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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2025

Cassazione n. 39797/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI SASSARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPEnato a Ozieri il 14/11/1963 avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] P rocuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in Alghero il 13 settembre 2019 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, l’ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile.

2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha denunciato, con un solo motivo, la violazione degli artt. 595 cod. pen., 4, comma 1, lett. a), e 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Ha eccepito l’illegalità della pena irrogata all’imputato, perché la diffamazione aggravata esclusivamente dall’attribuzione di un fatto determinato appartiene alla competenza del giudice di pace e soggiace all’applicazione delle pene previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

3. Con requisitoria in data 20 ottobre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari perl’ulteriore corso.

4. Tramite PEC in data 6 novembre 20 25 il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

1. Dal tenore dell’imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente come sia stata contestata e ritenuta in sentenza una fattispecie di diffamazione, segnatamente quella aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato, prevista dall’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., rientrante ex art. 4, comma 1, lett. a) , d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella competenza per materia del giudice di pace.

2. Tanto comporta che debba farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata» (Sez.

U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 -01) ovvero «ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo»(Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01).

3. Poiché, nel caso di specie, la diffamazione contestata all’imputato rientrava ab origine nella competenza per materia del giudice di pace, deve dichiararsi l’incompetenza del Tribunale a conoscerne.

4. Ne viene che va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per le proprie determinazioni.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] DI SASSARInel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] GIUSEPPEnato a Ozieri il 14/11/1963 avverso la sentenza del 20/11/2024 del [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] P rocuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Sassari, riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 595, commi 1 e 2, cod. pen., commesso in Alghero il 13 settembre 2019 in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile, l’ha condannato alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Con il ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha denunciato, con un solo motivo, la violazione degli artt. 595 cod. pen., 4, comma 1, lett. a), e 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ha eccepito l’illegalità della pena irrogata all’imputato, perché la diffamazione aggravata esclusivamente dall’attribuzione di un fatto determinato appartiene alla competenza del giudice di pace e soggiace all’applicazione delle pene previste dall’art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 3. Con requisitoria in data 20 ottobre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari perl’ulteriore corso. 4. Tramite PEC in data 6 novembre 20 25 il difensore dell’imputato ha depositato conclusioni con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 1. Dal tenore dell’imputazione formulata a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto della sentenza impugnata emerge inequivocabilmente come sia stata contestata e ritenuta in sentenza una fattispecie di diffamazione, segnatamente quella aggravata dalla sola attribuzione di un fatto determinato, prevista dall’art. 595, commi 1 e 2, cod. pen., rientrante ex art. 4, comma 1, lett. a) , d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 nella competenza per materia del giudice di pace. 2. Tanto comporta che debba farsi applicazione del principio di diritto secondo cui «L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen., fermo restando che la sopravvenuta mancanza del vincolo di connessione, giustificativo della competenza del giudice togato anche per il reato minore, non determina, in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis", il venir meno di quest'ultima, purché "ab origine" correttamente individuata» (Sez. U, n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Treskine, Rv. 275870 -01) ovvero «ferma restando, in caso di riqualificazione del fatto in un reato di competenza del giudice di pace, la competenza del giudice togato in applicazione del criterio della "perpetuatio iurisdictionis" purché il reato gli sia stato correttamente attribuito "ab origine" e la riqualificazione sia dovuta ad acquisizioni probatorie sopravvenute nel corso del processo»(Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01). 3. Poiché, nel caso di specie, la diffamazione contestata all’imputato rientrava ab origine nella competenza per materia del giudice di pace, deve dichiararsi l’incompetenza del Tribunale a conoscerne. 4. Ne viene che va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari per le proprie determinazioni. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari. Co
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