.3 Inammissibili il quarto e il quinto motivo in quanto manifestamente infondati. Il quarto motivo non è stato oggetto di specifica doglianza in sede di riesame e come tale è inedito. Risulta altresì formulato in modo generico quale motivo di ricorso per cassazione. In relazione all'ultimo motivo, anche esso manifestamente infondato, l'ordinanza impugnata ha offerto esaustiva risposta in ordine al fumus commissi delicti relativo al capo A), come in precedenza esposto, individuando il contributo fornito all'associazione dal ricorrente nella sua attività di legale rappresentante e socio dell'Adiletta, di cui si è più volte sottolineato il ruolo strumentale e determinante al fine del conseguimento dei fini illeciti dell'associazione medesima. [OSCURATO:PERSONA] ha dettagliatamente evidenziato gli elementi di fatto e le ragioni della sussistenza del "fumus" dell'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in relazione alla quale la misura reale è stata applicata, reato per il quale è indagato [OSCURATO:PERSONA], germano di Mario, quale socio di maggioranza e legale rappresentante della società in sequestro. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al paga
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